24.4134 · Mozione · 2024-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esporre, sulla base di dati, gli effetti di una migliore ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa tra Confederazione e Cantoni nonché di presentare una corrispondente legge speciale. A tale scopo il Consiglio federale dovrà esaminare e presentare varianti che prevedono una chiave di ridistribuzione del 50 per cento tra Confederazione e Cantoni, combinata a una ridistribuzione massima limitata a 200 e 400 franchi per abitante.
Begründung
La disposizione transitoria dell’articolo 129a della Costituzione federale (Imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese) disciplina la ripartizione del gettito lordo dell’imposta integrativa. Secondo tale disposizione, il gettito lordo spetta per il 75 per cento ai Cantoni in cui le unità operative sono assoggettate fiscalmente. Di conseguenza, alla Confederazione spetta il 25 per cento. Questa ripartizione fa sì che la maggior parte del gettito lordo dell’imposta integrativa risultante dall’imposizione minima dell’OCSE confluisca in due Cantoni. Ciò significa che la ridistribuzione a favore di una persona residente nei Cantoni di Soletta, Basilea Campagna o dei Grigioni è di circa 800 volte inferiore rispetto a quella di una persona residente nel Cantone di Zugo. Anche con la perequazione finanziaria, la situazione cambia poco.
Da uno studio è emerso che una chiave di ripartizione del gettito lordo del 50 per cento tra Cantoni e Confederazione, combinata a una ridistribuzione con un tetto massimo per abitante cantonale, migliorerebbe significativamente la situazione per 17 Cantoni (per 2 Cantoni mancano dati affidabili) e 7,5 milioni di persone in Svizzera. Ne trarrebbero notevoli benefici non solo i Cantoni e la maggior parte degli abitanti, ma anche le entrate della Confederazione raddoppierebbero. Infatti, secondo una stima, le entrate supplementari potrebbero ammontare ad almeno 500 milioni di franchi. Prevedendo un limite massimo cantonale di 200 franchi a persona, un abitante di Soletta, Basilea Campagna o dei Grigioni riceverebbe una ridistribuzione di circa solo otto volte inferiore rispetto a quella di un abitante di Zugo.
La disposizione transitoria prevista nella Costituzione federale si applica fino a quando non sarà sostituita da una legge, ma al massimo sei anni dopo l’entrata in vigore. Alla luce della difficile situazione finanziaria della Confederazione sarebbe ragionevole rivedere la ripartizione tra gli enti pubblici, ovvero tra la Confederazione e la maggior parte dei Cantoni, e accelerare l’emanazione della legge speciale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede che la quota delle entrate dell’imposta integrativa spettante ai Cantoni non sia ripartita in base alle entrate di questi ultimi ma che si proceda a una nuova ripartizione mediante un meccanismo particolare. In questo modo si creerebbe una sorta di perequazione finanziaria supplementare, non coordinata con gli strumenti esistenti (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri). Il Consiglio federale non ritiene appropriato un tale meccanismo di ridistribuzione supplementare. L’imposta integrativa viene già presa in considerazione nell’ambito della perequazione delle risorse. L’efficacia della perequazione finanziaria è inoltre verificata a cadenza regolare. Eventuali adeguamenti del sistema andrebbero elaborati in questo contesto e non mediante l’introduzione di nuovi strumenti, come proposto nella mozione. La chiave di ripartizione del gettito dell’imposta integrativa tra la Confederazione e i Cantoni non è però scolpita nella pietra. Infatti, è vincolante soltanto per l’ordinanza che permette al Consiglio federale di introdurre l’imposizione minima in una prima fase. Nel quadro dell’elaborazione della legge chiamata a sostituire l’ordinanza entro sei anni, il Parlamento può, se del caso, modificare la chiave di ripartizione. Si potranno quindi trarre i dovuti insegnamenti dall’esperienza maturata nell’ambito dell’imposta integrativa e, se necessario, introdurre eventuali adeguamenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.