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24.3941 · Mozione · 2024-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione del diritto penale volta a rendere punibili gli atti preparatori compiuti al fine di commettere un reato con esplosivi o gas tossici.

Begründung

Dal 2019 la Svizzera subisce in media ogni settimana un assalto a distributori automatici di banconote. Nonostante un periodo di relativa calma nel 2023, dall’inizio di quest’anno si contano già una trentina di attacchi, commessi in genere ricorrendo a gas ed esplosivi. Orbene, quando un distributore è installato in un immobile, questo tipo di attacchi rappresenta un pericolo molto grave per le persone che si trovano in loco o abitano nei pressi del luogo del reato. Nell’attuale diritto penale gli atti preparatori compiuti per commettere un reato con esplosivi o gas tossici non sono punibili, il che riduce il margine d’azione delle autorità di perseguimento penale. Tuttavia, ad esempio in caso di attacco a un distributore di banconote, l’impiego di esplosivi o gas tossici a fini delittuosi può danneggiare gravemente non soltanto il patrimonio immobiliare ma soprattutto l’integrità fisica se non addirittura l’equilibrio psichico delle persone che si trovano in prossimità del luogo del reato. Secondo un articolo pubblicato dalla NZZ am Sonntag il 22 settembre 2024, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) come pure vari esperti deplorano questa «lacuna» nel diritto penale. Per conseguire l’obiettivo della presente mozione, occorrerebbe probabilmente aggiungere agli atti preparatori delittuosi elencati nell’articolo 260bis del Codice penale i reati commessi con esplosivi o gas tossici menzionati nel titolo settimo del Codice penale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il postulato Feller 23.4071 «Misure in grado di ridurre gli assalti ai bancomat», accolto il 12 settembre 2024, incarica Consiglio federale di esaminare quali siano le misure adeguate a tal fine e, in particolare, se i distributori automatici di denaro possano essere dotati di un sistema di neutralizzazione delle banconote in caso di assalto. Occorre attendere il risultato di questo esame prima di chiedere al Consiglio federale di attuare una determinata misura. Molti atti compiuti a monte di un’esplosione causata da esplosivi o gas velenosi sono già punibili secondo il diritto vigente. Ricadono sotto l’articolo 226 del Codice penale (CP; RS 311.0; Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi), la legge federale sugli esplosivi (art. 37 segg.; RS 941.41) o la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (art. 31 segg.; RS 941.42). Queste disposizioni penali non includono tuttavia tutti gli atti preparatori, bensì soltanto quelli in relazione diretta con esplosivi o gas velenosi. Per includere altri atti preparatori (p. es. ricognizione dell’obiettivo), bisognerebbe estendere ulteriormente la punibilità integrando l’articolo 224 CP (Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi) nell’elenco di cui all’articolo 260bis CP (Atti preparatori punibili). Le difficoltà prevedibili sono illustrate di seguito. Ad oggi i criminali utilizzano cinque metodi differenti per recuperare le banconote contenute nei distributori automatici: impiego di esplosivi, impiego di gas, estrazione meccanica, manipolazione elettronica oppure utilizzo di un cavo per divellere il distributore. Allo stadio degli atti preparatori è tuttavia difficile sapere a quale metodo ricorreranno gli autori. Pertanto, anche integrando l’articolo 260bis CP spesso non sarebbe possibile dimostrare l’esistenza di un atto preparatorio punibile di un reato con esplosivi, e non sarebbe quindi possibile colmare la presunta lacuna in caso di attacchi a distributori automatici di denaro. Per contro, in presenza di sufficienti indizi secondo cui saranno impiegati esplosivi, l’articolo 226 CP dovrebbe in genere essere applicabile. L’articolo 224 CP non sarebbe applicabile in numerosi casi di impiego di gas, poiché gli autori utilizzano raramente gas velenosi ai sensi di questa disposizione. Occorre infine osservare che le autorità possono e devono adottare provvedimenti se un atto punibile ai sensi del CP non è ancora stato commesso, ma potrebbe esserlo. Le indagini preliminari competono alla polizia in virtù del diritto di polizia e non all’autorità di perseguimento penale. Le leggi sulla polizia forniscono gli strumenti necessari, tra cui in particolare l’osservazione (p. es. art. 118 segg. della legge sulla polizia del Canton Berna, art. 21b della legge sulla polizia del Canton Vaud o art. 52ter della legge sulla polizia del Canton San Gallo), nonché le indagini in incognito e sotto copertura (p. es. art. 52quater e 52septies della legge sulla polizia del Canton San Gallo). Grazie alle informazioni acquisite tramite questi strumenti e per evitare le difficoltà descritte sopra, la polizia interviene, in applicazione del Codice di procedura penale (RS 312.0) quando gli autori cominciano l’esecuzione dell’atto principale (art. 22 CP).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.