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24.419 · Iniziativa parlamentare · 2024-04-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Il Codice civile svizzero (RS 210) è modificato come segue:

Art. 298a

5 Fintanto che non sia stata presentata la dichiarazione, il figlio è soggetto all'autorità parentale congiunta del padre e della madre.

Begründung

Dal 2014 la legislazione svizzera prevede in linea di principio l'autorità parentale congiunta, limitando l'autorità parentale esclusiva a casi eccezionali.

Per i figli di genitori coniugati questo principio si applica automaticamente dalla nascita, senza bisogno di una decisione giudiziaria, anche se i genitori sono separati.

Per i figli di genitori non coniugati, invece, l'autorità parentale congiunta è istituita sulla base di una dichiarazione comune dei genitori.

In caso di disaccordo interviene l'autorità di protezione dei minori (APM), che dispone in linea di principio l'autorità parentale congiunta secondo l'articolo 298b capoverso 2 del Codice civile. Anche in questi casi l'autorità parentale esclusiva rimane un'eccezione.

La legge stabilisce che fino alla presentazione della dichiarazione comune o alla decisione dell'APM, l'autorità parentale spetta esclusivamente alla madre (art. 298a cpv. 5 CC). Non è tuttavia coerente privare il padre dell'autorità parentale congiunta nel periodo che va dalla nascita alla dichiarazione comune o alla decisione dell'APM, soprattutto in considerazione dell'importanza di questo periodo per i figli, anche per le procedure amministrative che richiedono la partecipazione di entrambi i genitori. Vi sono poi altre decisioni irrevocabili che possono essere prese esclusivamente dalla madre, limitando così la facoltà del padre di esercitare pienamente i suoi diritti nell'interesse dei figli: si pensi per esempio al diritto di determinare il luogo di dimora (art. 301a CC), scelta che spetta di principio a entrambi i genitori.

La presente iniziativa parlamentare propone quindi che l'autorità parentale congiunta sia riconosciuta fin dalla nascita del figlio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno. L'APM sarebbe comunque autorizzata a ripristinare l'autorità parentale esclusiva qualora uno dei genitori non fosse ritenuto idoneo.

Va ricordato infine il numero sempre crescente di situazioni interessate da questa norma: oggi un bambino su tre nasce al di fuori del matrimonio e tutto lascia presagire che questa proporzione continuerà ad aumentare.