24.3651 · Interpellanza · 2024-06-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il comparto biologico dipende da chiare regole di coesistenza tra tecniche d'ingegneria genetica di vecchia e nuova generazione. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
Il Parlamento europeo chiede che l'auspicata espansione del comparto biologico non venga ostacolata dalla nuova legislazione sulle NGT. Il Consiglio federale tiene conto di tale richiesta nell'ambito della revisione della legge federale sull'ingegneria genetica?
Per evitare le contaminazioni occorrono misure di isolamento. Chi sostiene i costi necessari? L'utilizzatore di organismi geneticamente modificati (OGM) o chi vuole proteggersi dalla contaminazione?
In caso di contaminazione, chi deve dimostrare di aver preso tutte le misure per evitarla? L'utilizzatore di OGM o l'azienda contaminata?
In caso di danni dovuti alla contaminazione, l'onere della prova spetta alla parte lesa, ossia all'azienda biologica i cui prodotti devono essere declassati?
Begründung
L'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica e il regolamento europeo relativo alla produzione biologica, come pure le linee guida delle associazioni mantello biologiche nazionali e internazionali, vietano l'uso dell'ingegneria genetica nell'agricoltura biologica. Il comparto genera un forte valore aggiunto e dovrebbe avere la possibilità di continuare a svilupparsi come ha fatto negli ultimi anni. Ciò richiede regole precise, qualora in Svizzera si dovesse fare strada l'ingegneria genetica.
Tramite il vento o gli insetti le colture non geneticamente modificate possono essere impollinate da quelle geneticamente modificate che si trovano nelle vicinanze. Questo porta a contaminazioni e a prodotti indesiderati, geneticamente modificati, che non soddisfano i requisiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
All'articolo 3a del nuovo regolamento NGT il Parlamento europeo propone che i prodotti privi di OGM che sono stati contaminati da polline OGM possano continuare a essere commercializzati come "privi di OGM" o "biologici", laddove siano state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione. Questo favorisce gli utilizzatori di OGM e inganna i consumatori.
In caso di contaminazione, l'onere della prova spetta alla parte lesa, per esempio l'azienda biologica, che non può vendere i propri prodotti come "bio". Come dimostra la pratica nel campo dei prodotti fitosanitari, è difficile fornire prove giuridicamente solide.
La coesistenza non è gratuita. Se non è l'utilizzatore di OGM a dover sostenere i costi, il mercato sarà distorto a scapito della produzione biologica.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal punto di vista tecnico e giuridico, in Svizzera e nell’Unione europea le nuove tecniche sono considerate come tecniche di ingegneria genetica e i prodotti con esse ottenuti come organismi geneticamente modificati (OGM) (v. anche la risposta all’interpellanza 24.3046 Haab «Uguale trattamento per la selezione vegetale mirata e non mirata» e il rapporto «Regulierung der Gentechnik im Ausserhumanbereich» in adempimento dei postulati 20.4211 Chevalley, 21.3980 CSEC-N e 21.4345 CSEC-S). In futuro, per la coltivazione di piante ottenute con queste tecniche di ingegneria genetica deve essere garantita la produzione parallela senza OGM, compresa la produzione biologica, nella quale gli OGM sono generalmente vietati; la produzione senza OGM è costituzionalmente protetta. L’attuale revisione secondo l’articolo 37a capoverso 2 della legge sull’ingegneria genetica (LIG; RS 814.91) non cambierà nulla a tale riguardo. Pertanto, la revisione non ostacola la produzione biologica. 2. Si applica il principio di causalità («chi inquina paga»): chi utilizza OGM non solo deve adottare misure necessarie per la coesistenza delle coltivazioni con e senza OGM, ma anche assumere le spese che derivano da queste misure (art. 2 cpv. 2 LIG). 3. e 4. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate deve adottare tutte le misure necessarie per evitare che si mescolino in modo indesiderato con piante che non sono state modificate geneticamente. È quindi indispensabile non solo rispettare le distanze di isolamento ma, ad esempio, anche pulire accuratamente gli attrezzi. Occorre inoltre documentare l’utilizzazione degli OGM, etichettare i prodotti e informare gli acquirenti (art. 15 segg. LIG).Malgrado queste misure, non si può escludere che si mescolino con non OGM, ad esempio mediante impollinazione di questi organismi con polline di una pianta geneticamente modificata. In caso di danno, la responsabilità incombe alla persona soggetta all’obbligo di autorizzazione, ossia a chi coltiva le piante geneticamente modificate. La prova del nesso causale incombe alla persona che pretende il risarcimento del danno (art. 30 e 33 LIG).