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24.4227 · Mozione · 2024-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il presente intervento mira a sgravare i tribunali, semplificare questi onerosi procedimenti, creare certezza giuridica e una giurisprudenza coerente nonché rafforzare il principio di legalità.

Il Consiglio federale è incaricato di creare una nuova fattispecie penale per le persone che perturbano gravemente il traffico. Per i casi gravi (in particolare azioni che potrebbero ostacolare i soccorritori, la polizia e i pompieri o che toccano un gran numero di persone [lunghe code] nonché in caso di blocco di punti nevralgici del traffico o di possibili ingenti danni finanziari) vanno previste anche pene detentive.

Begründung

Non di rado attivisti per il clima paralizzano il traffico bloccando a lungo importanti assi stradali e altri punti nevralgici del traffico (p. es. stazioni, aeroporti, ecc.). In passato queste azioni hanno già comportato situazioni critiche impedendo l’accesso dell’ambulanza o cagionando ingenti danni finanziari. Gli attivisti per il clima accettano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone impedendo ai soccorritori di raggiungere le vittime di un incidente o l’ospedale, negando ai pompieri l’accesso al luogo dell’incidente e causando gravi disagi a innumerevoli utenti della strada non coinvolti. In Svizzera non esiste attualmente una giurisprudenza consolidata nei procedimenti contro attivisti per il clima che ostacolano il traffico o bloccano nodi intermodali. È vero che sarebbero possibili condanne per coazione quale fattispecie residuale per limitazione della libertà d’azione di altre persone, tuttavia esiste un ampio margine discrezionale e nella maggior parte dei Cantoni è di norma pronunciata un’assoluzione o soltanto una multa per inosservanza delle indicazioni della polizia o accesso non autorizzato ad autostrade o piste di decollo e atterraggio, ecc. Gravi perturbazioni del traffico per richiamare l’attenzione su rivendicazioni politiche sono tuttavia illegali e vanno perseguite come azioni illegali. È pertanto indispensabile, anche in considerazione del principio di legalità, creare una pertinente fattispecie penale e quindi certezza giuridica. In casi particolarmente gravi questa fattispecie penale deve comportare una pena detentiva.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta avanzata nella mozione non è inedita. Il Parlamento ha già respinto nel 2023 la petizione 22.2029 «Pena in caso di perturbamento della circolazione pubblica». Parimenti, il 10 giugno 2024, quindi solo di recente, il Consiglio nazionale ha respinto la mozione 23.3490 Egger Mike «Prevenzione contro l'estremismo per il clima». Gli argomenti che hanno portato a questi rifiuti restano validi.Negli ultimi tempi si sono moltiplicati i casi di persone che, per dare pubblica visibilità alle loro rivendicazioni, si sono ad esempio incollate all’asfalto stradale. Il Codice penale (CP; RS 311.0) e il diritto penale accessorio (p. es. la legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01) prevedono varie disposizioni penali per sanzionare questo tipo di atti. A seconda della situazione, sono ad esempio applicabili gli articoli 181 (coazione), 237 (perturbamento della circolazione pubblica) e 239 (perturbamento di pubblici servizi) CP, ma anche l’articolo 90 LCStr (infrazione alle norme della circolazione). In caso di blocco di un’ambulanza possono inoltre essere applicabili l’articolo 125 CP (lesioni colpose) o l’articolo 117 CP (omicidio colposo). Le summenzionate figure di reato del Codice penale sono di norma sanzionate con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. La legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene è entrata in vigore il 1° luglio 2023. Una delle numerose modifiche riguardava l’articolo 237 CP, con l’estensione della fattispecie penale alla messa in pericolo della proprietà altrui e l’aumento della pena detentiva massima da tre a cinque anni. Queste modifiche vanno chiaramente nel senso della mozione.In caso di sit-in sulle strade pubbliche è ipotizzabile (anche) una violazione della LCStr (cfr. anche la risposta del Consiglio federale al n. 3 dell’interpellanza 22.3464 Addor «Bloccare gli "attivisti del clima" o lasciarsi ancora bloccare?»). Non appena una persona si trova (anche abusivamente) su una (auto)strada, è considerata un utente della strada. Provocare (per dolo eventuale) una coda può mettere in grave pericolo la sicurezza di altri utenti, per cui potrebbe essere applicabile l’articolo 90 capoverso 2 LCStr (violazione grave delle norme della circolazione). In tal caso, l’autore rischia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Per quanto concerne l’antinomia tra la libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 della Costituzione federale [Cost.], RS 101) nonché la libertà di riunione (art. 22 Cost.), nel contesto delle manifestazioni e azioni sul suolo pubblico, si veda la risposta del Consiglio federale al numero 2 dell’interpellanza 22.3464 Addor. Il Codice penale e il diritto penale accessorio prevedono già disposizioni che permettono di perseguire e punire tipi di protesta meritevoli di pena. Le autorità penali applicano questi strumenti, come attesta la giurisprudenza. Adottare una nuova norma penale formulata in termini indeterminati (p. es. «perturbamento massiccio») sarebbe controproducente. Passerebbero anni prima di disporre di una giurisprudenza consolidata del Tribunale federale che possa fungere da riferimento per i giudici. Nel frattempo risulterebbe una situazione di incertezza giuridica per un periodo relativamente lungo.Per i motivi illustrati, il Consiglio federale non vede la necessità di legiferare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.