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24.3712 · Interpellanza · 2024-06-14

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

I costi dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni nelle società sportive rappresentano una percentuale elevata della massa salariale e costituiscono un onere notevole per le società stesse. In singole discipline sportive a elevato rischio di danni la problematica si accentua poiché spesso le assicurazioni rifiutano tali club e la conseguente assegnazione forzata a una compagnia assicurativa comporta tassi di premio esorbitanti. Dalle indagini condotte presso le federazioni e le società sportive è emerso che la questione finanziaria, insieme al volontariato (quasi l'80% del lavoro viene svolto su base volontaria), figura in cima alla lista delle preoccupazioni.

In considerazione di tali circostanze, alla fine del 2023 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), che entrerà in vigore dal 1° luglio 2024. Di conseguenza le società sportive non sono più tenute ad assicurare contro gli infortuni atleti e allenatori che guadagnano meno di 9800 franchi l'anno.

Rispetto alle disposizioni precedenti, l'aumento di tale limite d'esenzione rappresenta senza dubbio un miglioramento per numerose società attive nello sport popolare, in quanto ciò comporta un onere minore sia dal punto di vista finanziario che amministrativo. Lo svantaggio, tuttavia, risiede nel fatto che qualora tale limite di esenzione venga superato da una singola persona facente parte della società sportiva, l'esenzione dall'obbligo di assicurazione decade anche per tutte le altre persone indennizzate. Se un singolo atleta o un singolo allenatore beneficia di un'indennità superiore a 9800 franchi, la società deve assicurare contro gli infortuni professionali tutte le persone da essa indennizzate finanziariamente in qualsiasi forma.

Soprattutto per le società sportive più piccole, tale requisito risulta discutibile e difficilmente giustificabile. A ciò si aggiunge che l'aumento generale dei costi e la diminuzione della disponibilità al volontariato stanno portando a problemi esistenziali. Nella consultazione sulla modifica della relativa ordinanza questo aspetto ha suscitato numerose critiche. Sia i Cantoni che le federazioni sportive, infatti, hanno affermato che sarebbe effettivamente opportuno e necessario rinunciare ad assoggettare all'obbligo della OAINF tutte le persone appartenenti a una società sportiva che svolgono queste funzioni, nel caso in cui il limite di esenzione venga superato da una sola persona.

Domande:

1. Per quale motivo le critiche emerse durante il processo di consultazione non sono confluite nella modifica dell'ordinanza adottata dal Consiglio federale?

2. Quali condizioni dovrebbero essere soddisfatte affinché venga presa in considerazione l'eliminazione della direttiva criticata?

3. Come valuta il Consiglio federale la necessità di intervenire per alleggerire il peso delle crescenti sfide di natura finanziaria e amministrativa, in particolare per le società sportive organizzate e finanziate a livello amatoriale?

4. Quali potrebbero essere i prossimi passi in questa direzione (in considerazione di eventuali misure di sostegno come da domanda 3)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’assicurazione infortuni è strutturata alla stregua di un’assicurazione collettiva e, in linea di principio, è obbligatoria per tutte le persone che svolgono un’attività lucrativa dipendente. Conformemente all’articolo 1a capoverso 2 secondo periodo della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), il Consiglio federale può esentare da tale obbligo. Questa disposizione derogatoria si riferisce a categorie di persone sulla base del loro del loro statuto o della loro attività. Una deroga ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 secondo periodo LAINF si contraddistingue dal fatto che si applica senza distinzione a tutte le persone con il relativo statuto o la relativa attività. L’articolo 7 capoverso 3 LAINF prevede che il Consiglio federale possa definire altrimenti l’infortunio professionale per settori dell’economia con particolari forme di gestione. Il reddito come ulteriore criterio di delimitazione si fonda su tale disposizione, poiché rappresenta un criterio di differenziazione per una particolare forma di gestione. Né l’articolo 1a capoverso 2 secondo periodo né l’articolo 7 capoverso 3 LAINF rappresentano una base giuridica sufficiente per una differenziazione secondo l’ammontare del reddito all’interno di una società sportiva. 2. Il presente adeguamento dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) costituisce uno sgravio finanziario e amministrativo importante per le società attive nello sport popolare. Adeguamenti più ampi, ad esempio lo stralcio della disposizione criticata, non sono previsti tanto più che, come spiegato alla cifra 1, un’ulteriore differenziazione non sarebbe conforme alla legge. 3. + 4. Il Consiglio federale riconosce la grande importanza delle società sportive per il panorama svizzero dello sport ed è consapevole delle sfide comportate dagli impegni finanziari e amministrativi cui devono far fronte. La Confederazione sostiene le società sportive in particolare nell’ambito del programma Gioventù+Sport (G+S), che viene sviluppato costantemente, per ottimizzare la promozione dello sport a favore di bambini e giovani. Negli ultimi anni la Confederazione ha aumentato in modo massiccio il sostegno a questo programma nonostante la difficile situazione finanziaria delle casse federali. Al momento attuale il Consiglio federale non vede la necessità di intervenire per sgravare ulteriormente le società sportive.