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24.3754 · Mozione · 2024-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali riducendo gli ostacoli al rilascio del permesso di domicilio (permesso C).
Il periodo di soggiorno complessivo in Svizzera deve essere ridotto da dieci a cinque anni, gli ultimi due dei quali ininterrotti. Il periodo con status F deve inoltre essere computato integralmente sia per il passaggio dallo status B a quello C sia per la naturalizzazione.

Begründung

Il periodo necessario per poter domandare un permesso di domicilio C è attualmente troppo lungo. Ad esempio, una persona con status B che in precedenza aveva beneficiato dello status F per sei anni deve attendere ulteriori dieci anni prima di poter domandare un permesso di domicilio C, dato che il periodo con lo status F non è computato. Per una naturalizzazione, il periodo con status F è tuttavia computato in misura del 50 per cento. Questo modo di procedere è incomprensibile.
La riduzione richiesta è nell’interesse non soltanto delle singole persone, ma anche della società nel suo insieme, che profitta di una popolazione variegata e ben integrata.
L’attuazione richiede soltanto una semplice modifica delle norme vigenti, senza gravare ulteriormente sulle risorse.
Questo intervento è stato trasmesso il 9 marzo 2024 dai circa 100 migranti presenti alla prima sessione di Lucerna dei migranti.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto vigente permette già in molti casi di rilasciare un permesso di domicilio dopo un soggiorno di cinque anni, in particolare alle persone che hanno soggiornato ininterrottamente in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, sono integrate e sono in grado di comunicare bene nella lingua parlata nel luogo di domicilio (art. 34 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Questo termine di cinque anni si applica anche ai coniugi di cittadini svizzeri e ai titolari di un permesso di domicilio che adempiono i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a LStrI (art. 42 cpv. 3 e 43 cpv. 5 LStrI). Anche diverse convenzioni e prassi di lunga data con 24 Stati prevedono un termine ridotto di cinque anni (www.sem.admin.ch > Pagina iniziale > Affari internazionali & ritorno > Politica migratoria estera della Svizzera > Accordi > Accordi di domicilio). Vale il principio seguente: lo statuto giuridico migliora con l’avanzamento dell’integrazione. Il permesso di domicilio costituisce pertanto anche un requisito per la naturalizzazione, che rappresenta l’ultima fase dell’integrazione. L’ammissione provvisoria è una misura sostitutiva applicabile nei casi in cui l’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera non è ammissibile, ragionevolmente esigibile o possibile. Pertanto, non si tratta di un permesso di diritto degli stranieri e non è computata al periodo determinante per il rilascio del permesso di domicilio. Per quanto riguarda la naturalizzazione, il periodo trascorso a beneficio di un’ammissione provvisoria è computato in misura del 50 per cento. Questa differenza è giustificata perché in genere le persone ammesse provvisoriamente hanno già soggiornato per lungo tempo in Svizzera prima di ottenere il permesso di domicilio necessario per la naturalizzazione. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare la normativa vigente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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