Il Consiglio federale "può" davvero stralciare la promozione dei treni notturni?
24.4062 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale intende rinunciare alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia. La decisione si basa sulla misura 1.2.8. del rapporto del gruppo di esperti concernente la verifica dei compiti e il riesame dei sussidi, guidato da Serge Gaillard. Nel testo in questione si afferma che, per sgravare il bilancio della Confederazione, la misura può essere stralciata, poiché i provvedimenti di promozione previsti dalla legge sul CO2 si basano su una disposizione potestativa. A tal proposito invito il Consiglio federale a rispondere alla seguente domanda:
l’articolo 37a rispetto all’articolo 34a , ad esempio, non contiene una formulazione potestativa:
«I proventi della vendita all’asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per:provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare promozione di treni notturni;»
In quale punto esattamente della disposizione si trova la formulazione potestativa, in base alla quale il Consiglio federale propone lo stralcio?Se la misura citata è stata inclusa nel rapporto Gaillard, ritenendo erroneamente che la rispettiva legge prevedesse una disposizione potestativa, il Consiglio federale rinuncerà a tale misura dopo aver esaminato la base legale?
Si presume che le FFS abbiano rinunciato alla realizzazione di determinati progetti in seguito all’annuncio della misura. I mezzi non utilizzati saranno disponibili l’anno successivo, come stabilito nell’articolo 37a capoverso 3?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domande 1 e 2: all’articolo 37a capoverso 1 della legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 (RS 641.71) stabilisce che i proventi sono utilizzati sia per la promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori, sia per altri provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra. Il capoverso 2 precisa che al massimo fino alla fine del 2030 per il trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori sono destinati al massimo 30 milioni all’anno. In altre parole, la legge sul CO2 non impone al Consiglio federale di versare i relativi sussidi, ma stabilisce piuttosto degli importi massimi. L’Esecutivo concorda sul fatto che non si tratta di una «disposizione potestativa» vera e propria. Tuttavia, la formulazione presenta lo stesso carattere. Se si intende escludere l’utilizzo dei proventi a favore del trasporto transfrontaliero di viaggiatori, occorre modificare la legge. Il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alla promozione in questo settore, ma le decisioni prese finora non revocano le misure di promozione. In una fase successiva la proposta di rinunciare alla misura sarà posta in consultazione e l’Esecutivo stabilirà in base ai pareri pervenuti quali misure includere nel messaggio concernente lo sgravio del bilancio della Confederazione. Dopodiché spetterà al Parlamento pronunciarsi in merito all’attuazione delle misure proposte (verosimilmente a fine 2025 / inizio 2026). Nel contempo il Consiglio federale ha deciso, per il momento, di non utilizzare il relativo credito a preventivo per il 2025 né il pertinente credito d’impegno. Considerata la prevista abrogazione della disposizione in materia di sussidi, l’Esecutivo ritiene che non sia opportuno erogare i nuovi contributi soltanto per un anno o due per poi revocarli nuovamente. Si tratterebbe di una politica a singhiozzo non giustificata, la cui attuazione causerebbe oneri insostenibili sia per i beneficiari dei sussidi sia per la Confederazione. Ad domanda 3: di principio, eventuali mezzi non utilizzati possono essere impiegati negli anni successivi (art. 37a cpv. 3 legge sul CO2), nel rispetto dei corrispondenti crediti a preventivo.