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Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione. Rinuncia a inutili udienze giudiziarie, costi e burocrazia (revisione dell'articolo 80 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione)

24.3831 · Mozione · 2024-09-09

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento la seguente modifica dell’articolo 80 LStrI: 2 La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate su richiesta dell’interessato entro 96 ore quattro giorni feriali da un’autorità giudiziaria nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto. Se l’interessato non compare ingiustificatamente all’udienza, la domanda di esame della carcerazione è considerata ritirata. 3 L’autorità giudiziaria può rinunciare sia all’udienza in procedura orale sia all’esame scritto se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, su richiesta l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.

Begründung

Nella pratica spesso sono allontanati criminali con un titolo di soggiorno dell’UE. Di norma acconsentono a essere rinviati nel loro Paese di residenza e non sono interessati a un esame giudiziario della carcerazione amministrativa di pochi giorni. In queste situazioni frequenti, l’attuale quadro normativo causa un enorme onere burocratico ed è fonte di costi (ricorso all’apparato giudiziario inclusi gli interpreti; rappresentanza dell’ufficio della migrazione all’udienza giudiziaria). Inoltre, alcuni interessati si rifiutano di comparire dinanzi al giudice, per cui l’udienza in procedura orale deve svolgersi in assenza dell’interessato. Modifica del capoverso 2:La regola delle 96 ore può essere rispettata dai tribunali di minori dimensioni soltanto con un grande onere e va allineata al capoverso 5, che definisce il termine in giorni feriali. Come novità, l’udienza orale non deve essere automaticamente svolta in ogni caso, ma su richiesta. Gli interessati non sono privati di diritti; possono domandare un’udienza in procedura orale.Modifica del capoverso 3:Occorre evitare oneri burocratici inutili per le persone che acconsentono al rinvio e non contestano la carcerazione. L’udienza deve essere svolta soltanto su richiesta.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La carcerazione amministrativa prevista dal diritto in materia di stranieri non è ordinata in seguito alla commissione di un reato. Serve a garantire, se necessario, l’esecuzione di un allontanamento, di un’espulsione o di un’espulsione giudiziaria (art. 75 segg. LStrI). La connessa privazione della libertà costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati. Un esame rapido della legalità e dell’adeguatezza della misura da parte di un giudice costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto. Il diritto vigente prevede pertanto un termine massimo di 96 ore per l’esame della carcerazione da parte di un giudice. Se questo termine passasse a quattro giorni lavorativi, i fine settimana o i giorni festivi potrebbero comportare un netto ritardo dell’esame rispetto alla situazione attuale. Un esame d’ufficio della carcerazione garantisce una protezione completa delle libertà personali e una verifica regolare della prassi delle competenti autorità cantonali. Il relativo onere per le autorità e i giudici è pertanto giustificato. Inoltre, soltanto una piccola parte delle persone interessate sono, per riprendere l’espressione utilizzata nella mozione, criminali con un titolo di soggiorno dell’UE. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario modificare la normativa vigente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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