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24.3732 · Mozione · 2024-06-14

Cancelleria federale

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi necessarie all’estensione dell’obbligo di collaborare nelle inchieste amministrative affinché le persone fisiche e giuridiche che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con la Confederazione, nonché gli ex collaboratori dell’Amministrazione federale, soggiacciano all’obbligo di collaborare ai sensi dell’articolo 27g capoverso 2 OLOGA.

Begründung

Numerosi compiti delle autorità federali sono svolti da terzi. L’obbligo di collaborare o di deporre nelle inchieste amministrative non si estende tuttavia alle persone interessate estranee all’Amministrazione federale (art. 27h cpv. 3 OLOGA).

Nel rapporto concernente l’inchiesta amministrativa «Fuga di dati» lo studio legale OBERSON ABELS SA, incaricato di condurre l’inchiesta, osserva che l'assenza di un obbligo di collaborazione da parte dei terzi è un limite intrinseco di ogni inchiesta amministrativa conformemente all’articolo 27a e seguenti OLOGA (cfr. art. 27h cpv. 3 OLOGA). Nella fattispecie, questo limite ha costituito, sotto diversi aspetti, un ostacolo all’accertamento dei fatti.

La società Xplain, ad esempio, si è rifiutata di fornire le informazioni e i documenti richiesti. Inoltre, né i sette collaboratori contattati né l’ex CEO di Xplain hanno risposto alle richieste di essere sentiti. Nonostante il rifiuto di collaborare, la società continua a ricevere incarichi lucrativi dalla Confederazione.

Secondo la dottrina attualmente vigente, inoltre, anche gli ex collaboratori sono da considerare come terzi, che non sono tenuti a collaborare (cfr. art. 27g cpv. 2 e contrario e art. 27h cpv. 3 OLOGA).

Nel presente caso, un ex quadro di fedpol (2002-2018) si è quindi rifiutato di dare seguito alla richiesta di essere sentito.

Nel caso di inchieste da parte degli organi di vigilanza parlamentari è invece possibile raccogliere informazioni e ricevere documenti da persone e servizi esterni all’Amministrazione federale (art. 153 cpv. 2 LParl). Ciò vale anche per le persone esterne all’Amministrazione federale che sono state precedentemente al servizio della Confederazione.

Il fatto che i partner contrattuali e gli ex collaboratori non siano tenuti a collaborare nelle inchieste amministrative ostacola il lavoro dell’organo d’inchiesta, riduce la qualità dell’inchiesta e impedisce di trarre insegnamenti importanti che consentano di colmare le lacune e di implementare opportune misure nell'interesse pubblico.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’inchiesta amministrativa è concepita come uno strumento di vigilanza interna dell’Amministrazione. Non è diretta contro una persona determinata, ma serve ad accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico (art. 27a dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA; RS 172.010.1]). L’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti sussiste soltanto per le autorità e gli impiegati della Confederazione (art. 27g cpv. 2 OLOGA). Per gli impiegati della Confederazione tale obbligo deriva dal loro rapporto di lavoro con la Confederazione, basato di norma sulla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). I terzi, invece, possono essere sentiti come persone informate sui fatti, tuttavia sono liberi di rifiutare di fornire informazioni (art. 27h cpv. 3 OLOGA). Estendere l’obbligo di collaborare a terzi comporterebbe notevoli conseguenze e significherebbe un cambiamento totale del concetto di inchiesta amministrativa come strumento di vigilanza interna. Si creerebbe una sorta di polizia amministrativa: le autorità inquirenti potrebbero obbligare a collaborare anche persone esterne all’Amministrazione federale e, in caso di mancata collaborazione, si dovrebbero prevedere sanzioni corrispondenti per fare rispettare tale obbligo. Inoltre, occorrerebbe esaminare se le autorità inquirenti debbano essere autorizzate ad adottare misure coercitive nei confronti di terzi.In caso di violazioni contrattuali o comportamento illecito penalmente rilevante da parte di partner contrattuali esterni, la Confederazione dispone di rimedi giuridici di diritto civile o penale. Anche gli ex dipendenti possono essere perseguiti penalmente se il comportamento illecito è scoperto successivamente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.