24.4054 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b OAINF, il guadagno assicurato comprende, oltre al salario AVS, anche gli assegni familiari, accordati conformemente all’uso locale o professionale a titolo di assegni per i figli, per la formazione o per l’economia domestica. Di conseguenza, in caso d’infortunio l’assegno familiare è integrato nella misura dell’80 per cento nell’indennità versata all’assicurato che ha interrotto il lavoro. A quanto sembra, le (alcune?) casse di compensazione per assegni familiari non considerano questo importo, inserito nella notifica di infortunio e versato dall’assicuratore, quale assegno familiare in quanto tale e versano, in aggiunta, gli assegni familiari previsti dal diritto cantonale nei primi tre mesi d’interruzione del lavoro e successivamente al coniuge, se ne fa richiesta. In questo modo viene eluso, in violazione dell’articolo 7 capoverso 2 LAFam, il divieto di cumulare gli assegni familiari. - Il Consiglio federale è cosciente di questa situazione?- Non bisognerebbe modificare la prassi delle casse?- O va eventualmente modificata l’OAINF, in modo che gli assegni familiari non rientrino più nel guadagno assicurato?
Stellungnahme des Bundesrates
1.–3. L’articolo 6 della legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2) prevede un divieto di cumulare assegni dello stesso tipo, al fine di evitare che per un figlio vengano versati due volte assegni familiari ai sensi della LAFam. In caso d’infortunio, la prosecuzione del versamento degli assegni familiari è disciplinata dall’articolo 10 dell’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami; RS 836.21): gli assegni sono versati per il mese in cui si è verificato l’infortunio e per i tre mesi successivi. Nell’assicurazione contro gli infortuni, gli assegni familiari fanno parte del guadagno assicurato secondo l’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202). Né la LAFam né la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni prevedono un coordinamento tra queste due prestazioni.Il disciplinamento di cui all’articolo 10 OAFami persegue diversi obiettivi. Da un lato, tutela per un periodo limitato gli assicurati impossibilitati a lavorare senza colpa propria, indipendentemente dal fatto che percepiscano un salario o indennità giornaliere. Dall’altro, mira a evitare che il diritto agli assegni familiari si estingua immediatamente ed eventualmente passi per un breve periodo all’altro genitore. Se dovessero dedurre l’80 per cento degli assegni familiari compresi nell’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni, le casse di compensazione per assegni familiari sarebbero costrette, a seconda delle circostanze, a effettuare accertamenti approfonditi per un periodo molto breve, ad esempio qualora l’indennità giornaliera sia versata soltanto per qualche giorno. Dato il numero elevato di casi trattati dalle casse di compensazione per assegni familiari, questo comporterebbe un notevole aumento degli oneri amministrativi. Inoltre, questa procedura sarebbe in contraddizione con il principio secondo cui sono versati soltanto assegni interi. Se gli assegni familiari non fossero più considerati nel guadagno assicurato dell’assicurazione contro gli infortuni, dopo tre mesi, in mancanza di un altro avente diritto agli assegni familiari, la persona infortunata non riceverebbe più tali prestazioni. Ne deriverebbe un peggioramento della situazione per questa categoria di persone.Il Consiglio federale constata che vi è un cumulo di assegni familiari e indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni, che comprendono già gli assegni familiari, nei tre mesi successivi all’inizio dell’impedimento al lavoro. Al momento non prevede tuttavia alcuna modifica del pertinente disciplinamento.