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24.3790 · Interpellanza · 2024-06-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Lo spoofing causa a un numero sempre maggiore di persone in Svizzera ingenti danni finanziari, che spesso hanno anche conseguenze psicologiche. Tramite identità fasulle, alle vittime si danno ad intendere, ad esempio per telefono od online, storie inventate allo scopo di ingannarle. Gli autori mirano a transazioni finanziarie o a ottenere oggetti di valore. Agiscono con grande astuzia e spesso fanno parte di strutture criminali internazionali. Il numero di casi non denunciati è probabilmente elevato, poiché molte persone di buona fede si vergognano e non denunciano il reato alla polizia. In Svizzera sono necessarie misure più efficaci per proteggere meglio la popolazione.

Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. A quanto ammontano all'anno i danni causati dallo spoofing in Svizzera?

2 Come intende il Consiglio federale tenere meglio sotto controllo il problema dello spoofing?

3. Quali misure pianifica il Consiglio federale per informare meglio il pubblico sui pericoli dello spoofing e sui metodi utilizzati dagli autori, in modo che un numero minore di persone cada nelle trappole tese dai criminali?

4. Il Consiglio federale ritiene opportuno responsabilizzare maggiormente i fornitori di servizi di comunicazione per contrastare le identità falsificate nelle e-mail e nelle telefonate?

5. I fornitori di servizi finanziari dovrebbero stornare in futuro i pagamenti o, eventualmente, essere obbligati a risarcire le vittime?

6. La Svizzera non dovrebbe intensificare con urgenza la collaborazione con l'UE o con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in questo settore?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I danni annuali causati dai numeri di chiamata falsificati (spoofing telefonico) sono difficili da quantificare poiché l'importo del danno è estremamente diverso da un caso all'altro. Inoltre, va presupposto un numero di casi non denunciati poiché non tutte le vittime si rivolgono alla polizia. Il Consiglio federale non dispone di dati in merito. 2. Il Consiglio federale ha già adottato misure efficaci contro lo spoofing. Queste consistono principalmente nell'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di mettere a disposizione filtri contro le chiamate indesiderate (v. domanda 4). Nell'ambito della revisione della legge sulle telecomunicazioni prevista, il Consiglio federale valuterà l'opportunità di adottare ulteriori misure. Va notato che la Svizzera non può risolvere da sola il problema dello spoofing. Oggi la telefonia viene gestita via Internet e in Internet l'identificazione della linea chiamante (calling line identification, CLI) è molto facile da falsificare. Le chiamate con un numero di telefono fasullo provengono di regola dall'estero. Un'identificazione efficace di tutte le chiamate internazionali sarebbe possibile solo a livello internazionale con la collaborazione di tutti i Paesi. La Svizzera non è quindi in grado di impedire la falsificazione dei numeri chiamanti provenienti dall'estero. Partecipa comunque ai relativi lavori a livello internazionale (v. domanda 6). 3. Già oggi il pubblico viene informato dai media, dall'Amministrazione federale, dal settore delle telecomunicazioni, dalle organizzazioni di protezione dei consumatori e, in particolare, anche dalla polizia. In casi specifici, la polizia e le banche avvertono le potenziali vittime sui pericoli finanziari.4. Il Consiglio federale ha già responsabilizzato i fornitori di servizi di comunicazione in misura attualmente appropriata. Questi ultimi devono filtrare le chiamate di massa per tutti i clienti e, nel caso di chiamate tramite spoofing verso i numeri dei loro clienti, impedire la trasmissione del numero chiamante o sopprimere del tutto la chiamata. Devono inoltre verificare se per le chiamate in uscita i loro clienti sono autorizzati a utilizzare un determinato numero chiamante. Questi e altri obblighi tecnici sono disciplinati dall'articolo 26a capoversi 1 – 6 dell'ordinanza sui servizi di comunicazione (OST; RS 784.101.1). La misura decisiva per combattere lo spoofing è il costante aggiornamento e l'ulteriore sviluppo dei filtri utilizzati per le chiamate. 5. I fornitori di servizi finanziari non sono responsabili dei danni derivanti dallo spoofing. Pertanto non sarebbe opportuno imporre tale obbligo.6. La Svizzera collabora già con gli organismi internazionali determinanti Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni/Comitato per le comunicazioni elettroniche CEPT/ECC e Unione Internazionale delle Telecomunicazioni UIT, e parteciperà ad esempio anche al Global Informal Regulatory Antifraud Forum (GIRAF). Al momento non vi sono misure efficaci contro lo spoofing sconosciute alla Svizzera.