24.3919 · Mozione · 2024-09-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le modifiche necessarie della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) allo scopo di garantire agli assicurati coperti da un’assicurazione complementare ospedaliera:
1. una comunicazione individuale da parte dell’assicuratore nel momento in cui dall’elenco degli ospedali riconosciuti viene ritirato uno stabilimento ospedaliero che è situato nel Cantone di domicilio dell’assicurato ed era ammesso al momento della conclusione del contratto;
2. la presa in carico minima, in caso di ritiro di un ospedale dall’elenco degli stabilimenti ospedalieri riconosciuti, dei costi che sarebbero stati assunti dall’assicuratore per la degenza ospedaliera e le cure presso uno stabilimento ospedaliero riconosciuto in prossimità del domicilio dell’assicurato.
Begründung
Il sistema sanitario comporta per gli assicurati la possibilità di stipulare un’assicurazione privata facoltativa che copre i costi di una degenza ospedaliera e che va oltre le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).
Queste assicurazioni complementari ospedaliere svolgono un ruolo importante nel sistema sanitario svizzero, contribuendo a un’offerta di cure stazionarie diversificata e di grande qualità e sgravando l’onere degli ospedali pubblici, sostenuti dalla collettività.
Con la riforma del finanziamento ospedaliero, nel 2012, i Cantoni sono stati obbligati a versare una quotaparte cantonale almeno del 55 per cento a titolo di AOMS per le degenze ospedaliere negli stabilimenti figuranti nell’elenco ospedaliero cantonale, che da quel momento doveva tenere conto di tutta l’offerta pubblica e privata. Questa riforma ha ridotto l’onere degli assicuratori privati in misura pari al nuovo contributo pubblico.
A ciò si sono aggiunti gli effetti del trasferimento delle prestazioni al regime ambulatoriale, favorito dallo sviluppo tecnologico, che ha visto un numero sempre maggiore di interventi effettuati a livello ambulatoriale, a carico della sola AOMS, e che a loro volta hanno ridotto in misura corrispondente il carico delle assicurazioni complementari ospedaliere.
Il mercato delle assicurazioni private in ambito sanitario gode quindi di buona salute: i premi a carico degli assicurati sono adeguati al rischio, grazie soprattutto alla differenziazione cantonale che tiene conto delle variazioni regionali dei costi, e non hanno seguito al ribasso le riduzioni degli oneri per gli assicuratori.
Mentre fino a poco tempo fa gli accordi tariffari erano stati stipulati tra gli assicuratori operanti nell’ambito dell’assicurazione complementare e quasi tutti gli ospedali, permettendo agli assicurati di rivolgersi al medico di loro scelta con una presa in carico nello stabilimento ospedaliero presso il quale il suddetto medico era accreditato, la situazione è cambiata negli ultimi mesi, mettendo in evidenza disposizioni concernenti le condizioni generali di assicurazione che finora non erano rilevanti, perché non dovevano essere applicate.
Dopo che l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha pubblicato un rapporto, nel dicembre del 2020, esigendo maggiore trasparenza nell’ambito della fatturazione a carico delle assicurazioni complementari volta a evitare doppie fatturazioni con le prestazioni AOMS, l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) ha emanato direttive per i propri membri, a seguito delle quali si assiste alla disdetta di convenzioni tariffali con l’obiettivo di ottenere riduzioni tariffarie, talvolta sostanziali.
Non si tratta qui di discutere la legittimità di tali disdette, il cui effetto è quello di eliminare un ospedale dall’elenco delle strutture remunerate, ma di proteggere gli assicurati dalle conseguenze eccessive di tali decisioni.
Sebbene la FINMA sembri ritenere che questo vuoto tariffale rimanga eccezionale e sia necessario per proteggere la comunità degli assicurati da tariffe sproporzionate, occorre tuttavia ridurre al minimo le conseguenze di tali situazioni per quanto riguarda gli assicurati che, come spesso avviene, hanno versato per anni premi che consentivano loro di scegliere il medico e farsi operare in prossimità del proprio domicilio e scoprono all’improvviso, al momento del bisogno, che la controprestazione attesa dall’assicuratore non è garantita.
Non si tratta quindi di privare un assicuratore del suo potere negoziale nei confronti dei partner di cura, ma di far sì che le conseguenze per gli assicurati non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo auspicato.
Pertanto, quando uno stabilimento ospedaliero con sede nel Cantone di domicilio dell’assicurato e inserito nell’elenco dell’assicuratore complementare al momento della stipula del contratto viene aggiunto alla lista negativa, è necessario che gli assicurati ricevano una comunicazione individuale per permettere a coloro che eventualmente lo desiderano, e che possono farlo senza che il nuovo assicuratore imponga riserve, di cambiare assicuratore.
