24.4158 · Interpellanza · 2024-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
In Svizzera, i lupi si nutrono in maniera decisamente prevalente di ungulati selvatici. Tuttavia, predano anche animali da reddito, principalmente ovini, caprini e bovini.
La Confederazione e i Cantoni indennizzano gli animali da reddito predati, a condizione che gli attacchi avvengano in un’area protetta.
L’articolo 10quinquies dell’ordinanza sulla caccia (OCP) elenca le misure di protezione contro i lupi riconosciute dall’UFAM. Al capoverso 1 lettera c, come misura di protezione di bovini ed equini, è menzionata «la sorveglianza delle madri e dei loro cuccioli durante il parto, la loro detenzione congiunta su pascoli sorvegliati durante le prime due settimane di vita come pure la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli».
Pare dunque che le misure di protezione non siano più applicabili ai bovini a partire dal loro 14o giorno di vita. Ne consegue che, dopo le prime due settimane di vita dei bovini, non è più esigibile alcuna misura di protezione. I bovini sono quindi lasciati alla mercé dei lupi, senza nessuna protezione, il che sorprende in un Paese in cui la mucca è un animale così caratteristico.
Dato che non possono essere protetti, ogni singola predazione di bovini è indennizzata e può portare a un intervento di regolazione.
In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
Per quale ragione, dopo le prime due settimane di vita dei bovini, non risultano più ragionevolmente applicabili le misure di protezione?
Per quale ragione le recinzioni elettriche non sono ritenute adeguate per proteggere i bovini, neanche al fine di radunarli in un recinto per la notte?
Per quale ragione i cani da protezione delle greggi non sono considerati adatti per proteggere le mandrie di bovini?
A quanto ammonterebbero i costi di finanziamento delle misure di protezione delle mandrie di bovini con recinzioni elettriche e cani da protezione?
Per quale ragione, in relazione agli animali da reddito in generale, i pastori non figurano tra le misure di protezione ragionevolmente esigibili e non è quindi previsto un finanziamento in tal senso, contrariamente a quanto avviene per le recinzioni e i cani da protezione?
Stellungnahme des Bundesrates
1) e 2) La Confederazione è partita inizialmente dal principio che i lupi avrebbero in primo luogo predato piccoli ruminanti e che i bovini più grossi e in grado di difendersi (gli animali più vecchi si difendono da soli, mentre le madri proteggono i loro piccoli) non sarebbero praticamente stati aggrediti. La legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) non prevede pertanto misure di protezione per i bovini, ma consente un abbattimento rapido in caso di un’aggressione a bovini. Inoltre, la maggioranza del settore e dei Cantoni si è sempre detta contraria alla protezione dei bovini con recinzioni elettrificate poiché le spese d’esercizio e i conseguenti costi sarebbero troppo elevati. Tuttavia, le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che i lupi aggrediscono in misura crescente anche ruminanti più grandi. In singoli casi, l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) rivista prevede ancora la possibilità per i Cantoni di richiedere, per un’azienda agricola con bovino, un sostegno finanziario alla Confederazione per le misure di recinzione. Nelle relative spiegazioni si parla addirittura esplicitamente di misure di recinzione per i giovani bovini fino a un anno di età. Il Consiglio federale deciderà in merito alla revisione dell’OCP entro fine 2024. 3) I cani da protezione sono più efficaci se proteggono pecore o capre. Il loro impiego per la protezione dei bovini è possibile ma presuppone una grande conoscenza e molto impegno da parte dell’azienda. In passato era possibile ottenere un sostegno finanziario per i cani da protezione delle greggi impiegati nelle aziende agricole che detengono bovini, ma questa opzione è stata utilizzata solo in rari casi. 4) La Confederazione non dispone di dati in merito. 5) La sorveglianza è una buona base per un impiego efficace di diverse misure di protezione del bestiame, ma dal punto giuridico non rappresenta una misura di protezione riconosciuta. La sorveglianza è sussidiata conformemente all’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). Da un lato viene stanziato un contributo d’estivazione per la sorveglianza permanente come sistema di pascolo (art. 47 OPD). Dall’altro, le aziende vengono sostenute attraverso il contributo supplementare, introdotto da poco, nel caso in cui la sorveglianza venga attuata nel quadro di un piano di misure individuali per la protezione del bestiame combinate con parchi notturni protetti o pascoli in caso di maltempo (art. 47b OPD).