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Compatibilità della mancata esecuzione della sentenza della Corte EDU sulla protezione del clima con l'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale

24.4204 · Interpellanza · 2024-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

L’articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale sancisce che nell’ambito degli affari esteri la Confederazione si adoperi per salvaguardare le basi naturali della vita. Il Consiglio federale è dunque tenuto a condividere e sostenere le misure giuridiche adottate a livello internazionale per migliorare la protezione dell’ambiente.

Il 9 aprile 2024, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha pronunciato una sentenza nella quale ritiene che la Svizzera non stia facendo il necessario per contrastare le conseguenze sempre più significative del riscaldamento climatico, violando quindi l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Durante la sessione estiva, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno rilasciato dichiarazioni di identico tenore nelle quali indicano che la Corte EDU deve attenersi a un’interpretazione restrittiva dei diritti dell’uomo e invitano il Consiglio federale a comunicare al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che la Svizzera soddisfa, in materia di protezione del clima, le esigenze in termini di diritti umani. Nella sua dichiarazione del 28 agosto 2024, relativa alla posizione in merito alla sentenza della Corte EDU, il Consiglio federale afferma di aderire alle dichiarazioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • Il Consiglio federale è consapevole della discrepanza tra il mandato costituzionale sancito all’articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale e il comportamento da adottare rispetto alla sentenza della Corte EDU sulla protezione del clima?
  • Nella sua sentenza, la Corte EDU chiede alla Svizzera un bilancio del carbonio. Finora il Consiglio federale non ha soddisfatto tale richiesta fondamentale della sentenza. Secondo le stime del Consiglio federale, a quanto ammonta il bilancio del carbonio della Svizzera?
  • In che modo il Consiglio federale sta attuando il mandato costituzionale per salvaguardare le basi naturali della vita di cui all’articolo 54 capoverso 2? Quali misure concrete adotta a livello internazionale per proteggere meglio il clima e la biodiversità?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Nella sua sentenza la Corte EDU ha tenuto conto del diritto svizzero vigente al 14 febbraio 2024. Non ha considerato pertanto né la revisione del 15 marzo 2024 della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 (RU 2024 376) né la legge federale del 23 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301) approvata nel frattempo dall’elettorato. Inoltre, dalla pronuncia della sentenza e a prescindere da questa, la Svizzera ha posto in consultazione l’ordinanza sulla protezione del clima e l’ordinanza sul CO2 riveduta (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > Procedura di consultazione 2024/8) e ha pubblicato l’Inventario dei gas serra 2022. Compiendo questi sforzi, la Svizzera intende rispettare il proprio impegno per la protezione del clima. Non sussiste dunque alcuna discrepanza con il mandato costituzionale. 2) Finora la Svizzera, pur rinunciando a definire esplicitamente bilanci delle emissioni di gas serra, ha sancito nella propria legislazione degli obiettivi e un percorso di riduzione che ne consentono il calcolo. Prendendo come punto di partenza le emissioni di gas serra secondo l’Inventario del 15 aprile 2024 (www.bafu.admin.ch > Temi > Clima > Dati, indicatori e carte > Dati > Inventario dei gas serra) e immaginando una progressione lineare delle emissioni conformemente agli obiettivi fissati per il 2030, 2040 e 2050 (saldo netto pari a zero), per il periodo 2020–2050 ne risulta un bilancio di circa 660 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti per la Svizzera. Questa cifra equivale all’incirca allo 0,13 per cento del bilancio mondiale ancora disponibile per il periodo 2020–2050 nel caso in cui si intenda, con una probabilità del 50 per cento secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche, limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C. 3) L’ambiente è una priorità della politica estera svizzera. In questo contesto, limitare il cambiamento climatico e adattarsi alle sue conseguenze è fondamentale. La salvaguardia della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento sono anch’essi temi importanti. A tale proposito, la Svizzera si adopera per un rafforzamento della governance ambientale internazionale. È in quest’ottica che ha ratificato le convenzioni ambientali rilevanti, attua gli obblighi che ne derivano e contribuisce al loro finanziamento. Conformemente agli obblighi internazionali, la Svizzera presenta i propri obiettivi climatici nazionali e rapporti sulle misure adottate. La Svizzera si impegna a livello internazionale per l’adozione di norme solide in materia di trasparenza e contabilizzazione delle emissioni di gas serra, motivo per cui ha contribuito ai negoziati per l’Accordo di Parigi (RS 0.814.012) e alle sue norme di attuazione. Si impegna a che i grandi emettitori e altri Paesi rilevanti, in particolare, presentino obiettivi climatici ambiziosi e adottino misure volti a garantire che l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C rimanga realizzabile. Nell’ambito della biodiversità, la Svizzera ha sostenuto attivamente l’elaborazione del quadro di riferimento globale «Global Biodiversity Framework» (https://www.cbd.int/gbf).