24.3730 · Interpellanza · 2024-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Alla fine del 2022, il Parlamento federale ha trasmesso la mozione Eymann 19.4202, che incarica il Consiglio federale «di sottoporre un progetto per l’attuazione di misure di efficienza energetica Minergie-P volte alla riduzione della perdita energetica pari all’80 per cento che si registra nel settore degli edifici; tale progetto deve tenere anche conto dell’utilizzazione delle superfici dei tetti e delle facciate ai fini della produzione di energia solare (edifici con standard Energia plus)».
Con le seguenti misure, gli obiettivi della mozione possono essere realizzati in maniera efficiente e salvaguardando gli insediamenti, al fine di ridurre la perdita energetica pari all’80 per cento che si registra nel settore degli edifici.
1. Qual è la posizione del Consiglio federale sulle misure elencate (lettere a–c)?
a. Gli edifici con standard Energia plus, in cui componenti edilizie inattive vengono sostituite con componenti edilizie sostenibili che sfruttano l’energia solare senza modificare in modo significativo l’aspetto dell’abitato e che nella media annuale generano più energia solare di quanta ne richiedano, sono generalmente autorizzati entro quattro mesi. Sono esclusi i monumenti d’importanza nazionale elencati come oggetti singoli nell’inventario dei beni culturali secondo la legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali. Per i progetti di costruzione che non soddisfano i suddetti requisiti, si applicano le altre disposizioni della LEne.
b. Per impianti e ristrutturazioni edilizie impegnative che soddisfano i requisiti dello standard Energia plus di cui alla lettera a, ma che non possono essere finanziati con la sola rimunerazione unica del 30 per cento, la rimunerazione può essere portata fino al 50 per cento. Tali spese aggiuntive per il raccordo alla rete di aziende agricole e di altro tipo sono rimborsate al fornitore regionale di energia attraverso il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI).
c. Il Consiglio federale disciplina ulteriori dettagli e le eccezioni per i casi di rigore, e può ridurre i contributi compensativi in caso di integrazione insufficiente o di costruzione non accurata. Ulteriori eccezioni sono disciplinate dalla legge.
2. Il Consiglio federale è disposto a inserire queste misure o misure analoghe nell’ordinanza sull’energia e, in caso affermativo, con quali tempi?
Begründung
I grandi impianti fotovoltaici alpini e le piccole centrali idroelettriche per i quali non sono necessarie misure di isolamento termico per ridurre dell’80 per cento la perdita di energia all’interno degli edifici sono sostenuti con contributi fino al 60 per cento. In questo contesto, è giustificato un adeguamento dei suddetti contributi compensativi per le ristrutturazioni edilizie con un maggiore potenziale di risparmio per proprietari, inquilini e PMI.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’Ufficio federale dell’energia sta attualmente elaborando il progetto per l’attuazione di misure di efficienza energetica richiesto con la mozione Eymann 19.4202 «Misure volte a ridurre gli 80 per cento di perdita energetica nel settore degli edifici». I Cantoni (Conferenza dei direttori cantonali dell’energia EnDK) sono coinvolti nel processo di elaborazione. Il Consiglio federale ha intenzione di adottare e pubblicare questo progetto ancora quest’anno, nell’ambito del rapporto sull’adempimento della mozione.Sui singoli punti della presente interpellanza, il Consiglio federale osserva quanto segue:Punto a.Secondo l’articolo 18a della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli «impianti solari sufficientemente adattati» ai tetti non necessitano di autorizzazione. Simili progetti devono essere annunciati alle autorità competenti. I termini sono disciplinati dai Cantoni. Per contro, gli impianti solari nell’ambito di monumenti culturali o naturali d’importanza cantonale o nazionale sottostanno sempre all’obbligo dell’autorizzazione edilizia. Le autorizzazioni edilizie per gli edifici non sono rilasciate dalla Confederazione; la sovranità a tale riguardo è generalmente regolata a livello cantonale. Il Consiglio federale ritiene pertanto che il punto a della presente interpellanza sia già rispettato.Punto b.Secondo l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0), la rimunerazione unica per gli impianti con consumo proprio, che per gli edifici a bilancio energetico positivo è prescritto, ammonta al massimo al 30 per cento. Il Consiglio federale non può aumentare questa percentuale tramite ordinanza.Punti c. e 2.Il Consiglio federale rinvia all’imminente attuazione della mozione Eymann 19.4202 e per i motivi citati non ritiene che sia necessario intervenire.