24.4121 · Postulato · 2024-09-26
Cancelleria federale
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di presentare un disegno di atto normativo dell'Assemblea federale oppure di adottare una o più misure per facilitare la raccolta di firme per i referendum facoltativi a livello federale e segnatamente:
a) consentire ai comitati di consegnare firme non ancora attestate fino alla scadenza del termine previsto per la raccolta delle firme;
b) e/o istituire uno sportello unico per l'attestazione delle firme a livello federale o perlomeno esigere dai Cantoni che mettano a disposizione un sportello unico per i referendum facoltativi su oggetti federali;
c) e/o perlomeno fissare un termine massimo entro cui i Comuni o i Cantoni devono attestare le firme raccolte.
Begründung
La raccolta di firme per un referendum facoltativo comporta un importante lavoro di attestazione delle firme che deve essere svolto entro la scadenza del termine di referendum.
Questo compito è reso ancora più difficile dal fatto che non esiste uno sportello unico al quale sia possibile consegnare le firme per l'attestazione. In determinati Cantoni le firme devono essere inviate addirittura ai singoli Comuni, talvolta anche per l'attestazione di una o due sole firme.
Questo procedimento richiede un lavoro supplementare e comporta il rischio che la raccolta delle firme non abbia successo. In effetti bisogna considerare che i Comuni non sono vincolati a un termine tassativo per verificare e restituire ai comitati i moduli con le firme attestate. Per l' esecuzione di questo compito i comitati devono quindi affidarsi alla diligenza di servizi dello Stato sui quali non possono esercitare alcun influsso.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, per i promotori di un referendum, può risultare impegnativo procurarsi in tempo utile le attestazioni del diritto di voto presso le autorità responsabili dei cataloghi elettorali (nel Cantone di Ginevra: servizio cantonale; negli altri Cantoni: servizio comunale). Secondo l’articolo 62 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici (LDP, RS 161.1) i servizi competenti per l’attestazione del diritto di voto sono tenuti ad attestare le firme pervenute e a rinviare le liste senza indugio ai mittenti. Nel promemoria “attestazione del diritto di voto”, la Cancelleria federale dà inoltre esplicita indicazione ai servizi competenti di restituire le firme attestate al comitato al più tardi tre giorni prima della scadenza del termine ufficiale di raccolta. Il Consiglio federale ritiene che l’attuale sistema delle attestazioni del diritto di voto improntato al federalismo, in base al quale la responsabilità primaria è attribuita ai Comuni, si sia sostanzialmente dimostrato valido. Stabilire un termine unitario e tassativo per l’attestazione, valido per tutti i Comuni a livello federale, non terrebbe invece conto delle diverse realtà cantonali e comunali. Il Consiglio federale ha autorizzato il deposito di firme non attestate per un referendum durante la pandemia di coronavirus. Ritiene tuttavia che una normativa in tal senso non sia giustificata nella prassi ordinaria. Lo stesso ai applica alla consegna ai Comuni di firme non ancora attestate fino alla scadenza del termine per la raccolta, firme che vengono attestate solo successivamente per poi essere trasmesse alla Cancelleria federale. Entrambi gli approcci rallenterebbero notevolmente l’ulteriore processo e presenterebbero per i comitati referendari lo svantaggio di non poter disporre di una visione generale aggiornata delle firme attestate. Secondo il Consiglio federale, un’emissione centralizzata delle attestazioni del diritto di voto a livello federale non è appropriata, poiché rappresenterebbe un vero e proprio cambio di paradigma. A tal fine sarebbe necessario istituire un catalogo elettorale centrale o prevedere l’accesso della Confederazione ai cataloghi decentralizzati. A lungo termine, la raccolta elettronica delle firme per iniziative e referendum popolari (e-collecting) potrebbe tradursi in una semplificazione dell’attestazione del diritto di voto per i servizi responsabili dei cataloghi elettorali e per i comitati. In adempimento del postulato 21.3607 il Consiglio federale ha adottato un rapporto concernente la raccolta elettronica di firme, incaricando nel contempo la Cancelleria federale di elaborare un progetto preliminare.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.