24.3835 · Mozione · 2024-09-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre all’Assemblea federale una modifica dell’articolo 252 CP che punisca, oltre alla contraffazione e all’uso, anche il possesso di documenti ufficiali contraffatti.
Begründung
I documenti ufficiali contraffatti registrano un rapido aumento e sono divenuti un elemento/strumento essenziale per gli autori di reati. I servizi forensi della polizia scientifica (servizi documenti d’identità) constatano contraffazioni di tutti i tipi: patenti, carte d’identità, passaporti, permessi di soggiorno, atti di nascita.Sempre più spesso durante i controlli di persone sono trovati documenti ufficiali contraffatti. Visto che l’articolo 252 CP elenca soltanto la contraffazione e l’uso di documenti ufficiali contraffatti, non è possibile perseguire penalmente gli interessati, poiché il possesso non è vietato (BSK StGB II-BOOG, Art. 252 N 11; DTF 117 IV 170, 174). In questi casi il pubblico ministero decreta il non luogo a procedere o l’abbandono, impedendo anche un’indagine più ampia, in particolare da parte della polizia, per individuare reti di falsari e canali di passatori. Questa evidente lacuna giuridica mette a repentaglio la sicurezza interna (protezione dello Stato) ed è spudoratamente sfruttata dai criminali. Le persone restano impunite, si procurano nuovi documenti contraffatti fino a raggiungere il loro obiettivo.Già solo l’acquisizione di documenti ufficiali contraffatti richiede un’energia criminale e incentiva l’industria dei falsari. La modifica dell’articolo 252 CP permette di dotare le autorità di perseguimento penale di un importante strumento per individuare e combattere in maniera più efficace la criminalità.Documenti ufficiali contraffatti costituiscono l’inizio dell’atto criminale, che va dal «procurarsi un indebito vantaggio» ad «atti di terrorismo», quindi tutta la gamma dei reati. È incomprensibile che finora il legislatore non abbia reso punibile anche il possesso di certificati/documenti contraffatti. Nessuno porta con sé un documento ufficiale contraffatto senza procurarsi presto o tardi un indebito vantaggio o celare la propria identità per commettere un crimine o altro. Nel caso del denaro contraffatto, ad esempio, è punibile persino il possesso. Perché lo stesso non vale anche per i documenti ufficiali contraffatti?
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Chi si procura un documento ufficiale (di seguito: documento) falso in Svizzera si rende colpevole, nella grande maggioranza dei casi, di istigazione alla falsità in certificati (art. 252 in combinato disposto con l’art. 24 del Codice penale, CP; RS 311.0). Questa persona è quindi punibile già prima di essere in possesso del documento falso. Sono tuttavia ipotizzabili anche altri casi in cui una persona ottiene senza chiedere un documento falsificato, ad esempio una vittima della tratta di esseri umani; sembra irragionevole punire questa persona specificamente per il possesso di un documento falso. Se criminali intendono utilizzare documenti falsi per commettere un (altro) reato (p. es. art. 252, 146 o 148a CP oppure art. 115 o 118 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), è poco probabile che si lascino impressionare da un nuovo divieto di possesso. Tale divieto non si applicherebbe comunque ai fabbricanti di documenti falsi, che si trovano perlopiù all’estero. I documenti falsificati o contraffatti possono essere confiscati (art. 104 della legge sulle dogane [LD; RS 631.0], art. 121 LStrI).Per combattere la falsificazione di documenti e perseguire a livello internazionale le reti organizzate di falsari è essenziale che le autorità di sicurezza cooperino efficacemente a livello transfrontaliero. Dal 2010 la Svizzera partecipa al sistema FADO (documenti falsi e autentici online) dell’UE. Questo sistema di archiviazione delle immagini permette agli Stati Schengen di scambiarsi informazioni su elementi di sicurezza e potenziali caratteristiche della frode nei documenti autentici e falsi e costituisce un pilastro importante per l’individuazione e la lotta alla falsificazione di documenti. La criminalità organizzata può essere perseguita, dalla polizia e dalle autorità giudiziarie, senza la necessità di sanzionare il possesso di documenti falsificati o contraffatti. L’articolo 260ter CP punisce il sostegno e la partecipazione a un’organizzazione criminale che ha lo scopo di arricchirsi con mezzi criminali (art. 260ter cpv. 1 lett. a CP). Questa disposizione consente di svolgere indagini sulle strutture criminali e di perseguirle penalmente. È quindi possibile non soltanto fare luce su reati isolati, ma anche identificare le strutture e le reti dietro ad essi. La richiesta della mozione è pertanto inutile e non permette di conseguire l’obiettivo auspicato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.