24.3745 · Mozione · 2024-06-14
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una modifica della legge sulla navigazione aerea (LNA) che garantisca agli aeroporti nazionali svizzeri orari di esercizio che ne assicurino l’attuale funzione a lungo termine.
Begründung
Il collegamento internazionale della Svizzera è di fondamentale importanza per il turismo, l’economia, la scienza e la società, e garantirlo è compito degli aeroporti nazionali. Nel suo rapporto sul traffico aereo neutro in termini di emissioni di CO₂ entro il 2050 (disponibile in tedesco «CO₂-neutrales Fliegen bis 2050» e in francese «Trafic aérien neutre en termes de CO₂ d’ici 2050»), il Consiglio federale menziona il fatto che la capacità degli aeroporti svizzeri è limitata a causa degli orari di esercizio e del divieto generale di volo notturno. Inoltre, la carente capacità delle infrastrutture e le restrizioni dei regolamenti d’esercizio limitano ulteriormente l’aviazione commerciale negli aeroporti nazionali.
Nonostante questi fattori limitanti, il buon collegamento internazionale della Svizzera viene costantemente messo in discussione nei procedimenti giudiziari. Questo perché gli orari di esercizio degli aeroporti nazionali sono oggetto di controversia in quasi tutte le procedure di ricorso relative alle modifiche dei regolamenti d’esercizio, sebbene siano stati stabiliti dal Consiglio federale nella scheda di coordinamento del PSIA. Da ciò ne conseguono procedimenti che si protraggono per anni, inutili ritardi nell’introduzione di importanti misure di sicurezza e mancanza di certezza del diritto.
Attualmente manca una chiara regolamentazione a livello legislativo, ed è per questo motivo che la Confederazione deve fare un passo avanti e colmare al più presto le attuali lacune normative. L’orario di esercizio degli aeroporti nazionali elvetici è già molto ridotto rispetto agli standard europei. L’unico hub intercontinentale della Svizzera, l’aeroporto di Zurigo, ha addirittura gli orari di esercizio più brevi nel raffronto con gli analoghi aeroporti europei con funzione di hub. Un’ulteriore riduzione degli orari di esercizio comporterebbe la perdita dell’attuale operatività in qualità di hub e peggiorerebbe notevolmente la raggiungibilità della Svizzera.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di creare le basi legali necessarie per preservare le attuali funzioni degli aeroporti nazionali svizzeri, fondandosi sulle condizioni quadro al momento in vigore. In concreto, tali basi devono essere sancite direttamente a livello legislativo tramite una revisione della legge sulla navigazione aerea oppure deve essere conferito un chiaro mandato al Consiglio federale. Ciò permette di eliminare le attuali incertezze e di garantire il collegamento della Svizzera con il resto del mondo anche a lungo termine.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell’importanza egli aeroporti nazionali e del fatto che siano di interesse nazionale. Per garantire il collegamento della Svizzera al resto del mondo, devono assolutamente avere orari di esercizio adeguati. Lo scopo e la funzione degli aeroporti nazionali sono definiti nel Piano settoriale dei trasporti, Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA). L’aeroporto di Zurigo deve creare le condizioni affinché le compagnie aeree possano offrire buoni collegamenti diretti in Europa e verso importanti destinazioni in tutto il mondo e possano competere con i loro concorrenti in altri aeroporti. A tale scopo deve poter fungere da hub. L’aeroporto di Zurigo soddisfa la domanda di servizi di trasporto aereo nell’interesse della piazza economica svizzera, nella misura in cui ciò è compatibile con i principi della sostenibilità. In quanto aeroporto nazionale, l’aeroporto di Ginevra è un elemento chiave dell’infrastruttura aeronautica svizzera e del sistema di trasporto nazionale e internazionale. Offre principalmente collegamenti aerei europei e voli intercontinentali che soddisfano le esigenze regionali. L’aeroporto di Ginevra deve disporre di un’infrastruttura efficiente che corrisponda alla sua funzione.Rispetto a quelli di altri hub in Europa, gli orari di esercizio dell’aeroporto di Zurigo sono brevi e sono stati più volte limitati in passato. L’orario di apertura è dalle ore 06.00 alle 23.30, con il periodo tra le ore 23.00 e le 23.30 riservato esclusivamente ai decolli e agli atterraggi in ritardo rispetto all’orario di volo. A Ginevra i decolli sono consentiti tra le ore 06.00 e le 24.00, gli atterraggi tra le ore 05.00 e le 24.00. I decolli e gli atterraggi in ritardo rispetto all’orario di volo sono consentiti fino alle ore 00.30 al più tardi. Attualmente non è previsto praticamente nessun atterraggio prima delle ore 06.00 e solo pochi decolli dopo le ore 22.00. Il Consiglio federale comprende la preoccupazione dell’autore della mozione di preservare gli aeroporti nazionali e la loro funzione, ma non vede alcun motivo per regolamentarne esplicitamente gli orari di esercizio nella legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Gli orari di esercizio sono già definiti a diversi livelli: essi sono stabiliti nello PSIA e nell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) e vengono attuati in conformità allo PSIA nei regolamenti d’esercizio degli aeroporti. La disposizione contenuta nella parte concettuale dello PSIA del 2020, secondo la quale gli orari di esercizio degli aeroporti nazionali devono essere mantenuti, rimane oggi invariata.Gli orari di esercizio esistenti sono quindi sufficientemente garantiti, in particolare grazie alla garanzia dei diritti acquisiti sancita dalla LNA, che richiede e assicura che gli aeroporti di Zurigo e Ginevra possano svolgere la funzione loro assegnata in conformità allo PSIA. Nell’attuale revisione della LNA si prevede di menzionare esplicitamente la garanzia dei diritti acquisiti degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo anche per quanto riguarda il loro ambito operativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.