24.4217 · Interpellanza · 2024-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La capsula per il suicidio «Sarco» è stata utilizzata per la prima volta, suscitando vive reazioni. Nell’ora delle domande del Consiglio nazionale, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha indicato chiaramente che, in svariati punti, la capsula per il suicidio non è conforme alle prescrizioni legali vigenti. Nel contempo si moltiplicano le richieste di vietare capsule di questo tipo e l’assistenza al suicidio in generale. Tali rivendicazioni sono tuttavia in contraddizione con i valori di una società liberale, che conferiscono a ciascuno il diritto all’autodeterminazione.
Manifestamente, in seno alla popolazione svizzera esiste un bisogno di assistenza al suicidio, e fornitori che vi reagiscono. Dobbiamo pertanto riflettere su come creare un quadro giuridico che consenta di porre fine ai propri giorni in maniera legale, etica e moralmente dignitosa, anche ricorrendo a organizzazioni di assistenza al suicidio o a offerte quali «Sarco». Un quadro legale per l’assistenza al suicidio serve a tutelare le persone desiderose di togliersi la vita e i loro famigliari.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali possibilità offrono le basi legali vigenti alle persone che desiderano porre fine ai propri giorni e alle organizzazioni che vogliono sostenerle?
2. Quali modifiche legali sarebbero necessarie per evitare che gli interessati e i loro accompagnatori/famigliari siano spinti nell’illegalità?
3. Come valuta il Consiglio federale una legge nazionale sull’assistenza al suicidio?
Stellungnahme des Bundesrates
1./ 2. In Svizzera il divieto di uccidere è assoluto. L’eutanasia attiva diretta, ossia l’omicidio per mettere fine alle sofferenze di una persona, è vietata. Per contro, l’eutanasia attiva indiretta, ossia l’utilizzo di sostanze i cui effetti collaterali possono ridurre la durata della vita, e quella passiva, ovvero la rinuncia ad avviare o l’interruzione di terapie di sostentamento vitale, a determinate condizioni non sono punite, anche se non sono disciplinate nella legge.Per quanto concerne l’assistenza al suicidio, l’articolo 115 del Codice penale (CP; RS 311) stabilisce che chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Questa disposizione si applica indipendentemente dal mezzo utilizzato o dal ricorso a dispositivi «moderni» finora inimmaginati. Il diritto penale si orienta al risultato, ossia al suicidio o tentato suicidio. Il quadro normativo è pertanto chiaro, ma sufficientemente aperto per tenere conto della posizione liberale della Svizzera nei confronti dell’aiuto al suicidio. Inoltre consente agli interessati, agli accompagnatori e ai parenti di distinguere i comportamenti legali da quelli illegali, considerando la giurisprudenza del Tribunale federale.Nella loro attività, le organizzazioni di assistenza al suicidio utilizzano di norma il pentobarbitale sodico. Devono rispettare la legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e la legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), alle quali sottostà questa sostanza, che può essere somministrata soltanto su prescrizione medica. 3. Nel 2011, nel suo rapporto «Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza organizzata al suicidio» il Consiglio federale ha illustrato in maniera esaustiva l’approccio adottato in Svizzera nei confronti dell’assistenza al suicidio e le basi legali applicabili (www.bj.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Progetti di legislazione conclusi > Eutanasia). Sulla base di questo rapporto, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a disciplinare esplicitamente l’assistenza organizzata al suicidio, continuando però a promuovere la prevenzione dei suicidi e le cure palliative per ridurre il numero di suicidi. Da allora, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) sta elaborando e attuando numerose misure per promuovere la medicina palliativa e migliorare la prevenzione del suicidio. Ad esempio, dal 2017 l’Ufficio federale della sanità pubblica gestisce la piattaforma nazionale Palliative Care con cui promuove gli scambi tra i Cantoni e altri attori nonché il lavoro in rete (www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Oggetti > 18.3384). Dato che il quadro giuridico non è cambiato, le considerazioni del rapporto del 2011 restano attuali, come nel frattempo confermato dal Consiglio federale e dal Parlamento (cfr. p. es. l’iniziativa cantonale di Neuchâtel 17.315 «Condizioni dell’assistenza al suicidio» del 20 settembre 2017 e il postulato Glanzmann-Hunkeler 18.3554 «Assistenza al suicidio in Svizzera» del 29 agosto 2018).In sintesi, il Consiglio federale non reputa necessario adottare nuove disposizioni legali, in particolare una legge nazionale sull’assistenza al suicidio.