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24.3675 · Interpellanza · 2024-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi vent’anni, il franco svizzero si è considerevolmente apprezzato. Se da un lato questo ha penalizzato fortemente le aziende esportatrici, dall’altro ha rafforzato il potere d’acquisto della popolazione svizzera per i prodotti importati, stimolando il consumo interno.

Malgrado il rafforzamento del franco svizzero, i prezzi dei medicamenti non sono diminuiti, benché siano in gran parte importati. Alla fine di maggio del 2024, Interpharma e Santésuisse hanno riconosciuto che, nel confronto internazionale, i prezzi dei medicamenti in Svizzera sono ancora troppo elevati e che la forza del franco svizzero contribuisce addirittura ad accrescere questo divario a nostro svantaggio, il che è controintuitivo.

  1. Come spiega il Consiglio federale questa anomalia economica?

  2. La causa di questo problema è l’articolo 37e capoverso 5 OPre, in cui è stabilito che per il calcolo del beneficio ammesso sono determinanti i tassi di cambio al momento dell’ammissione del preparato?

  3. Il Consiglio federale ritiene che la popolazione svizzera dovrebbe beneficiare degli effetti dei tassi di cambio anche per i prezzi dei medicamenti?

  4. Quali misure può proporre per ridurre i prezzi dei medicamenti in Svizzera sfruttando la forza del franco?

Stellungnahme des Bundesrates

1. 2. e 4. Dopo l’ammissione nell’elenco delle specialità (ES), i medicamenti vengono generalmente rivalutati una volta ogni tre anni. Tra il 2012 e il 2023, il riesame triennale dei medicamenti che figurano nell’ES ha consentito di risparmiare più di 1,5 miliardi di franchi. Gran parte di questi risparmi può essere attribuita al confronto con i prezzi all’estero. L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e gli assicurati hanno dunque già beneficiato della forza del franco. In seguito a una decisione del Tribunale federale, dal 2017 il confronto con i prezzi all’estero non è più l’unico criterio per fissare il prezzo durante il riesame triennale. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deve stabilire il prezzo al momento dell’ammissione e durante i riesami basandosi anche su un confronto con altri medicamenti per il trattamento della stessa malattia che figurano nell’ES. I valori calcolati con questi due metodi determinano, metà ciascuno, la fissazione del prezzo di fabbrica. Di conseguenza, alcuni medicamenti sono più costosi in Svizzera rispetto ai Paesi europei di riferimento. Gli effetti della fluttuazione dei tassi di cambio si ripercuotono sul prezzo di fabbrica dei medicamenti che figurano nell’ES con un certo ritardo, principalmente a causa della cadenza triennale del riesame. Inoltre, la conversione in franchi svizzeri dei prezzi all’estero viene effettuata secondo un tasso di cambio fissato due volte all’anno dall'UFSP: il 1° gennaio e il 1° luglio. Per determinare questo tasso, l’UFSP si basa sui corsi medi mensili della Banca nazionale svizzera durante gli ultimi dodici mesi. Il tasso di cambio di cui si tiene conto per l’ammissione è quello fissato al 1° gennaio o al 1° luglio, mentre per il riesame triennale è determinante quello fissato al 1° gennaio. Nel complesso, gli assicurati beneficiano sì con un certo ritardo dei guadagni del tasso di cambio, ma se i prezzi aumentano, godranno anche più a lungo di un prezzo inferiore. Il Consiglio federale ritiene dunque che il sistema attuale tenga conto in misura sufficiente del tasso di cambio e che tragga vantaggio dalla forza del franco. 2. L’articolo 37e capoverso 5 dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) concerne esclusivamente la restituzione delle eccedenze tra il prezzo fissato al momento dell’ammissione definitiva del medicamento nell’ES e quello del primo riesame triennale. Non vi è alcun legame tra la fissazione del prezzo al momento dell’ammissione e del riesame.