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24.4305 · Mozione · 2024-12-05

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di garantire che il rimborso della tassa di urgenza venga versato agli assicurati e non trasferito alle riserve delle casse malati, in quanto ciò non sarebbe conforme alla LAMal.

Begründung

Secondo una sentenza del Tribunale federale, gli assicuratori-malattie non sono tenuti a rimborsare i costi della «tassa di urgenza».Tali costi vengono fatturati dai medici per le consultazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, per esempio di sera, durante il fine settimana e nei giorni festivi. Questa decisione ha suscitato una forte reazione da parte del settore medico.Fino a poco tempo fa, i medici potevano applicare una tassa di urgenza di circa 40 franchi per le consultazioni effettuate al di fuori del normale orario di lavoro. Tuttavia, una sentenza del Tribunale federale emessa nel corso dell’estate ha rimesso in discussione questa pratica e gli assicuratori-malattie stanno inviando lettere ai centri per le urgenze chiedendo loro di rivedere le pratiche di fatturazione in base alla decisione del Tribunale federale. Questo cambiamento interessa diverse centinaia di strutture in Svizzera, in particolare gli studi medici associati e i servizi medici di picchetto (guardia medica) privati.Le casse malati hanno annunciato pubblicamente di voler trasferire gli importi delle tasse di urgenza alle proprie riserve. Questa decisione non è né accettabile né conforme alla LAMal. In base a quanto previsto dalla LAMal e come esposto nella mozione 24.3060 «Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario», è infatti chiaro che tali importi possono essere utilizzati per un unico scopo: il rimborso agli assicurati.Il Consiglio federale è chiamato a intervenire e a garantire che questa tassa venga rimborsata direttamente agli assicurati e non integrata nelle riserve delle casse malati.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le richieste di restituzione da parte delle casse malati ai fornitori di prestazioni conformemente all’articolo 56 capoverso 2 secondo periodo della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sono diventate una pratica consolidata ed efficace per il recupero di rimunerazioni di prestazioni ottenute indebitamente. Costituiscono uno strumento centrale nel controllo delle fatture e contribuiscono a contenere le spese del sistema sanitario grazie alla riduzione dei costi delle prestazioni. Rimborsare agli assicurati interessati l’intero importo restituito alle casse malati non sarebbe tuttavia corretto. Poiché, al momento della fatturazione iniziale delle prestazioni, agli assicurati è stato addebitato soltanto l’importo relativo alla partecipazione ai costi, l’entità della restituzione dovrebbe essere calcolata caso per caso, tenendo conto del modello assicurativo scelto, della franchigia e della partecipazione ai costi già sostenuta. Pertanto, per gli assicurati che hanno già raggiunto o che raggiungeranno la partecipazione massima ai costi non è previsto alcun rimborso. Se la rimunerazione restituita dal fornitore di prestazioni alla cassa malati è individualizzabile occorre correggere la partecipazione ai costi corrispondente. In qualità di autorità di vigilanza e nell’ambito di controlli di varia natura, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) verifica se i sistemi e i processi di cui si avvalgono gli assicuratori-malattie siano appropriati per rispettare le prescrizioni legali in materia di gestione degli importi incassati. In particolare, l’UFSP svolge controlli a campione per accertare che la partecipazione ai costi a carico degli assicurati sia calcolata correttamente (cfr. la risposta all’interpellanza Bläsi 23.3973 «Controllo delle finanze delle casse malati e delle retrocessioni ottenute dai diversi attori del settore sanitario»). Tuttavia, un’individualizzazione non è sempre possibile o proporzionata: non è ad esempio possibile nel caso di richieste di restituzione forfettarie o quando tra casse malati e fornitori di prestazioni è stato raggiunto un accordo sulla richiesta di restituzione contestata; non è proporzionata, in particolare, quando le spese amministrative per la correzione della partecipazione ai costi superano i costi per le prestazioni risparmiati. Il rimborso all’assicurato può inoltre essere sproporzionatamente oneroso se questo ha già risolto il contratto di assicurazione. Siccome le restituzioni non hanno potuto essere impiegate per ridurre la partecipazione ai costi, sono da considerarsi una riduzione dei costi delle prestazioni, il che si traduce nel complesso in un miglior risultato attuariale e, indefinitiva, in premi più bassi. Le casse malati sottostanno a un divieto di distribuzione degli utili, per cui non vi è alcun deflusso di denaro dal sistema dell’assicurazione sociale malattie. Sono pertanto gli assicurati a beneficiare di un utile attuariale. Il Consiglio federale ritiene quindi che l’obiettivo della mozione, vale a dire che gli assicurati debbano poter beneficiare delle restituzioni, è già oggi raggiunto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.