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24.3871 · Interpellanza · 2024-09-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il numero di reati commessi con coltelli è in aumento in Svizzera. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, secondo la statistica cantonale della criminalità, è raddoppiato nell’arco di cinque anni, passando da 56 nel 2019 a 116 nel 2023. Alcuni studi mostrano che la disponibilità di questo tipo di armi è decisiva. Ridurre i coltelli pericolosi in circolazione è un mezzo efficace per aumentare la sicurezza pubblica, soprattutto nel caso di reati violenti passionali. Attualmente si registra tuttavia una tendenza opposta: secondo le informazioni fornite da diversi corpi di polizia e da servizi di assistenza sociale ai giovani, i coltelli sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani.

In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

  1. Dispone di una statistica nazionale in questo settore? In quanti casi le armi bianche utilizzate erano armi vietate od oggetti pericolosi ai sensi della legge?

  2. È disposto a inasprire la legge sulle armi per quanto riguarda i coltelli?

  3. È disposto a introdurre sanzioni o a inasprire le sanzioni già possibili in caso di inosservanza del divieto di porto di oggetti pericolosi?

  4. Quali misure permettono di garantire che coltelli vietati non siano messi in circolazione? Ritiene che vi sia un potenziale di miglioramento?

  5. Come impedire che sempre più coltelli vietati giungano in Svizzera tramite il commercio su Internet?

  6. Come sono fatti applicare nella pratica il divieto di armi sancito nella legge sulle armi e il divieto di porto abusivo di oggetti pericolosi in luoghi accessibili al pubblico? Quali problemi d’esecuzione sussistono?

  7. È disposto a far realizzare uno studio comparativo sull’efficacia dell’attuale divieto di coltelli, del divieto di porto di oggetti pericolosi e di eventuali inasprimenti?

  8. Quali misure prevede nell’ambito della prevenzione della violenza per ridurre il numero di atti violenti commessi con coltelli?

  9. È disposto a elaborare, in collaborazione con i Cantoni, una strategia nazionale contro i reati all’arma bianca?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’Ufficio federale di statistica pubblica ogni anno la statistica criminale di polizia (consultabile ad es. all’indirizzo https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/30887670/master). Le statistiche rilevate non consentono tuttavia di distinguere, tra le armi bianche utilizzate, i coltelli vietati o gli oggetti pericolosi. 2. Il Consiglio federale non ritiene opportuno inasprire la legge sulle armi (LArm; RS 515.54) per quanto riguarda i coltelli. Nel confronto europeo, la legge svizzera sulle armi è già restrittiva a tale riguardo. I coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, i coltelli a farfalla, i coltelli da lancio e i pugnali a lama simmetrica sono considerati armi (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm). Si applicano dunque i divieti di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a LArm. Gli oggetti portati abusivamente (inclusi i coltelli autorizzati disponibili in commercio) possono essere sequestrati dalla polizia. Una persona può essere ferita gravemente o persino uccisa anche con un coltello da cucina o da lavoro disponibile in commercio. Estendere il divieto a questi tipi di coltello non è né fattibile né opportuno, dato che questi oggetti sono molto diffusi e in genere utilizzati in maniera legale. Prevenire la violenza legata alle armi bianche adottando divieti generali di coltelli è quindi una soluzione difficilmente implementabile all’atto pratico. 3. L’introduzione di una disposizione penale può rafforzare le conseguenze immediate in caso di infrazione, ma i problemi di delimitazione possono rendere difficile l’applicazione pratica (v. risposta 6). Inoltre, funzionerebbe soltanto in combinazione con un potenziamento dei controlli, che devono essere giustificati da un motivo concreto. Gli autori con motivazioni terroristiche non si lasciano dissuadere da una sanzione per porto abusivo di coltello. Il Consiglio federale sconsiglia dunque di introdurre disposizioni penali applicabili al porto abusivo di un oggetto pericoloso. 4. I divieti sono disciplinati nella legge sulle armi (v. risposta 1). Soltanto una persona che dispone di un’autorizzazione eccezionale cantonale può vendere legalmente coltelli vietati. Inoltre, tali coltelli possono essere acquistati soltanto da persone che dispongono di un’autorizzazione eccezionale e sono state verificate dalla polizia. 5. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e fedpol si assicurano che le merci controllate non contengano coltelli vietati. Informazioni sui coltelli vietati sono disponibili sul sito Internet di fedpol e su quello della Prevenzione svizzera della criminalità. Anche le autorità cantonali svolgono diverse campagne d’informazione sui coltelli vietati e sulla prevenzione della violenza legata alle armi bianche. 6. Conformemente all’articolo 38 LArm, l’esecuzione della legge sulle armi compete ai Cantoni; questo vale anche per il porto e il trasporto di oggetti pericolosi. La legge è fatta applicare in primo luogo grazie a controlli delle persone e dei veicoli. In alcuni Cantoni la polizia controlla anche in punti critici persone sospettate di portare su di sé oggetti pericolosi o armi (p. es. coltelli vietati). Problemi di esecuzione possono sorgere per due motivi: da un lato, è difficile dimostrare il «porto abusivo» in un luogo o un momento specifico, dall’altro la nozione di «oggetto pericoloso» è difficile da delimitare (può ad es. trattarsi anche di un cacciavite). 7. Il Consiglio federale è disposto a esaminare, in collaborazione con le autorità cantonali, la necessità di uno studio che raccolga le esperienze maturate nell’ambito di divieti di coltelli, zone in cui i coltelli e le armi sono vietati, divieti di porto di oggetti pericolosi e altre misure preventive. Questo studio includerebbe anche l’esame di altre misure. Nel contempo è tuttavia importante utilizzare al meglio gli strumenti esistenti in modo da far rispettare il divieto di coltelli e del porto di tali oggetti. 8. La Prevenzione svizzera della criminalità sostiene progetti nazionali in materia di prevenzione. A giugno 2023 ha lanciato la campagna di sensibilizzazione «Tua madre non vuole venire a trovarti in prigione» (https://tuamadre.info/), tuttora in corso. Una nuova campagna incentrata sulla radicalizzazione sarà avviata nelle scuole: «Radicalizzazione ed estremismo. Cosa sono?» (https://www.youtube.com/watch?v=VpTuULYy6i8). 9. Il Consiglio federale non ritiene opportuno elaborare una strategia nazionale su questo tema specifico con le autorità cantonali. I possibili benefici non giustificano l’onere necessario. Sul piano cantonale e federale esistono già campagne di prevenzione molto efficaci (v. risposta 8), radicate a livello locale e che raggiungono un ampio pubblico. Piuttosto che investire risorse in una strategia nazionale, occorre promuovere maggiormente le campagne esistenti e le misure preventive dei corpi di polizia.