24.3888 · Interpellanza · 2024-09-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC) disciplina in particolare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito. Finora il campo di applicazione della legge sembrava abbastanza chiaro, ma a quanto pare alcune autorità cantonali tendono a interpretarlo in maniera estensiva.In particolare, le autorità cantonali preposte all’applicazione della legge hanno recentemente ritenuto che determinate società di cure a domicilio sono soggette a questa legislazione se il loro personale si reca da privati per fornire prestazioni mediche, paramediche o di assistenza (pulizie, preparazione dei pasti, assistenza nelle attività quotidiane, lettura del giornale, ecc.).Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:L’attività delle società di cure e di aiuto a domicilio sottostà alle disposizioni della legge sul collocamento (LC)?La risposta è la stessa per quanto riguarda le attività di assistenza?In caso affermativo, quali sono i criteri e le condizioni specifiche che determinano questo assoggettamento?Quali sarebbero le implicazioni per tali società in termini di regolamentazione e di obblighi legali se fossero effettivamente assoggettate alla LC?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la legge sul collocamento (LC, RS 823.11) un’impresa che esercita a titolo professionale la fornitura di personale a prestito necessita di un’autorizzazione. Vi è fornitura di personale a prestito quando l’impresa mette i propri lavoratori a disposizione di un terzo (impresa acquisitrice) e quest’ultimo esercita il diritto di impartire istruzioni nei confronti di tali lavoratori. Il datore di lavoro e l’impresa terza possono avere entrambe il diritto di impartire istruzioni. Altri indizi di fornitura di personale a prestito possono essere il coinvolgimento a livello organizzativo, materiale e temporale del lavoratore nell’impresa terza nonché il fatto quest’ultima fornisca alla persona anche attrezzature, materiale o apparecchi. Anche un’economia domestica privata può essere un’impresa terza (impresa acquisitrice).Nelle due decisioni principali del 2013 (2C_356/2012) e del 2014 (2C_543/2014) il Tribunale federale ha riconosciuto l’esistenza della fornitura di personale a prestito per le imprese di assistenza. Ha rilevato che le persone da assistere o i loro familiari esercitano regolarmente il diritto di impartire istruzioni nei confronti del personale di assistenza. Il Tribunale federale ha quindi confermato la prassi pluriennale e applicata a livello svizzero della SECO in materia di esecuzione. Di conseguenza, oltre 60 imprese di questo tipo sono ora soggette all’obbligo di autorizzazione per la fornitura di personale a prestito.Il fatto di fornire esclusivamente prestazioni mediche che possono essere conteggiate nel quadro della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) non costituisce una fornitura di personale a prestito. Queste prestazioni sono fornite da personale con formazione medica nei confronti del quale la persona assistita o i suoi familiari non possono esercitare il diritto di impartire istruzioni.2. Sì, la risposta è identica.3. Per valutare se si tratta di fornitura di personale a prestito occorre verificare quali prestazioni vengono offerte dalle imprese interessate, distinguendo tra cure mediche e prestazioni domestiche. Se un’impresa offre solo cure mediche soggette alla LAMal, non vi è fornitura di personale a prestito (v. risposta 1). Se un’impresa fornisce prestazioni domestiche (ad es. accompagnare le persone a passeggio, cucinare, pulire e stirare), si ritiene che vi sia fornitura di personale a prestito se tali prestazioni sono offerte regolarmente, ossia più di dieci volte all’anno. Questo vale anche se l’impresa offre cure mediche ai sensi della LAMal in altri casi.4. Se fornisce regolarmente (ossia più di dieci volte all’anno) personale a prestito ad economie domestiche private, si ritiene che l’azienda eserciti l’attività a titolo professionale ed è quindi sottoposta ad autorizzazione. Se esercita la fornitura di personale a prestito come attività principale, l’azienda sottostà anche al contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale.