24.3969 · Mozione · 2024-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la nozione di rifugiato nella LAsi in modo da poter considerare tali anche le persone in fuga dalla guerra e dalla violenza che non devono temere pregiudizi personali.
Begründung
La legge svizzera sull’asilo (LAsi) si fonda sulla nozione di rifugiato della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Nella giurisprudenza svizzera la condizione della persecuzione mirata e individuale è tuttavia interpretata in maniera più restrittiva che nella suddetta Convenzione di Ginevra. Il richiedente l’asilo deve rendere credibile di essere esposto personalmente a seri pregiudizi. Attualmente in diverse regioni del mondo imperversano guerre, guerre civili e conflitti armati. Conformemente alla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati e alla LAsi, le persone in cerca di protezione hanno diritto a chiedere asilo in Svizzera. Secondo il diritto vigente, le persone in fuga da una guerra ottengono soltanto un’ammissione provvisoria. Questa situazione è per loro svantaggiosa per vari motivi (p. es. diritto di soggiorno limitato nel tempo, minore sostegno finanziario, ricongiungimento famigliare possibile più tardi) e comporta continui malintesi. Per restare fedeli alla tradizione umanitaria svizzera, occorre adeguare la nozione di rifugiato nella LASI concedendo l’asilo alle persone che fuggono da violenza, guerra o guerra civile senza che debbano far valere anche una persecuzione individuale. Quest’ultima deve tuttavia continuare a essere sufficiente come motivo d’asilo.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La nozione di rifugiato della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) si fonda su quella della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito Convenzione; RS 0.142.30) e quindi vi corrisponde (a tale riguardo cfr. anche il rapporto del Consiglio federale del 27 settembre 2018 «Actualité et portée de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés» in adempimento del postulato 18.3930 Müller Damian). L’articolo 1A paragrafo 2 della Convenzione fornisce una definizione esaustiva di questa nozione, ma non menziona i rifugiati di guerra. Anche l’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati giunge alla conclusione che le persone costrette a lasciare il loro Paese a causa di conflitti armati internazionali o nazionali non sono rifugiati ai sensi della Convenzione. Inoltre, il requisito della persecuzione mirata per adempiere la qualità di rifugiato è riconosciuto su scala internazionale e compatibile con la Convenzione. Se i requisiti per ottenere la qualità di rifugiato non sono adempiuti, la domanda d’asilo è respinta. Successivamente si esamina in ogni singolo caso se l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e tecnicamente possibile. In caso negativo, l’interessato è ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 44 LAsi in combinato disposto con l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [RS 142.20]). In particolare per i rifugiati di guerra, un allontanamento nel Paese d’origine non è ragionevolmente esigibile, per cui sono ammessi provvisoriamente. Pertanto, le basi legali vigenti sono conformi al diritto internazionale e sufficienti per proteggere le persone fuggite da una situazione di violenza generalizzata o dalla guerra. Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene opportuno ampliare la nozione di rifugiato della LAsi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.