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24.400 · Iniziativa parlamentare · 2024-02-02

Dipartimento delle Finanze

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Ausgangslage

Comunicato stampa della commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 09.04.2024

Un anno fa l’Assemblea federale si trovava nella situazione insoddisfacente per cui l’effetto dei suoi decreti sui crediti relativi all’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS veniva definito puramente dichiarativo. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) condivide il parere della sua Commissione omologa secondo cui l’effetto di tali decreti di stanziamento andrebbe chiarito.
La CIP-S approva all’unanimità l’iniziativa di Commissione presentata dalla Commissione omologa (CIP-N), con la quale si intende procedere a questo chiarimento (24.400). Le Camere devono approvare a posteriori i crediti urgenti decisi o gli impegni contratti dal Consiglio federale con il consenso della Delegazione delle finanze. In tale contesto è stato possibile constatare che l’effetto di questi decreti di approvazione è stato valutato differentemente nelle diverse crisi (Swissair, salvataggio di UBS, coronavirus, acquisizione di CS). Nel- caso dell’acquisizione di Credit Suisse taluni esperti hanno espresso dubbi sull’effetto meramente dichiarativo dei decreti dell’Assemblea federale. La CIP-N può ora elaborare proposte di soluzione che dovrebbero fornire maggiore chiarezza per casi futuri.

Informazioni

Segreteria della Commissione delle istituzioni politiche (CIP)

spk.cip@parl.admin.ch

Commissione delle istituzioni politiche (CIP)

Corapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale

Comunicato stampa della commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 26.06.2026

Dopo l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS nella primavera 2023, le Commissioni delle finanze e le Commissioni delle istituzioni politiche delle Camere federali si sono occupate a più riprese del ruolo dell’Assemblea federale nell’ambito dell’autorizzazione di crediti urgenti. Un’iniziativa volta a chiarire in particolare le conseguenze giuridiche della mancata approvazione a posteriori dei crediti urgenti già avallati dalla Delegazione delle finanze (DelFin) nella procedura d’urgenza (24.400) è stata depositata dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N). Quest’ultima ha invitato la CdF-N a pronunciarsi sul suo progetto preliminare di attuazione dell’iniziativa. Dopo aver esaminato in dettaglio la soluzione proposta dalla CIP-N e un modello alternativo elaborato su richiesta della CdF-N dalla segreteria delle Commissioni e dalla Delegazione delle finanze, una maggioranza della CdF-N si dichiara favorevole al mantenimento dello status quo (15 voti contro 5 e 3 astensioni). La maggioranza è del parere che il diritto vigente e la prassi attuale presentino il vantaggio di consentire al Consiglio federale di agire molto rapidamente e in modo efficace. Potendo ricorrere al diritto di necessità, il Consiglio federale può creare una base legale che ora manca e, in virtù della stessa, presentare una domanda di credito alla DelFin. La Confederazione può così fornire senza indugio il proprio sostegno in situazione di crisi e disporre di una grande capacità di agire. L’Assemblea federale è coinvolta nel processo decisionale dopo la decisione del Consiglio federale e della DelFin, nell’ambito dell’approvazione successiva del credito.

Informazioni

Segreteria della Commissione delle finanze (CdF)

fk.cdf@parl.admin.ch

Commissione delle finanze (CdF)

Wortlaut

La procedura di approvazione dei crediti urgenti secondo gli articoli 28 e 34 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) deve essere verificata e, se necessario, adeguata affinché:

  1. siano chiarite le conseguenze dei decreti finanziari degli organi coinvolti,

  2. questi decreti godano della massima legittimazione democratica e

  3. resti garantita la capacità di agire dello Stato.

A questo fine occorre esaminare la necessità di:

  1. meglio definire a livello di legge le conseguenze giuridiche dei decreti finanziari degli organi del Parlamento, in particolare della Delegazione delle finanze e dell’Assemblea federale, nella procedura d’urgenza secondo gli articoli 28 e 34 LFC,

  2. precisare le rispettive competenze dei diversi organi Parlamentari e

  3. comporre la Delegazione delle finanze in modo tale che possa esservi rappresentato il maggior numero possibile di gruppi parlamentari, nel rispetto della sua capacità di agire.

Begründung

Dopo la mancata approvazione da parte del Parlamento dei crediti collegati al rilevamento di CS da parte di UBS nella primavera del 2023, si è discusso delle conseguenze di questa decisione in seguito all’approvazione dei crediti da parte della Delegazione delle finanze. Se le conseguenze dei decreti del Parlamento non sono chiare, ciò può nuocere alla sua reputazione. È dunque necessario determinare se, con una modifica di legge, sia possibile chiarire sufficientemente le conseguenze dei decreti finanziari della Delegazione delle finanze e, in seguito, dell’Assemblea federale. Un’eventuale soluzione dovrà soddisfare sia l’esigenza della massima legittimazione democratica dei decreti finanziari sia quella della capacità di agire dello Stato.