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24.3659 · Mozione · 2024-06-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di spiegare ai Paesi con cui la Svizzera ha concluso accordi bilaterali sul clima per la riduzione delle emissioni l’importanza di aggiornare tempestivamente i loro obiettivi climatici (Nationally Determined Contributions, NDC) in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima.

Gli accordi bilaterali sul clima attuali e futuri devono essere modificati affinché gli obiettivi climatici dei Paesi partner siano compatibili con l’Accordo di Parigi sul clima, al fine di preservare l’integrità ambientale. In questo modo, le riduzioni delle emissioni, derivanti da progetti sostenuti anche dalla Svizzera, possono essere trasferite in Svizzera senza violare l’impegno comune dell’Accordo di Parigi sul clima.

Begründung

Nella revisione della legge sul CO2, la Svizzera ha deciso di finanziare fino al 2030 progetti all’estero per un volume pari a circa 50 milioni di tonnellate di CO2 e di computarli nel proprio obiettivo di riduzione delle emissioni. Pertanto, entro il 2030 le emissioni di gas serra in Svizzera saranno ridotte in misura nettamente inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario per raggiungere i propri obiettivi climatici concordati a livello internazionale. Poiché un tale scostamento dell’obiettivo non può essere corretto in un solo anno, anche dopo il 2030 la Svizzera dovrà continuare a finanziare progetti di protezione del clima all’estero e computare al nostro Paese le riduzioni delle emissioni che ne derivano.

Per garantire che il computo delle riduzioni delle emissioni derivanti da progetti esteri all’obiettivo climatico della Svizzera sia in linea con l’Accordo di Parigi sul clima e non renda vana l’ambizione di proteggere il clima, è necessario rispettare i seguenti punti: le riduzioni delle emissioni di CO2 computate (i) devono essere effettivamente realizzate, (ii) devono essere aggiunte agli obiettivi climatici per i quali il rispettivo Paese partner si è impegnato con le Nazioni Unite e (iii) non devono impedire al Paese partner di proseguire con i propri obiettivi climatici in linea con la sua quota equa ai obiettivi globali. Le prime due condizioni (i e ii) sono impegnative, ma sono già incluse negli accordi bilaterali con i Paesi partner. Tuttavia, poiché tutti i Paesi dovranno presto presentare nuovi obiettivi climatici per il periodo fino al 2035 e la Svizzera probabilmente utilizzerà questo strumento oltre il 2030 per raggiungere i propri obiettivi, la condizione (iii) diventa ora particolarmente rilevante. Questo perché gli accordi bilaterali sul clima stipulati dalla Svizzera incentivano i Paesi contraenti a minimizzare i miglioramenti dei loro obiettivi climatici, in modo da computare alla Svizzera una maggiore quota di riduzione delle emissioni. Tuttavia, questo comprometterebbe il raggiungimento dell’obiettivo climatico globale a causa della politica climatica della Svizzera. Per prevenire ciò, è essenziale completare prontamente gli accordi esistenti e quelli nuovi, comunicandoli tempestivamente ai Paesi partner.

In assenza di un’azione e di una modifica in tal senso, il Consiglio federale rischia di non poter rinnovare i singoli accordi per il periodo successivo al 2030, di dover cercare e trovare nuovi Paesi partner, oppure di non poter accreditare le necessarie riduzioni di CO2.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il modo di procedere suggerito nella presente mozione andrebbe oltre quanto prescritto nell'Accordo di Parigi (RS 0.814.012) e sarebbe difficile da realizzare nell'ambito degli accordi bilaterali. È prevedibile che disposizioni del genere possano essere intese dai Paesi partner come un'ingerenza nella loro sovranità nazionale. Quale contropartita, potrebbero chiedere di poter valutare a loro volta l'obiettivo climatico svizzero o la portata di altri contributi del nostro Paese (p.es. nel quadro del finanziamento internazionale per il clima). Le prescrizioni dell'Accordo di Parigi sugli obiettivi climatici di ogni Paese contraente (Nationally Determined Contributions, NDC) sono il risultato di negoziati multilaterali pluriennali. Ogni parte contraente stabilisce il proprio NDC unilateralmente seguendo i principi della responsabilità comune ma differenziata e delle condizioni nazionali in mutamento, fissando NDC sempre più ambiziosi dei precedenti.

Gli attuali accordi bilaterali garantiscono già alla Svizzera opzioni di intervento: se un Paese partner formula un obiettivo climatico incompatibile con le prescrizioni dell'Accordo di Parigi, viene applicato il meccanismo di conformità previsto dallo stesso. In casi del genere, la Svizzera può sospendere unilateralmente e senza preavviso il trasferimento di riduzioni di emissioni nell'ambito di progetti in corso con tale Paese oppure recedere dall'accordo.

Il postulato Girod (24.3074) richiede un'analisi approfondita del comportamento tattico dei Paesi partner nella formulazione dei propri obiettivi climatici. In questo contesto, in caso di necessità vanno verificate varie opzioni di intervento, tra cui la maggiore collaborazione della Svizzera con i Paesi partner nella formulazione e nell'attuazione dei suoi prossimi obiettivi climatici. Nel suo parere del 1° maggio 2024 il Consiglio federale ha proposto di accogliere tale postulato. Le deliberazioni parlamentari sono ancora in corso. Il Consiglio federale non reputa necessario un ulteriore mandato.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.