24.3680 · Mozione · 2024-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sopprimere nell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 della legge sull’IVA (LIVA) l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le forniture e le prestazioni di fornitori dell’aviazione internazionale.
Begründung
Il traffico aereo internazionale è il principale responsabile delle emissioni di CO2 della Svizzera. Secondo la risposta del Consiglio federale all’interpellanza Ryser 21.4259, l’impatto sul clima del trasporto aereo corrisponde al 27 per cento delle emissioni complessive.
Ciononostante, oggi l’aviazione civile beneficia di un’agevolazione fiscale: in Svizzera, soltanto una piccola percentuale della cifra d’affari totale di questo settore è assoggettata a imposizione. Il cherosene e i biglietti aerei per i voli internazionali sono esenti da tasse e IVA. Il Consiglio federale riconosce solo un esiguo margine di manovra nell’imposizione dei carburanti per il traffico aereo commerciale internazionale. Ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione di Chicago e secondo le decisioni dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (OACI), non è ammesso riscuotere tasse a destinazione non vincolata a favore delle casse statali.
Inoltre, oggi la Svizzera concede l’esenzione totale dall’IVA anche per le forniture e le prestazioni di fornitori dell’aviazione internazionale. Ciò rappresenta un sovvenzionamento indiretto che comporta una disparità delle condizioni concorrenziali rispetto ad altri vettori di trasporto e non favorisce il trasferimento del traffico, necessario per raggiungere gli obiettivi di mobilità del Consiglio federale. Inoltre, nell’attuale contesto delle finanze federali occorre esaminare in modo critico ogni tipo di agevolazione fiscale. L’esenzione dall’IVA comporta ogni anno una perdita di entrate per il fisco.
Occorre sfruttare questo potenziale fiscale mediante l’abrogazione dell’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA e garantire così al contempo equità fiscale tra i vari vettori di trasporto.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima, le misure proposte dall’autrice della mozione non porterebbero a maggiori entrate. L’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall’articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA non mira infatti ad agevolare fiscalmente le imprese che esercitano il trasporto aereo a titolo commerciale e che sono attive principalmente nel settore del traffico aereo internazionale, bensì a fornire loro uno sgravio a livello amministrativo. Invece di versare l’IVA dovuta ad esempio per il rifornimento degli aerei, per poi chiederne la restituzione in una procedura di rimborso o una procedura di rimborso dell’imposta precedente, per le prestazioni di trasporto transfrontaliere le imprese sono direttamente esentate dall’imposta. La non riscossione dell’IVA è corretta sotto il profilo della sistematica fiscale, poiché i consumi legati ai voli internazionali avvengono principalmente all’estero. Se l’esenzione dall’imposta fosse soppressa, le compagnie aree straniere attive nel settore del traffico aereo internazionale potrebbero richiedere ogni anno la restituzione dell’IVA versata in Svizzera nell’ambito di una procedura di rimborso. Quest’ultima può però rivelarsi problematica, se si considera che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può verificare solo in misura limitata il diritto al rimborso, il quale è pertanto particolarmente suscettibile di abusi. Date le cifre ingenti che contraddistinguono il traffico aereo internazionale, la non riscossione dell’IVA è più conveniente rispetto al suo rimborso. Ciò giustifica anche i vantaggi amministrativi di cui beneficiano le imprese attive nel settore del traffico aereo internazionale rispetto a quelle che operano nei settori concernenti gli altri vettori di trasporto internazionali e che possono richiedere la restituzione dell’IVA solamente nell’ambito di una procedura di rimborso. La Svizzera dovrebbe inoltre adeguare tutti gli accordi bilaterali sul trasporto aereo e sopprimere l’esenzione dell’IVA concordata con i rispettivi Paesi per i servizi forniti (ad es. l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente i servizi aerei, RS 0.748.127.191.36). Ciò comprometterebbe la competitività sul piano internazionale delle imprese con sede in Svizzera attive nel settore del traffico aereo e degli aeroporti svizzeri. Ad esempio per il rifornimento degli aerei, tali imprese dovrebbero pagare l’imposta all’estero e richiederne annualmente la restituzione nell’ambito di una procedura di rimborso. Si tratta però di una prassi praticabile solamente nei Paesi che garantiscono la reciprocità giuridica e che, a seconda delle norme di rimborso applicabili, può richiedere tempi particolarmente lunghi. A causa degli ulteriori oneri amministrativi e del prefinanziamento dell’IVA cui dovrebbero far fronte, gli aeroporti svizzeri perderebbero attrattiva per le imprese internazionali attive nel settore del traffico aereo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.