24.4140 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale come giudica il fatto che già due infrazioni al codice della strada, commesse fino a dieci anni di distanza l’una dall’altra, possono comportare il sequestro di armi da parte delle autorità?
Come giudica la rigidità delle autorità nel contesto del principio di proporzionalità?
Ritiene che delitti commessi per negligenza, proprio nell’ambito della circolazione stradale, vadano esclusi dal sequestro automatico? È disposto a presentare una pertinente modifica di legge?
Begründung
Il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che a causa di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente sono registrati nel casellario giudiziale. Se per una persona in possesso di armi acquistate legalmente si verifica, in un secondo momento, un motivo d’impedimento di questo tipo, l’autorità competente dispone il sequestro delle armi (art. 8 cpv. 2 lett. d e 31 cpv. 1 lett. b LArm). Secondo il Tribunale federale questo principio si applica pure alle infrazioni al codice della strada, anche a quelle commesse per negligenza e sanzionate soltanto con una pena pecuniaria con la condizionale. I reati non devono essere connessi alla violenza o all’impiego di un’arma. Una persona la cui condotta è diventata penalmente rilevante denota incontestabilmente la tendenza a non prendere particolarmente sul serio il rispetto dell’ordinamento giuridico (2C_125/2009). Ciò significa che un tiratore che ha commesso due infrazioni al codice della strada (p. es. 110 km/h fuori località e 155 km/h in autostrada) deve consegnare tutte le sue armi, anche nel caso in cui dopo la prima pena ha superato con successo il periodo di prova ma ha commesso una nuova infrazione ad esempio nove anni dopo. Con il sequestro di armi da parte dell’autorità, un tiratore è trattato come un criminale pericoloso. Questa rigidità è sproporzionata: l’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Con questa severa «sanzione supplementare» (oltre alla pena vera e propria e alla revoca della licenza di condurre), non è tenuto sufficientemente conto della necessaria ponderazione degli interessi. Inoltre, per motivi storici e tradizionali il possesso di armi da parte di privati gode di grande considerazione in Svizzera. Pertanto, la penalizzazione sproporzionata dei possessori di armi senza una valutazione diretta del singolo caso non è in sintonia con i valori fondamentali svizzeri.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge svizzera sulle armi è relativamente liberale e garantisce il diritto di acquistare, possedere e portare armi. In compenso, le persone che desiderano acquistare o possedere un’arma non devono essere oggetto di un motivo d’impedimento. Dall’entrata in vigore della legge sulle armi (LArm, RS 514.54) il 1° gennaio 1999, un’iscrizione nel casellario giudiziale, in particolare per la commissione ripetuta di un crimine o un delitto, è considerata un motivo d’impedimento (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d LArm). I crimini sono reati passibili di una pena detentiva superiore a tre anni, i delitti sono reati per cui è comminata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Questa sanzione è comminata anche per chi viola gravemente le norme della circolazione, cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo (cfr. art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale; RS 741.01). Se sussiste un motivo d’impedimento, le armi devono essere sequestrate al possessore (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LArm). Le autorità agiscono in conformità alla legge (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. b LArm e risposta alla domanda 1). Le autorità cantonali non dispongono quindi di alcun margine di apprezzamento e la questione della proporzionalità non si pone. La loro prassi è stata confermata dal Tribunale federale e non spetta al Consiglio federale commentare la giurisprudenza di quest’ultimo. La legge sulle armi disciplina le condizioni che devono essere adempiute per l’acquisto e il possesso di armi nonché le conseguenze se tali condizioni non sono più soddisfatte. In occasione della prossima revisione della legge sulle armi sarà possibile esaminare la necessità di modificare le disposizioni relative al sequestro di armi.