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24.3678 · Interpellanza · 2024-06-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La possibilità di tassare il cherosene nell’aviazione civile è regolata dalla Convenzione di Chicago del 1944. Le disposizioni risalgono a un periodo in cui il traffico aereo era attivamente incentivato. In un momento in cui la crisi climatica si sta aggravando, questo tipo di sussidi indiretti non è più giustificato. Secondo la risposta del Consiglio federale alla mozione 20.3523, una modifica alla Convenzione di Chicago non rientra nell’agenda politica dell’OACI.

Tuttavia, vi sono altre opzioni per colmare le lacune, dannose per il clima, a livello di imposta sul cherosene. Un libro bianco dell’organizzazione internazionale «Transport & Environment», ad esempio, mostra come le lacune a livello di imposizione possano essere colmate attraverso accordi bilaterali in conformità con la Convenzione di Chicago1.

Domande:

  • Quanto denaro genererebbe ogni anno un’imposta sul cherosene applicata al traffico aereo svizzero per il bilancio della Confederazione?

  • Esiste la possibilità sul piano giuridico di approvare, tramite accordi bilaterali con Paesi partner, l’imposizione del cherosene per i voli internazionali tra tali Paesi?

  • Quali sono i passi necessari per concludere i suddetti accordi bilaterali nel prossimo futuro?

1: https://te-cdn.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/files/2019_02_Taxing_kerosene_intra_EU.pdf

Stellungnahme des Bundesrates

Con l’entrata in vigore della legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli, RS 814.310), prevista pro-babilmente con decorrenza dal 1° gennaio 2025, l’obiettivo del saldo netto di emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050 si applicherà anche alle emissioni dei carburanti per i voli inter-nazionali con rifornimento in Svizzera. Il Consiglio federale rimane favorevole a un approccio coordinato della comunità internazionale degli Stati per ridurre le emissioni del traffico aereo (cfr. risposte agli interventi 19.3508, 20.3383, 20.3523). Tale approccio comprende, ad esem-pio, il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), i sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell’UE connessi tra loro nonché l’introduzione di un obbligo di miscelazione per i carburanti rinnovabili per l’aviazione. Questi strumenti influiscono inoltre direttamente sui costi d’esercizio delle compagnie aeree.Domanda 1: Le entrate dipendono dal livello dell’aliquota d’imposta e dagli effetti di tale misu-ra. Risulta infatti evidente che l’introduzione di un’imposta sul cherosene in Svizzera senza un coordinamento internazionale avrebbe notevoli ripercussioni, con un conseguente trasferimen-to del traffico aereo all’estero. La base di un’eventuale tassazione dovrebbe quindi dipendere dall’esito dei negoziati bilaterali.Domanda 2: Le imposte e i dazi sui carburanti per l’aviazione sono regolati dalla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) e dagli oltre 150 accordi bilaterali della Svizzera sul trasporto aereo. La Convenzione è stata ratificata da 193 Stati, compresa la Sviz-zera, e tutti gli Stati firmatari dovrebbero approvare una modifica. L’introduzione di un’imposta sul cherosene richiederebbe inoltre la rinegoziazione degli accordi sul trasporto aereo. Ci sa-rebbe il rischio di aliquote d’imposta diverse nei Paesi serviti, che potrebbe causare traffico di aggiramento e processi di rifornimento di carburante fiscalmente ottimizzati da parte delle compagnie aeree. Il Consiglio federale vorrebbe evitare una simile frammentazione di norme in materia fiscale e svantaggi concorrenziali per le compagnie aeree svizzere. Domanda 3: I passi per attuare le modifiche di tali accordi sul trasporto aereo con oltre 150 Paesi variano da caso a caso per via della loro natura bilaterale. In generale, ciò richiede negoziazioni tra le parti contraenti, in quanto le modifiche non possono essere decise unilate-ralmente, bensì richiedono il consenso di entrambe le parti. Gli accordi sul trasporto aereo so-no trattati internazionali le cui modifiche devono essere ratificate.