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Il Consiglio federale è disposto a stralciare la controversa terapia elettroconvulsivante dall'elenco dell'AOMS?

24.4087 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare se sia possibile stralciare la controversa terapia elettroconvulsivante (TEC) dall’elenco dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Begründung

Nel parere in risposta alla mozione 18.4362, il Consiglio federale dichiara: «La terapia elettroconvulsivante o terapia elettrocompulsiva (TEC) è una forma terapeutica internazionalmente riconosciuta, praticata anche in Svizzera su pazienti affetti da gravi depressioni». Tuttavia, nel rapporto annuale A/HRC/39/36 (24 luglio 2018) dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani viene espresso un parere diverso: l’allora relatore speciale dell’ONU sulla tortura Nils Melzer vi condanna, qualificandolo come illegale, il ricovero coatto, che può equivalere a tortura e maltrattamento, sottolineando inoltre che le persone con disabilità psicosociali spesso perdono il godimento dei diritti civili e non sono quindi più al centro dell’interesse della giustizia, nemmeno nei procedimenti giudiziari. Questo può tradursi in un ricovero «volontario» attraverso il consenso di una terza persona, alla somministrazione coatta di medicamenti a scopo coercitivo o punitivo e ad altri trattamenti invasivi come la sterilizzazione forzata, l’aborto, la contraccezione o la TEC, che possono anch’essi costituire tortura e maltrattamento. Ciò è confermato al punto 3.4.2 della decisione del Tribunale federale 6B_1322/2022: secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la TEC dovrebbe essere effettuata soltanto con il consenso della persona interessata. In psichiatria, l’indicazione della TEC forzata sembra essere controversa (sul dibattito in psichiatria cfr. MARTIN ZINKLER, Zwangsbehandlung mit EKT - wissenschaftlich ungesichert und menschenrechtlich fragwürdige Therapie, Nervenarzt 2018, pp. 837–839). Al punto 3.7 si fa riferimento anche al tipo di trattamento TEC rispetto al trattamento farmacologico: mentre nella TEC la crisi epilettica porta a una depolarizzazione e ripolarizzazione delle cellule nervose con notevoli conseguenze neurochimiche nel cervello, i neurolettici utilizzati nel trattamento farmacologico inibiscono l’attività dei neuroni. Pertanto, la TEC costituisce anche una grave lesione fisica dall’esito imprevedibile. Le prestazioni dell’AOMS devono essere efficaci, appropriate ed economiche (cfr. Ip. 22.4409). La TEC non porta a una vera e propria guarigione (pazienti a lungo termine) e, con costi superiori a 2000 franchi a trattamento e 12 trattamenti per serie per un totale di 24 000 franchi, non è neppure economica.

Stellungnahme des Bundesrates

Come sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Von Siebenthal 18.4362 «Basta con i metodi di terapia brutali e disumani del secolo scorso!», la terapia elettroconvulsivante o terapia elettrocompulsiva (TEC) è una forma terapeutica internazionalmente riconosciuta, praticata anche in Svizzera su pazienti affetti da gravi depressioni. Ciò avviene – in base alle raccomandazioni delle competenti società specialistiche riconosciute a livello internazionale – unicamente su stretta indicazione medica, cioè soltanto se i pazienti non rispondono sufficientemente agli antidepressivi e alla psicoterapia. Dato che in genere i pazienti sono capaci di discernimento, possono dare il proprio consenso esplicito alla TEC. Al momento di decidere la terapia, il diritto all’autodeterminazione della persona è quindi sempre rispettato. In assenza del consenso della persona interessata, la TEC può essere eseguita unicamente nell’ambito di un ricovero a scopo di assistenza in una clinica psichiatrica, nel rispetto delle severe condizioni di cui agli articoli 434 e 435 del Codice civile (RS 210), ovvero soltanto nel caso in cui la salute della persona interessata o di terzi fosse esposta a serio pericolo, di incapacità di discernimento della persona interessata riguardo alla necessità del trattamento o se non vi sono altri provvedimenti adeguati. Si tratta di casi isolati, estremamente rari. Spetta ai Cantoni esercitare la vigilanza sul corpo medico. Le autorità competenti (direzioni della sanità, medici cantonali) hanno infatti la responsabilità di attuare le misure necessarie se ritengono che un trattamento sia eseguito in modo inadeguato o non conforme alla legge. Come sottolineato nel parere in risposta all’interpellanza Von Siebenthal 22.4409 «Nessuna assunzione dei costi per metodi di trattamento discutibili», sono previste apposite procedure per riesaminare se prestazioni già rimunerate dall’AOMS adempiono i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. Per la prestazione in questione non è stato chiesto un riesame. Dal punto di vista del Consiglio federale non sembra pertanto necessario stralciare questa terapia dal catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.