24.3716 · Mozione · 2024-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere, con misure adeguate, affinché le persone in procedura d’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati siano sistematicamente esclusi dalla procedura d’asilo o si vedano sistematicamente revocare il permesso accordato (asilo, ammissione provvisoria, statuto di protezione S, ricongiungimento familiare, ecc.) se sono stati condannati per un reato secondo il Codice penale (CP) o un’infrazione alla legge sugli stupefacenti (LStup).
Qualora le basi legali esistenti non fossero sufficienti, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo.
Begründung
Violenze, rapine e omicidio sono ormai all’ordine del giorno anche in Svizzera. Secondo la statistica criminale 2023, il 56 per cento degli autori sono stranieri, e circa la metà di essi (44 %) sono persone del settore dell’asilo o «altri stranieri». Tra gli «altri stranieri» rientrano i richiedenti l’asilo respinti, gli immigrati illegali e i turisti del crimine. Queste cifre mostrano in maniera inequivocabile che le persone del settore dell’asilo commettono reati in misura di gran lunga superiore sia alla popolazione svizzera sia alla popolazione residente permanente straniera.Tuttavia, a causa di una prassi troppo lassista delle autorità la stragrande maggioranza dei migranti criminali evita l’indegnità dell’asilo prevista per questi casi nella legge sull’asilo (la quale comporta il rifiuto dell’asilo) o una revoca dell’asilo, che implica la perdita dell’asilo accordato. Ciò nonostante questi mezzi sarebbero applicabili anche se è stata ordinata un’espulsione o se la persona ha attentato o compromesso la sicurezza interna della Svizzera, come avviene regolarmente in caso di reati (art. 53 e 63 LAsi).Il diritto d’asilo intende accordare protezione alle persone perseguitate in patria. Non conferisce tuttavia alcun diritto a commettere reati nel Paese ospitante e a mettere in pericolo la sicurezza della popolazione e ciononostante poter restare nel Paese in questione. Per evitare tali situazioni in futuro, occorrono misure efficaci. Chi chiede asilo in Svizzera e commette reati nel nostro Paese deve essere escluso dalla procedura d’asilo e lasciare il Paese. Lo stesso deve valere per le persone ammesse in Svizzera: in questi casi i titoli di soggiorno già accordati (asilo, ammissione provvisoria, statuto di protezione S, ricongiungimento familiare, ecc.) devono essere revocati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come l’autore della mozione, il Consiglio federale ritiene che la criminalità vada combattuta in maniera rigorosa, anche quando si tratta di persone in cerca di protezione, persone ammesse provvisoriamente o rifugiati. Le basi legali vigenti permettono già di revocare l’asilo, lo statuto di protezione o l’ammissione provvisoria agli autori di un reato. Nella prassi le autorità si avvalgono di questa possibilità, cui sono posti limiti dal divieto di respingimento previsto dalla legislazione in materia di rifugiati e di diritti umani, sancito sia nel diritto pubblico internazionale (art. 33 par. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30, art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU]; RS 0.101) sia nell’articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]).Il rispetto di questo divieto impone che la procedura d’asilo sia accessibile a tutti gli stranieri che si trovano in Svizzera. Se nell’ambito di questa procedura una persona è riconosciuta come rifugiato, di norma ottiene l’asilo. Conformemente all’articolo 53 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) non è tuttavia concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili, che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta oppure nei confronti del quale sia stata ordinata un’espulsione. Disposizioni analoghe sono previste per la revoca o la fine dell’asilo, la concessione o la revoca dell’ammissione provvisoria nonché la concessione, la revoca o la fine della protezione provvisoria. La competenza di ordinare un’espulsione giudiziaria spetta ai tribunali penali cantonali e, in caso di giurisdizione federale, al Tribunale penale federale. Se una pertinente sentenza è passata in giudicato, la Segreteria di Stato della migrazione si limita a constatare il termine dell’asilo (art. 64 cpv. 1 lett. e LAsi) o la fine dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Anche le espulsioni disposte dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) conformemente all’articolo 68 LStrI e passate in giudicato comportano l’estinzione dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9 LStrI).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.