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24.3719 · Mozione · 2024-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di istituire una base legale che permetta al Tribunale amministrativo federale (TAF) di notificare e motivare oralmente le sentenze, in particolare nel settore dell’asilo.

Begründung

Nel 2023 il TAF ha evaso oltre 4000 ricorsi nel settore dell’asilo, di cui circa la metà non è stata trattata nel regolare collegio giudicante di tre giudici, bensì da un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (cfr. rapporto di gestione TAF 2023), poiché più del 90 per cento di questi oltre 2000 ricorsi era «manifestamente infondato» secondo l’articolo 111 lettera e LAsi. Le relative sentenze sono quindi motivate solo «sommariamente» (art. 111a cpv. 2 LAsi). Tuttavia, proprio questi casi senza possibilità di successo richiedono molte risorse, anche perché per ognuno di essi è redatta una sentenza in media di oltre 10 pagine. Non esiste alcuna base legale che permetta al TAF di evadere questi e altri procedimenti notificando e motivando oralmente la sentenza, a differenza dei tribunali amministrativi, civili e penali cantonali, che in tal modo possono chiudere molti casi in maniera rapida e senza notevoli oneri scritti. Una tale possibilità permetterebbe di velocizzare la fase giudiziaria della procedura d’asilo, gravata da anni da oltre 2000 casi pendenti.Stando agli avvocati, le sentenze non sono praticamente mai lette dai loro clienti. Se vuole produrre un effetto, il giudice deve notificare la sentenza oralmente, come avviene di regola in sede penale. Nel settore dell’asilo le sentenze sono probabilmente lette in misura ancora inferiore, dato che pochissimi richiedenti l’asilo dispongono di conoscenze linguistiche sufficienti per comprendere la sentenza.La notificazione orale delle sentenze migliorerebbe l’accesso alla giustizia. Potrebbe avvenire nei centri federali d’asilo, dove sono presenti anche interpreti. Nell’ottica di aumentare l’efficienza, è inoltre opportuno rinunciare alla motivazione scritta delle sentenze notificate e motivate oralmente, se non è chiesta entro il termine, come avviene nella procedura civile e penale (art. 239 CPC; art. 82 CPP) e nelle procedure amministrative cantonali (p. es. art. 29 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 80 cpv. 2 VVRG/VS o art. 84a VRPG/BE).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, la procedura amministrativa e quindi anche la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) si svolgono in linea di massima in forma scritta. L’articolo 34 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) stabilisce che le decisioni sono notificate per scritto alle parti, non soltanto nella procedura d’asilo. La forma scritta mira a chiarire il contenuto della decisione e garantisce la certezza giuridica, documentando con forza probatoria la volontà dell’autorità giudicante. È anche un elemento di garanzia della qualità e costituisce una base importante per la formazione della giurisprudenza. Inoltre rende la giustizia trasparente e comprensibile. Nella procedura di ricorso il giudice ha essenzialmente un ruolo di controllo. In genere i fatti sono stati chiariti dall’autorità inferiore e le prove sono già state assunte. Le autorità superiori si fondano sul procedimento di prima istanza, soprattutto nel caso di procedimenti manifestamente fondati o infondati. Inoltre, una sentenza notificata oralmente dovrà comunque essere motivata per scritto a posteriori se una parte dovesse richiederlo, in particolare in caso di ricorso contro una sentenza del TAF dinanzi a organi quali la Corte europea dei diritti dell’uomo oppure organi delle Nazioni Unite istituiti da trattati. Un eventuale guadagno in termini di risorse ed efficienza risultante dalla notificazione orale andrebbe in tal caso perduto. È invece possibile accelerare la procedura per i ricorsi manifestamente infondati o manifestamente fondati grazie alla normativa vigente che prevede la competenza di un giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice (cfr. art. 111 lett. e della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31]). Inoltre, l’articolo 111abis capoverso 1 LAsi permette già al TAF, nella procedura di ricorso contro decisioni di non entrata nel merito emanate nella procedura celere o nella procedura Dublino, di attuare oralmente misure istruttorie nei centri federali d’asilo se tali misure gli permettono di statuire più rapidamente sul ricorso. In questi casi la sentenza può essere notificata oralmente (cfr. art. 111abis cpv. 2 LAsi).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Asilo. Aumentare l'efficienza della giustizia con la notificazione orale delle sentenze | Lexipedia | Lexipedia