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24.4231 · Mozione · 2024-09-27

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere le modifiche all'ordinanza (Ordinanza quadro LPers) o di presentare le necessarie modifiche della Legge (LPers) affinché nei concorsi e nelle assunzioni dirette della Confederazione, come in tutte le aziende regolate dalla LPers, a parità di curricula e di requisiti, vengano preferiti cittadini svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni.

Begründung

I posti di lavoro nell'Amministrazione pubblica sono solitamente molto ambiti perché, oltre a beneficiare di buone condizioni salariali e previdenziali, godono anche del prestigio della carica.

Nella LPers e nella relativa Ordinanza quadro LPers, non risultano disposizioni che prevedono che a parità di curricula e di requisiti, la Confederazione e con essa tutte le aziende assoggettate alla Legge, applichino nelle nuove assunzioni il principio di priorità agli svizzeri, concetto contenuto nell'articolo 121a della Costituzione.

Non è raro che nelle assunzioni del personale della Confederazione vengano preferiti cittadini con permessi per stranieri a scapito di cittadini svizzeri che, pur essendo altrettanto qualificati, non godono di una priorità che ragionevolmente dovrebbe premiare proprio chi è in possesso della nazionalità svizzera.

La preferenza indigena, ovviamente, non deve andare a detrimento della qualità dei collaboratori. Per questo motivo, quando chi è chiamato a decidere per un'assunzione tra due candidati di curricula e requisiti simili, la scelta dovrà cadere sul candidato di nazionalità svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Negli ultimi anni, la percentuale di collaboratori dell’Amministrazione federale di nazionalità svizzera è rimasta costante, attestandosi al 95 per cento circa (escluso il personale dei Servizi del Parlamento, dei tribunali e il personale locale del Dipartimento federale degli affari esteri). I collaboratori stranieri sono dunque soltanto il 5 per cento dell’organico. La maggioranza di questi (80 %) ha un passaporto di uno Stato dell’Unione europea (UE). L’Amministrazione federale non dispone di dati statistici comparabili relativi alle altre aziende che sottostanno alla LPers.Introdurre una priorità generalizzata agli svizzeri nelle assunzioni effettuate dai datori di lavoro che sottostanno alla LPers non sarebbe ammesso per via del divieto di discrimina-zione sancito nell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (art. 2, 4 e 9 cpv. 1 all. I accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]) e violerebbe la legge (art. 21 cpv. 1 e 2 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [RS 142.20]). Ai cittadini dell’UE che esercitano un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare un posto presso la pubblica amministra-zione soltanto se questo è legato all’esercizio della pubblica podestà ed è destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche (art. 10 all. I ALC). Il Consiglio federale ha precisato, a livello di ordinanza, quali posti sono accessibili esclusivamente alle persone di nazionalità svizzera (art. 23 cpv. 1 ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale [RS 172.220.111.3]). A condizione che sia necessaria per l’adempimento dei compiti di sovranità nazionale, la restrizione dell’accesso ai posti può riguardare il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia, nel perseguimen-to penale, nella difesa nazionale, nel Servizio delle attività informative della Confederazione, nel Corpo delle guardie di confine e nella rappresentanza della Svizzera all’estero. Lo stesso vale per il personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali.I cittadini stranieri provenienti da uno Stato non appartenente all’UE / all’Associazione di libero scambio (AELS) possono essere ammessi in Svizzera soltanto se il datore di lavoro che intende assumerli può dimostrare che sul mercato del lavoro svizzero o sui mercati del lavoro dei Paesi dell’UE / dell’AELS non sono disponibili persone idonee per il posto vacante. La percentuale di cittadini stranieri provenienti da uno Stato non appartenente all’UE / all’AELS tra i collaboratori dell’Amministrazione federale è relativamente bassa (più sopra).Oltre alle disposizioni summenzionate, anche le conoscenze linguistiche richieste al personale della Confederazione fanno sì che l’Amministrazione federale impieghi una percentuale relativamente elevata di cittadini svizzeri (art. 5 seg. legge sulle lingue [RS 441.1] e art. 8 cpv. 1 ordinanza sulle lingue [RS 441.11]).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.