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24.4283 · Interpellanza · 2024-12-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 1° gennaio 2025 entreranno in vigore diverse modifiche della legislazione concernente l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Numerosi adeguamenti interessano le piccole e medie imprese (PMI) con una cifra d’affari annua massima di 5024 milioni di franchi e un carico fiscale annuo massimo di 108 000 franchi, che già oggi possono conteggiare l’IVA anche secondo il metodo delle aliquote saldo utilizzando quindi una soluzione uniforme e usuale nel settore. Finora era necessario applicare un’altra aliquota saldo soltanto se veniva realizzato più del 50 per cento della cifra d’affari con un’attività accessoria usuale nel settore o più del 10 per cento con un’attività non usuale nel settore. Ora però è previsto che ad ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva imponibile è applicata un’aliquota saldo separata. Ciò significa che per ogni PMI teoricamente sarà possibile applicare fino a nove aliquote saldo, che possono in parte sovrapporsi; finora ne erano ammesse al massimo due, analogamente a quanto statuito in genere per il metodo di rendiconto effettivo.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. il Consiglio federale come giustifica il fatto che la nuova regolamentazione prevista per il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo complica notevolmente l’applicazione da parte delle PMI interessate ed è quindi in netta contraddizione con l’obiettivo di semplificare il rendiconto IVA formulato nella documentazione relativa alla consultazione?

  1. Come valuta il fatto che tra la comunicazione degli ultimi dettagli relativi all’attuazione e il 1° gennaio 2025, data dell’entrata in vigore e quindi dell’applicazione effettiva nei singoli settori, siano trascorsi meno di due mesi?

  1. Secondo l’Esecutivo, le PMI interessate come dovrebbero riuscire a distinguere e conteggiare le singole attività e categorie tariffarie per le cifre d’affari, rammentando che in particolare le piccole e piccolissime aziende finora non disponevano dei relativi strumenti (ad es. il registratore di cassa) e che di conseguenza i nuovi onerosi investimenti supplementari ora indispensabili a tal fine sono del resto difficilmente giustificabili?

Come valuta la prospettiva che le PMI interessate si vedranno costrette a scegliere la procedura secondo il metodo effettivo per presentare il rendiconto IVA nonostante la possibilità di applicare il metodo delle aliquote saldo, che ormai non è più semplificato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Uno degli obiettivi della revisione parziale dell’ordinanza sull’IVA (OIVA; RS 641.201) era di ridurre le possibilità di pianificazione fiscale nell’ambito del metodo delle aliquote saldo e attribuire nuovamente un’importanza maggiore al rendiconto fiscale semplificato. Finora diverse imprese, come ad esempio le macellerie e i negozi di articoli sportivi, dovevano applicare una seconda aliquota saldo, spesso più elevata, soltanto se con le attività accessorie usuali nel settore realizzavano più del 50 per cento della cifra d’affari imponibile. Le altre imprese che utilizzavano il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo dovevano invece applicare la seconda aliquota saldo già quando con un’altra attività realizzavano più del 10 per cento della cifra d’affari. Al fine di favorire la parità di trattamento di tutte le imprese che conteggiano l’imposta con le aliquote saldo, il Consiglio federale ha quindi eliminato questa regolamentazione dei settori misti. Ora le imprese che svolgono tre o più attività possono applicare più di due aliquote saldo. In tal modo la determinazione dell’aliquota saldo applicabile è resa più semplice. Finora tali imprese dovevano regolarmente rifare i calcoli in base a diversi scenari per individuare le due aliquote saldo più favorevoli sotto il profilo economico. Le modifiche delle aliquote saldo sono state accolte favorevolmente da quasi tutti i partecipanti alla procedura di consultazione. 2. L’entrata in vigore con effetto a inizio 2025 è stata decisa dal Consiglio federale nel quadro dell’adozione della revisione parziale dell’OIVA il 21 agosto 2024, mentre per quanto concerne l’ordinanza dell’AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS 641.202.62) è stata ordinata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) il 5 settembre 2024. I contribuenti interessati hanno dunque avuto circa quattro mesi di tempo per adeguarsi ai cambiamenti definitivi delle aliquote saldo. Inoltre, già in base alla procedura di consultazione relativa alla modifica dell’OIVA e alla consultazione dei rappresentanti del settore volta a definire le nuove aliquote saldo, avvenute entrambe tra il mese di ottobre del 2023 e il mese di febbraio del 2024, per le imprese era possibile prevedere ciò che sarebbe cambiato. 3. Le cifre d’affari di prestazioni che sottostanno a diverse aliquote saldo sono da sempre conteggiate separatamente. Solo in questo modo è possibile garantire che, da un lato, il conteggio avvenga con le aliquote saldo corrette e, dall’altro, ci si accorga quando in seguito all’aumento della cifra d’affari debba essere richiesta una nuova aliquota saldo o un’aliquota saldo non sia più applicabile in caso di un calo della cifra d’affari. Ciò significa che già da tempo numerose aziende devono contabilizzare separatamente le diverse attività con aliquote saldo distinte. Tutte le aziende che hanno un traffico di pagamenti in contanti o tramite carte bancarie devono inoltre tenere un libro di cassa. 4. Il metodo delle aliquote saldo è facoltativo e può essere applicato dall’impresa se, rispetto al metodo di rendiconto effettivo, risulta più semplice sotto il profilo amministrativo. In conformità all’obiettivo della revisione parziale del metodo delle aliquote saldo, il numero di imprese che finora ha potuto al contempo beneficiare di un risparmio fiscale sarà invece inferiore.

Revisione del rendiconto con le aliquote saldo. Obiettivo mancato? | Lexipedia | Lexipedia