24.4008 · Interpellanza · 2024-09-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Qual è stata l’evoluzione del totale delle spese amministrative e giudiziarie in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali (LAI, LAINF, LAMal, LPC ecc.) negli ultimi dieci anni?Qual è il numero delle controversie composte con transazione negli ultimi dieci anni? In quali ambiti (LAI, LAINF, LAMal, LPC ecc.)? E quali prestazioni delle assicurazioni sociali e questioni di diritto procedurale (p. es. accordo sulle domande rivolte al perito secondo l’art. 44 cpv. 3 LPGA) riguardavano?Il Consiglio federale come giudica la promozione di questo strumento per comporre le controversie nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali in modo consensuale, rapido, efficiente ed economico?
Begründung
Nell’ordinamento giuridico svizzero, la transazione rappresenta uno strumento economico e orientato al consenso per la composizione delle controversie. Secondo l’articolo 50 capoverso 1 LPGA, le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. La risoluzione consensuale dei casi mediante transazione permette di sgravare gli organi giudiziari e amministrativi per quanto riguarda le risorse sia finanziarie che umane, rende più rapide le procedure e promuove la pace giuridica e la fiducia nelle assicurazioni e nelle autorità.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica ogni anno i dati sulle spese amministrative delle assicurazioni sociali nella Statistica delle assicurazioni sociali svizzere (SAS, disponibile in tedesco e francese alla pagina: www.bsv.admin.ch > Publikationen & Services > Statistik > Schweizerische Sozialversicherungsstatistik). Le spese amministrative ivi esposte corrispondono alle spese indicate nei conti d’esercizio dei singoli rami assicurativi. Tuttavia, spesso le spese amministrative sono generate anche al di fuori delle assicurazioni sociali (p. es. contributi per le spese di amministrazione dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti, riscossi direttamente dalle casse di compensazione) e non vengono dunque integralmente rilevate nei conti d’esercizio e nella SAS. Inoltre, le spese amministrative ed esecutive sono influenzate in modo significativo dall’entità dell’elenco delle prestazioni previste e dal numero di casi che interessano una determinata assicurazione sociale e non possono dunque essere confrontate direttamente tra loro. Complessivamente, in base al conto d’esercizio le spese amministrative rilevate nelle assicurazioni sociali sono aumentate del 49,1 per cento nel corso dei dieci anni che vanno dal 2012 al 2021. Nello stesso periodo il totale delle uscite delle assicurazioni sociali è cresciuto del 27,3 per cento.Il Consiglio federale non dispone invece di dati sulle spese giudiziarie in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali. Nel contesto delle procedure in questione, infatti, le parti sono generalmente le assicurazioni sociali ovvero gli organi esecutivi e gli assicurati, ma non la Confederazione. Inoltre, con il «totale delle spese giudiziarie» si possono intendere, da un lato, tutte le spese processuali delle assicurazioni sociali e dei tribunali eventualmente aditi e, dall’altro, anche tutte le spese a carico delle varie parti coinvolte. Non disponendo di alcuna panoramica su queste spese, il Consiglio federale non può esprimersi in merito. 2./3. Il Consiglio federale non è in possesso di rilevamenti sulle transazioni in tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali. A suo avviso il ricorso allo strumento della transazione nell’ambito dell’amministrazione delle prestazioni pubbliche deve rimanere l’eccezione. La concessione di prestazioni nelle assicurazioni sociali secondo la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) deve avvenire sulla base di accertamenti obiettivi, prescrizioni giuridiche chiare e nel rispetto del principio dell’uguaglianza giuridica. Tanto più quando tale concessione (p. es. quella di una rendita nell’ambito dell’assicurazione invalidità) ha ripercussioni dirette anche su altre assicurazioni sociali (come il 2° pilastro). Va inoltre considerato che la contrattazione di una transazione può richiedere molto tempo, che la transazione va comunicata sotto forma di decisione impugnabile e che, a seconda dei casi, in un secondo momento potrebbe essere impugnata o diventare oggetto di una riconsiderazione. È dunque soltanto in situazioni specifiche che la transazione risulta essere la soluzione più adeguata.Nell’ottica di una composizione delle controversie consensuale, rapida, efficiente ed economica, nella LPGA è contemplato un disciplinamento specifico nell’ambito dell’attribuzione delle perizie, vale a dire il tentativo di conciliazione nella fase di accertamento retto dall’articolo 44 LPGA e dall’articolo 7j dell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11). Questo può avvenire oralmente o in forma scritta e si applica a tutte le assicurazioni sociali. Il Consiglio federale non dispone però di dati concernenti tutti gli ambiti del diritto delle assicurazioni sociali. Con l’entrata in vigore dell’Ulteriore sviluppo dell’AI il 1° gennaio 2022, nell’AI è stato introdotto il rilevamento dei tentativi di conciliazione. I primi dati disponibili riguardano il 2023: su 5552 perizie monodisciplinari sono stati avviati tentativi di conciliazione in 348 casi (6,3 %). Di questi, 315 (ovvero il 99,4 %) si sono conclusi con successo. Poiché permette di evitare ulteriori ritardi nella procedura di accertamento, il Consiglio federale giudica il tentativo di conciliazione uno strumento adeguato.