Infine, poiché l’obiettivo dell’assicuratore è quello di non versare più di quanto verserebbe agli stabilimenti ospedalieri di cui accetta le tariffe, un’esclusione totale delle prestazioni degli stabilimenti ospedalieri inseriti nella lista negativa, sia per la degenza ospedaliera sia per le cure e le spese mediche come previsto dalle condizioni generali di questo ramo assicurativo, non deve essere ammissibile, e l’assicuratore deve versare almeno quanto verserebbe per la presa in carico del suo assicurato presso uno stabilimento ospedaliero riconosciuto in prossimità del domicilio dello stesso.
In questo modo, l’assicurato conserverà la sua libertà di scelta e, se del caso, si farà carico dei costi supplementari che ne derivano se i fornitori di cure scartati per motivi tariffali non sono allineati ai costi sostenuti dall’assicuratore.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come per tutte le assicurazioni, anche nel caso delle assicurazioni complementari all’AOMS, prima della conclusione del contratto d’assicurazione, l’assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 1 LCA). In particolare, l’obbligo d’informare riguarda anche i casi in cui la copertura assicurativa non copre tutti i fornitori di prestazioni (ad es. ospedali o medici). Per quanto riguarda le cosiddette assicurazioni ospedaliere, l’assicuratore pubblica anche gli ospedali le cui prestazioni sono rimborsate in maniera integrale, limitata o non sono rimborsate affatto. Queste informazioni vengono aggiornate costantemente e in parte pubblicate, oppure sono consultabili presso l’assicuratore. Allo stato attuale è già possibile effettuare una comunicazione individuale agli assicurati quando dall’elenco degli ospedali riconosciuti viene ritirato uno stabilimento ospedaliero che è situato nel Cantone di domicilio dell’assicurato ed era ammesso al momento della conclusione del contratto. Non si tratta tuttavia di una prassi molto diffusa, poiché, nel caso delle assicurazioni ospedaliere, prima di un intervento occorre generalmente richiedere una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicurato. L’introduzione per legge di un ulteriore obbligo d’informare individuale nei confronti degli assicurati sulle mutazioni dell’elenco ospedaliero esulerebbe dagli obblighi contrattuali attuali e appare sproporzionato. Un simile obbligo innalzerebbe i costi amministrativi delle assicurazioni ospedaliere. Inoltre fornirebbe agli assicurati informazioni supplementari perlopiù di poca utilità, perché avulse da un intervento medico concreto. 2. Con 278 ospedali ubicati in 595 sedi (www.bfs.admin.ch: Statistiche > Salute > Sistema sanitario > Ospedali, 2022), la Svizzera è uno dei Paesi con la più alta densità di ospedali al mondo. L’obiettivo della pianificazione in materia ospedaliera di competenza dei Cantoni è quello di assicurare una copertura del fabbisogno ospedaliero che tenga conto delle esigenze e garantisca economicità ed elevata qualità. L’articolo 39 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) stabilisce che, nel quadro di tale pianificazione, i Cantoni pianifichino l’autorizzazione degli ospedali ai fini dell’AOMS tramite elenchi degli ospedali (mandati di prestazioni) e tenendo conto di specifici criteri. Dal 1° gennaio 2024 gli assicurati dispongono di un nuovo diritto di ricorso contro gli elenchi ospedalieri cantonali (art. 53 cpv. 1bis LAMal). Per contro, nell’ambito delle assicurazioni complementari all’AOMS vige di principio libertà contrattuale: gli assicuratori sono liberi di configurare il proprio prodotto nel quadro dell’ordinamento giuridico e di stabilire autonomamente quali prestazioni e fornitori di prestazioni intendono coprire. Con la proposta dell’autore della mozione di un obbligo di presa in carico almeno dei costi che in caso di ritiro di un ospedale dall’elenco degli ospedali ammessi sarebbero stati assunti dall’assicuratore per la degenza ospedaliera e le cure presso uno stabilimento ospedaliero riconosciuto in prossimità del domicilio dell’assicurato, verrebbe introdotto de facto un obbligo a contrarre, oltre a essere limitata sproporzionatamente la libertà economica e contrattuale degli assicuratori. Per di più, la delimitazione al territorio di un Cantone appare troppo restrittiva, dal momento che non tutti i Cantoni offrono qualsiasi tipo di prestazione medica e molti assicurati devono o scelgono di farsi curare in un altro Cantone. La determinazione di parametri di riferimento per i costi ospedalieri comporterebbe un onere considerevole e risulterebbe difficilmente attuabile, dato che gli assicuratori complementari negoziano le tariffe individualmente con i fornitori di prestazioni. Inoltre, le differenze per quanto riguarda l’offerta delle prestazioni ma anche i modelli di conteggio dei vari ospedali sono notevoli, ragione per cui senza criteri e conteggi forfettari unitari così come una divulgazione «fattuale» delle tariffe ospedaliere ogni confronto risulterebbe pressoché impossibile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.