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24.3904 · Interpellanza · 2024-09-18

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il 2 agosto 2024, la presidente della Confederazione Viola Amherd è stata ricevuta a Ulan Bator per celebrare il 60° anniversario delle relazioni bilaterali, in occasione della prima visita presidenziale svizzera in Mongolia. La Mongolia è l’unico Paese democratico della regione e riveste un elevato interesse geopolitico per i suoi ricchi giacimenti di risorse naturali. Situata tra le due potenze autoritarie Russia e Cina, la Mongolia è cauta ad approfondire le sue relazioni di politica estera con i cosiddetti Paesi occidentali sia a livello bilaterale sia come membro attivo di organizzazioni internazionali nel quadro della politica di «terzo vicinato».

Nell’ambito della sua cooperazione allo sviluppo, la Svizzera sostiene la Mongolia da oltre 20 anni nei settori della democrazia, dei diritti umani e dell’uguaglianza di genere, del cambiamento climatico e dello sviluppo economico inclusivo. In base a una decisione del Consiglio federale, la Svizzera ha chiuso il suo ufficio di cooperazione a Ulan Bator dall’estate 2024, ponendo così fine alla sua presenza nel Paese.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Perché la Svizzera mette fine alla sua presenza in Mongolia?

  2. Perché le commissioni competenti per la politica estera non sono state consultate sulle modifiche alla rete esterna come previsto dall’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl)? Il Consiglio federale intende invece aprire un consolato generale a Ulan Bator?

  3. Quali misure intende adottare per mantenere e curare le buone relazioni della Svizzera con la Mongolia e preservare la buona reputazione del nostro Paese?

  4. In che modo la Svizzera contribuirà a promuovere la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile in Mongolia?

  5. Quali misure prevede per promuovere la cooperazione economica con la Mongolia?

  6. All’inizio di settembre, il presidente russo Vladimir Putin, ricercato dalla Corte penale internazionale, si è recato in visita di Stato in Mongolia, che non lo ha arrestato come sarebbe stata tenuta a fare in quanto Stato firmatario dello Statuto di Roma. Come valuta il Consiglio federale questa grave violazione di un obbligo internazionale da parte della Mongolia? Ha presentato rimostranze al Governo mongolo?

  7. Che impatto ha questo evento sulla cooperazione con la Mongolia nel quadro dell’iniziativa per uno strumento multilaterale di assistenza giudiziaria in caso di violazioni gravi del diritto internazionale (iniziativa MLA)?

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2) La Strategia di cooperazione internazionale (CI) 2021–2024, adottata dal Parlamento, stabilisce che la cooperazione bilaterale allo sviluppo con la Mongolia terminerà nel 2024. Il motivo è la focalizzazione geografica della CI su quattro regioni prioritarie (Nord Africa e Medio Oriente; Africa subsahariana; Asia centrale e meridionale, Sud-Est asiatico; Europa dell’Est) e la conseguente riduzione del numero di Paesi prioritari da 46 a 35. La chiusura dell’ufficio di cooperazione a Ulan Bator, avvenuta il 31 luglio 2024, è stata seguita dall’apertura di un consolato onorario il 1° settembre 2024. La Svizzera resta dunque presente in Mongolia.

3) Le relazioni bilaterali continuano a essere curate dall’Ambasciata di Svizzera a Pechino (accreditamento collaterale per la Mongolia) e dal nuovo consolato onorario di Ulan Bator. Inoltre, tra il DFAE e il Ministero degli affari esteri della Mongolia si svolgono consultazioni politiche (l’ultima nel giugno del 2024) e incontri ad alto livello, come la visita della presidente della Confederazione dello scorso agosto, menzionata nell’interpellanza. I servizi consolari continueranno a essere forniti dall’Ambasciata di Svizzera a Pechino.

4) I progetti negli ambiti del buongoverno e dello Stato di diritto – in aggiunta alle iniziative in materia di cambiamenti climatici, aiuto umanitario, commercio e cultura – contribuiranno anche in futuro a promuovere la democrazia, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile. Alcuni esempi includono la cooperazione tra la Segreteria di Stato della Mongolia e i Servizi del Parlamento svizzero, tesa a rafforzare le capacità legislative, e la collaborazione tra la Corte costituzionale mongola, il Tribunale federale e l’Università di Berna, volta a promuovere i diritti umani e la democrazia.

5) Gran parte del commercio bilaterale tra i due Stati riguarda importazioni di oro dalla Mongolia. In assenza di tali scambi, quest’ultima rivestirebbe un’importanza economica marginale per la Confederazione. Nel 2007 gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e la Mongolia hanno firmato una dichiarazione di cooperazione che prevede un dialogo istituzionalizzato (comitato misto) per intensificare le relazioni economiche. In tale contesto sono anche stati discussi potenziali negoziati di libero scambio. Attualmente è in fase di creazione un ulteriore comitato misto che avrà il compito di identificare il potenziale inespresso per rafforzare le relazioni economiche. Per la Svizzera, che tra i Paesi dell’AELS è di gran lunga il partner commerciale più importante della Mongolia, al momento non sussistono i requisiti economici per avviare un processo che sfoci in un accordo di libero scambio. Un simile accordo non è peraltro richiesto dall’economia. Il Consiglio federale resta comunque aperto a eventuali sviluppi futuri.

6) Il DFAE ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione e il suo rammarico all’ambasciatrice della Mongolia in Svizzera riguardo alla decisione del Governo mongolo di accogliere in visita il presidente russo Vladimir Putin. Ha inoltre ricordato alla Mongolia i suoi obblighi ai sensi dello Statuto di Roma.

7) Il 26 maggio 2023 l’iniziativa MLA è sfociata nell’adozione della Convenzione di Lubiana-L’Aia. Gli Stati che hanno ratificato l’accordo si sono impegnati a prestare, in seguito alla sua entrata in vigore, assistenza giudiziaria reciproca per il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.Tale obbligo di assistenza giudiziaria tra autorità nazionali di perseguimento penale costituisce uno strumento giuridico diverso dalla citataesecuzione di una misura coercitiva emessa dalla Corte penale internazionale.Pertanto, lacooperazione nel quadro della Convenzione di Lubiana-L’Aia non dovrebbe essere compromessa.

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