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24.3954 · Interpellanza · 2024-09-23

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Dall’entrata in vigore della LAMal, tutti i tentativi di istituire una cassa pubblica unica per l’assicurazione malattie sociale si sono scontrati con il dogma della concorrenza, da cui ci si attendevano effetti benefici. Dal 2025 tutti gli assicuratori saranno riuniti in un’unica organizzazione mantello e si esprimeranno con una sola voce. Che cosa ne sarà quindi di questa concorrenza?

Begründung

Osservando il nostro sistema sanitario da ormai quasi 30 anni, dovremmo ormai sapere che il mercato della sanità è regolato più dall’offerta che dalla domanda. Nonostante ciò, i partigiani di un sistema liberale vogliono credere che vada preferita la concorrenza all’istituzione di un unico organismo di gestione dell’assicurazione malattie sociale, alla stregua della Suva per l’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria in alcuni settori economici. La moltitudine di casse malati attualmente attive nell’attuazione della LAMal offrono quindi le prestazioni previste dalla legge e dalle pertinenti ordinanze secondo svariati modelli assicurativi e premi, senza alcun vero valore aggiunto per le persone assicurate. Dal 2025 la situazione cambierà radicalmente poiché tutti gli assicuratori LAMal aderiranno a un’unica organizzazione mantello che fungerà da sola interlocutrice delle autorità e degli attori sanitari, in particolare i fornitori di prestazioni di cura. Sebbene questo nuovo gigante monopolistico pretenda di difendere gli interessi di chi paga i premi e lottare contro il vertiginoso aumento dei prezzi conservando il sistema liberale attuale, il fatto che nulla vieti a un assicuratore LAMal di legarsi sul piano strutturale, giuridico o economico a un assicuratore attivo nel settore sanitario secondo la legge sul contratto d’assicurazione (17.043) fa temere che questo possa condurre a intese cartellistiche, vietate dalla legge federale sui cartelli (RS 251). In che modo il Consiglio federale, che tende ad affidare sempre più negoziati tariffali agli assicuratori, pensa di proteggere gli attori sanitari dalle pressioni che eserciterà inevitabilmente questo nuovo interlocutore, privo di qualsiasi legittimità nel rappresentare gli assicurati LAMal nel nostro Paese?

Stellungnahme des Bundesrates

Gli assicuratori godono della libertà d’associazione (art. 23 della Costituzione federale; RS 101) e sono quindi liberi di costituire un’associazione o di aderirvi. Il fatto che tutti gli assicuratori siano membri della stessa associazione mantello non è una novità: è stata la realtà dei fatti fino all’aprile del 2013, prima della costituzione di Curafutura. Il Consiglio federale non vede quindi come un’unica associazione mantello invece di due possa costituire uno svantaggio per gli assicurati. Gli assicuratori sono organi d’esecuzione dell’assicurazione malattie sociale a cui la Confederazione ha affidato un mandato pubblico. Hanno il diritto di delegare compiti a un’altra impresa del gruppo assicurativo, a una federazione di assicuratori o a terzi nei limiti imposti dalla legge (art. 6 cpv. 1 e 2 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [LVAMal; RS 832.12]). Anche se delegano alcuni compiti, gli assicuratori restano responsabili dell’esecuzione dell’assicurazione malattie: l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vigila sugli assicuratori e non sulle associazioni mantello.Il legislatore stesso ha previsto che le federazioni degli assicuratori siano abilitate a negoziare convenzioni tariffali con i fornitori di prestazioni o con le loro federazioni (art. 46 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). Una sola associazione mantello permetterà persino di semplificare i negoziati relativi alle strutture tariffali sul piano nazionale. In seno ai gruppi assicurativi, di norma l’assicurazione malattie sociale e le assicurazioni complementari sono esercitate da persone giuridiche distinte. Gli scambi di dati senza il consenso dell’assicurato e i flussi finanziari tra assicuratori dello stesso gruppo non sono ammessi. Anche le fatture devono essere emesse separatamente per i due rami assicurativi (art. 59 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie; RS 832.102). La FINMA può sorvegliare i gruppi e i conglomerati assicurativi (art. 2 cpv. 1 lett. d, 65 e 73 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01). La sorveglianza di gruppi è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza delle imprese di assicurazione individuali. Nel suo progetto della LVAMal il Consiglio federale aveva previsto di affidare all’UFSP la sorveglianza dei gruppi assicurativi, ma il Parlamento ha stralciato questa competenza. L’UFSP è comunque abilitato a verificare le transazioni tra un assicuratore LAMal e altre imprese (art. 44 cpv. 1 LVAMal). In alcune situazioni, l’obbligo d’informare l’UFSP si applica anche alla società holding (art. 44 cpv. 5 LVAMal). Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non ritiene che l’unione di tutti gli assicuratori in un’unica associazione mantello cambierà la situazione attuale.