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24.4239 · Postulato · 2024-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare in un rapporto le modifiche della legge sulle armi volte a potenziare i controlli e le possibilità di revocare i permessi di acquisto.

Begründung

I recenti tragici eventi hanno mostrato che il controllo delle armi è lacunoso in Svizzera, il che purtroppo mette in pericolo la vita dei cittadini. Femminicidi e drammi familiari avrebbero potuto essere evitati rafforzando il controllo e la capacità dei tribunali di agire, ad esempio revocando alle persone che presentano un rischio il diritto di acquistare e detenere armi. Secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera c della legge sulle armi, il permesso d’acquisto di armi non è rilasciato alle persone che «danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stessi o terzi». Questo articolo è difficile da interpretare e applicare. Gli armaioli spesso non dispongono dei mezzi per applicare questo principio. Gli articoli 30 e 31 disciplinano la revoca dell’autorizzazione nonché il sequestro e la confisca delle armi. Questo dispositivo non funziona sempre. Attualmente nulla obbliga un giudice che emana una sentenza a controllare se il condannato presenta un rischio per sé stesso o per terzi. Nei casi recenti, gli autori di reati hanno potuto acquistare armi senza difficoltà, nonostante i loro precedenti e gli indizi gravi secondo cui avrebbero potuto utilizzare l’arma contro terzi. Inoltre, i termini di notifica non hanno permesso un controllo corretto. In un altro caso sono state pronunciate misure di allontanamento, senza che questo provvedimento fosse accompagnato da un’analisi sistematica dei rischi e dalla potenziale revoca del diritto di acquistare e detenere armi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all’articolo 8 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) per acquistare un’arma, in particolare un’arma da fuoco, è in linea di massima necessario disporre di un permesso d’acquisto d’armi, rilasciato dalla competente autorità cantonale di polizia previa verifica del richiedente. Per quanto riguarda le armi soggette ad autorizzazione, sono le autorità cantonali di polizia e non gli armaioli ad applicare l’articolo 8 capoverso 2 lettere b e c LArm. Se il cliente dispone di un permesso d’acquisto d’armi, l’armaiolo non deve ancora verificare i motivi d’impedimento. Le autorità cantonali di polizia ricevono anche le notifiche di armi soggette a dichiarazione. Per la vendita di tali armi o munizioni, l’armaiolo richiede all’acquirente perlomeno un estratto del casellario giudiziale rilasciato al massimo tre mesi prima o un permesso d’acquisto d’armi / un’autorizzazione eccezionale rilasciata al massimo due anni prima. In base a tali documenti può vendere un’arma soggetta a dichiarazione. In caso di dubbio, può inoltre far firmare un accordo scritto all’acquirente che lo autorizza a chiedere una verifica da parte della polizia prima di vendergli un’arma. Il Consiglio federale non è a conoscenza di problemi incontrati dagli armaioli in relazione alla verifica dei motivi d’impedimento di cui all’articolo 8 capoverso 2 lettere c e d LArm. Se in occasione della verifica le autorità cantonali di polizia constatano motivi d’impedimento al rilascio di un’autorizzazione, quest’ultima è negata e le armi esistenti sono confiscate. Dall’introduzione del nuovo casellario giudiziale (newVostra) nel gennaio 2023, le iscrizioni nel casellario giudiziale di possessori di armi sono notificate automaticamente alle competenti autorità di polizia cantonali. Inoltre, conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettera c LArm motivi d’impedimento sussistono già se una persona dà motivo di ritenere che potrebbe esporre a pericolo sé stessa o terzi. Non appena una persona ha più di un’iscrizione nel casellario giudiziale, le autorità cantonali di polizia sono obbligate a confiscare le armi esistenti e a rifiutare qualsiasi permesso o autorizzazione. Se tuttavia sussiste un atto che denota carattere violento o pericoloso, una sola condanna è già sufficiente secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettera d LArm. Attualmente esistono dunque già diversi strumenti per prevenire la violenza perpetrata con le armi. Inoltre, nel suo rapporto «Omicidi contro le donne nell’ambito familiare: cause e misure» del 10 dicembre 2021 in adempimento del postulato 19.3618 Graf Maya del 14 giugno 2019, il Consiglio federale ha identificato sei misure per esaminare gli omicidi di donne commessi nel contesto domestico, determinarne le cause e vagliare misure. Tra queste misure rientra lo studio realizzato dall’Università di San Gallo intitolato «Tötungsdelikte mit Schusswaffen im häuslichen Bereich» (studio destinato all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo, settore Violenza, Simone Walser PhD, Nora Markwalder Prof.ssa Dr.ssa, San Gallo, 31 maggio 2024), che è stato presentato all’Ufficio federale di polizia e sarà pubblicato prossimamente. Dallo studio si evince che gli omicidi commessi con armi da fuoco sono in calo in Svizzera, anche nel contesto domestico, mentre aumenta la violenza commessa con armi bianche. Il Consiglio federale ritiene necessario, prima di avviare un nuovo studio, raccogliere esperienze nell’ambito delle notifiche automatiche delle nuove iscrizioni nel casellario giudiziale introdotte nel 2023. Occorre pure analizzare in dettaglio i risultati dello studio summenzionato, sui quali il Consiglio federale si fonderà per esaminare altre possibili misure in vista di una prossima revisione della legislazione in materia di armi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.