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Proteggere la popolazione: limitare sistematicamente la libertà di movimento dei richiedenti l'asilo criminali

24.3734 · Mozione · 2024-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Per proteggere la popolazione, il Consiglio federale è incaricato di limitare sistematicamente, fino all’esecuzione della pena e all’espulsione, la libertà di movimento delle persone in procedura d’asilo, dei richiedenti l’asilo respinti e dei migranti senza titolo di soggiorno non appena nei loro confronti è avviato un procedimento penale per un crimine o un delitto secondo il Codice penale o la legge sugli stupefacenti, vietando loro di lasciare determinate aree e collocandoli in centri speciali oppure sorvegliandoli costantemente con mezzi adeguati.

Qualora le basi legali esistenti non fossero sufficienti, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un pertinente disegno di atto normativo.

Begründung

Violenze, rapine e omicidio sono ormai all’ordine del giorno anche in Svizzera. Secondo la statistica criminale 2023, il 56 per cento degli autori sono stranieri, e circa la metà di essi (44 %) sono persone del settore dell’asilo o «altri stranieri». Tra gli «altri stranieri» rientrano i richiedenti l’asilo respinti, gli immigrati illegali e i turisti del crimine. I richiedenti l’asilo commettono quindi reati in misura di gran lunga superiore rispetto alla popolazione svizzera.Si abusa del diritto in materia d’asilo. Soltanto il 25 per cento dei richiedenti l’asilo sono rifugiati. Una maggioranza non cerca protezione dalla persecuzione, bensì abusa del sistema d’asilo.Occorrono pertanto misure incisive per proteggere la popolazione locale, inclusa quella residente straniera e i veri rifugiati, cui è concesso l’asilo. Il loro interesse deve prevalere sugli interessi privati dei criminali, che non rispettano le leggi del Paese d’accoglienza.Nella risposta alle interpellanze 24.3293 e 24.3238 il Consiglio federale ha spiegato che i richiedenti l’asilo che compromettono considerevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio e la sicurezza dei centri della Confederazione possono essere collocati in centri speciali. Nel contempo l’autorità competente può imporre agli interessati di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bis LStrI).Pertanto, la limitazione della libertà di movimento tramite il collocamento in un centro speciale d’asilo non è soltanto proporzionata, ma anche necessaria per garantire la sicurezza della popolazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Una restrizione della libertà di movimento garantita dall’articolo 10 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) deve essere giustificata da un interesse pubblico (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici nonché il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene competono ai Cantoni. Se è pendente un procedimento penale, è possibile ricorrere agli strumenti previsti dalla procedura penale, in particolare la carcerazione preventiva per rischio di recidiva (art. 221 cpv. 1 lett. c del Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0). Anche le misure coercitive di diritto degli stranieri rientrano nella competenza dei Cantoni. Servono anzitutto a limitare la libertà di movimento fino alla carcerazione amministrativa al fine di favorire l’esecuzione dell’allontanamento. Solo in secondo luogo contribuiscono a garantire la sicurezza della popolazione o a prevenire la violenza e la criminalità (cfr. p. es. gli art. 75 cpv. 1 lett. g e h e 76 cpv. 1 lett. b n. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Non si sostituiscono all’operato delle autorità cantonali di perseguimento penale.Le persone in situazione irregolare devono lasciare la Svizzera. A tale scopo, può essere imposto loro un obbligo di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio, in particolare per lottare contro il traffico illegale di stupefacenti (art. 74 cpv. 1 lett. a LStrI). Chi non rispetta tale provvedimento può essere posto in carcerazione amministrativa per sei mesi al massimo fino alla decisione sul diritto di soggiorno (art. 75 cpv. 1 lett. b LStrI). Il Consiglio federale attua una politica rigorosa in materia di ritorno nei confronti degli stranieri autori di reati e di qualsiasi altra persona oggetto di una decisione di allontanamento. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha inoltre avviato tavole rotonde con tutte le autorità coinvolte per intensificare la cooperazione e migliorare l’esecuzione delle misure coercitive secondo la LStrI.I centri speciali per i richiedenti l’asilo recalcitranti (art. 24a della legge sull’asilo, LAsi; RS 142.31), in cui è automaticamente previsto l’obbligo di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio (art. 74 cpv. 1bis LStrI), possono essere approntati sia dalla Confederazione che dai Cantoni. Il Consiglio federale rileva tuttavia che questi centri, che non sono chiusi, perseguono soltanto uno scopo sussidiario all’azione delle autorità cantonali di perseguimento penale o di esecuzione delle pene. Mirano a migliorare la sicurezza nei centri federali d’asilo (CFA) e a garantire, come ultima ratio, l’esecuzione di misure disciplinari temporanee nei confronti dei richiedenti che, con un comportamento scorretto, perturbano l’esercizio di un CFA o minacciano la sicurezza e l’ordine pubblici nelle sue immediate vicinanze (cfr. art. 25a AP-LAsi, messaggio del Consiglio federale del 24 aprile 2024 concernente la sicurezza e l’esercizio nei centri della Confederazione, FF 2024 1107).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.