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24.4214 · Mozione · 2024-09-27

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre un congruo aumento del prezzo della vignetta autostradale, dietro retrocessione della differenza rispetto al prezzo attuale agli automobilisti con targa svizzera, senza introdurre tariffe con validità inferiore alla durata annuale.

Begründung

Anche quest’anno le colonne al Gottardo sono state da record, sovraccaricando pure gli assi secondari e la A13, per buona pace della mobilità nei Cantoni limitrofi (in particolare Ticino, Uri, Svitto e Grigioni).

Una delle cause principali è l’attraversamento del nostro Paese da parte di auto estere che, a fronte di una media annua che ha oramai superato il 30%, in estate raggiungono l’80% dei transiti totali.

Nel rapporto sul postulato 22.4044 (Stadler) il Consiglio federale (CF) ha espresso giustamente contrarietà sull'ipotesi di un pedaggio al Gottardo e San Bernardino, perché «in pratica il Cantone Ticino sarebbe collegato al resto del Paese soltanto attraverso una strada a pagamento aperta tutto l’anno», ciò che – oltre a penalizzarlo come destinazione turistica – «inciderebbe negativamente sulla coesione nazionale».

Nel medesimo rapporto, pur ammettendo che così «si scoraggerebbe il transito transalpino attraverso la Svizzera», il CF è stato negativo anche sull'aumento del prezzo della vignetta dietro restituzione della differenza agli automobilisti svizzeri, ad esempio sull’imposta di circolazione, perché «a livello internazionale» non sarebbe permesso privilegiare l’utenza nazionale, rispettivamente «l’UE richiederebbe l’introduzione di contrassegni a tariffa ridotta con validità settimanale o mensile», vanificandone l’effetto.

Nella sua seduta dello scorso 27 agosto, la CTT-N ha preso atto del rapporto, chiedendo ulteriori approfondimenti, vi è da immaginare, anche sul pedaggio al Gottardo.

Ritenendo un pedaggio nefasto e controproducente e riconoscendo la necessità di agire con misure tecnicamente e politicamente realizzabili che disincentivino il transito da frontiera a frontiera, si chiede quindi di attuare la soluzione qui proposta. Essa è paragonabile ad altre tasse di scopo che gli automobilisti svizzeri pagano invece in misura superiore a quelli esteri (e non viola quindi la parità di trattamento), rispettivamente è comparabile a quanto si paga per l’uso, anche soltanto saltuario, di autostrade estere, ad esempio in Italia (senza quindi dover introdurre tariffe ridotte).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112), concluso il 21 giugno 1999, garantisce ai cittadini delle parti contraenti tutta una serie di diritti: diritto di ingresso, diritto di soggiorno, diritto di accesso a un’attività economica, diritto alla parità di trattamento, oltre a liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata (artt. 1 e 5 ALC, artt. 17–23 all. I ALC). In questo contesto, i prestatori di servizi non possono essere discriminati sulla base della nazionalità se soggiornano legalmente nel territorio di un’altra parte contraente; in altre parole, devono poter fornire il servizio alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai propri cittadini (principio di non discriminazione, cfr. art. 2 e art. 19 all. I ALC). L’ALC precisa inoltre che chi rientra nella definizione di lavoratore, che include anche i lavoratori frontalieri, deve poter godere degli stessi benefici fiscali e sociali dei lavoratori residenti (cfr. art. 9 cpv. 2 all. I ALC). In termini generali, nei settori disciplinati dall’ALC il Tribunale federale esclude qualsiasi trattamento differenziato dei cittadini UE/AELS rispetto ai residenti in Svizzera, tanto le discriminazioni dirette, vale a dire quelle fondate sulla nazionalità, quanto le discriminazioni indirette, ossia quelle che, applicando altri criteri distintivi, portano allo stesso risultato. Un provvedimento risulta pertanto indirettamente discriminatorio, e quindi in contrasto con l’ALC, nel momento in cui può, per sua natura, avere ripercussioni maggiori sui cittadini dell’UE/AELS rischiando di sfavorirli rispetto ai residenti svizzeri. Di conseguenza, l’aumento del prezzo della vignetta autostradale con rimborso della differenza rispetto al prezzo attuale soltanto agli automobilisti con targa svizzera rischia di essere indirettamente discriminatorio, in particolare nei confronti dei prestatori di servizi UE/AELS e dei frontalieri UE/AELS. Una simile misura potrebbe essere giustificata soltanto da motivi imperativi di interesse generale, che devono essere considerazioni oggettive, indipendenti dalla nazionalità dei lavoratori UE/AELS interessati. In ogni caso una discriminazione può essere motivata solo se la misura proposta è proporzionata, cioè adeguata e necessaria al raggiungimento dell’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, e questo non emerge dalla mozione. Una misura analoga a quella proposta sarebbe dunque contraria alle disposizioni dell’ALC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.