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Indennizzazione da parte dell'AOMS delle cure psichiatriche di base fornite a un membro della famiglia da non professionisti

24.3952 · Interpellanza · 2024-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella sua decisione dell’8 maggio 2024 (9C_385/2023), il Tribunale federale ha dato ragione a una donna che si prende cura del proprio figlio e deciso che doveva essere indennizzata non soltanto per le cure di base, ma anche per il suo lavoro di assistenza del figlio che soffre della sindrome dell’X fragile associata a un disturbo dello spettro autistico. Le cure di base e l’assistenza dispensate al figlio rappresentano oltre 9 ore di lavoro al giorno che equivarrebbero a una remunerazione mensile di circa 15 000 franchi. In questo contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti: Quali conseguenze avrà questa decisione sui costi a carico dell’AOMS?Secondo le stime dell’UST per il 2020, il salario mensile mediano per un posto a tempo pieno per il personale di cura diplomato è di 7325 franchi (compresa la 13esima mensilità). Su questa base, il Consiglio ritiene giustificato l’indennizzo stabilito dal Tribunale federale?Secondo l’articolo 7 capoverso 1 OPre, le cure possono essere dispensate soltanto da infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e case di cura. Come può essere abilitata a fornire queste prestazioni una persona non formata?Come è garantita la qualità necessaria delle cure fornite sulla base di questa decisione?Il Consiglio federale prevede di elaborare una modifica della LAMal o delle sue ordinanze di applicazione per regolamentare in modo chiaro chi può fornire assistenza a persone affette da malattie mentali? Se sì, quando? Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale elabora attualmente un rapporto sui familiari curanti le cui prestazioni di cure di base, fornite nel quadro di un loro impiego in un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio, sono rimunerate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS; cfr. in particolare Ip. Roduit 23.3191). Nel rapporto, che dovrebbe essere disponibile a metà del 2025, il Consiglio federale prevede di affrontare anche la questione delle cure di base psichiatriche.1. Attualmente è difficile valutare l’impatto delle decisioni del Tribunale federale in materia di familiari curanti, in quanto finora non sono stati censiti né il numero di familiari curanti impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio né le prestazioni da loro fornite a carico dell’AOMS.2. Nella decisione 9C_385/2023 dell’8 maggio 2024, il Tribunale federale non si è pronunciato concretamente sull’indennità. Al considerando 4.5.3, ha dichiarato che non è ancora chiaro in che misura le prestazioni fornite soddisfino i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità e se siano adempiute altre possibili condizioni per l’assunzione dei costi. Il Tribunale federale ha quindi rinviato la questione all’assicuratore affinché si pronunci nuovamente sull’obbligo di assunzione delle prestazioni. Al momento non è pertanto possibile effettuare alcuna valutazione.Il diritto vigente prevede determinati limiti alla fatturazione di questo tipo di prestazioni a carico dell’AOMS. L’assunzione da parte dell’AOMS di prestazioni di cure, infatti, può avvenire soltanto sulla base di una valutazione delle cure richieste effettuata da un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). L’ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) stabilisce che se la valutazione dei bisogni prevede oltre 60 ore di cure per trimestre, il medico di fiducia dell’assicuratore può verificarla. 3. / 4. Le prestazioni fornite da un familiare curante possono essere rimunerate dall’AOMS soltanto se la persona è impiegata da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio. I collaboratori che non hanno una formazione specializzata in infermieristica possono fornire a carico dell’AOMS soltanto prestazioni di cure di base (cure generali oppure misure destinate a sorvegliare e sostenere persone affette da malattie mentali). L’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio è responsabile di fornire le prestazioni nella qualità richiesta. Inoltre, è tenuta ad accompagnare e a sorvegliare in modo adeguato i familiari curanti che impiega. A tal fine deve garantire un regolare controllo del paziente e del suo familiare curante mediante un infermiere che adempie le condizioni di autorizzazione stabilite nell’OAMal.5. Nel quadro del rapporto succitato si prevede di analizzare in che misura un adeguamento legale potrebbe essere appropriato.

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