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24.432 · Iniziativa parlamentare · 2024-06-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

La legge sui lavoratori distaccati (LDist) è modificata come segue:

Art. 5 Subappaltatori

1: Qualora lavori nei settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l’appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti, delle condizioni lavorative di cui all’articolo 2 capoverso 1 e dei contributi alle assicurazioni sociali. L’appaltatore primario risponde inoltre per le spese di esecuzione e perfezionamento, nonché per i sistemi di rendite anticipate fondati sui contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

3: L’appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative, nonché al pagamento dei contributi di cui al capoverso 1. L’obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l’appaltatore primario esige che i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

Begründung

Il mancato versamento dei contributi sociali dovuti da parte delle imprese priva le assicurazioni sociali di importanti entrate. I lavoratori interessati rischiano di subire un danno poiché la riscossione delle loro prestazioni sociali, come ad esempio le rendite AVS, potrebbe essere pregiudicata dal comportamento illegale del datore di lavoro.

Le imprese che trattengono i contributi sociali possono presentare offerte a prezzi talmente bassi da non potere essere eguagliati rispettando le condizioni di concorrenza leale. Più un sottosettore è situato a valle nella catena del valore aggiunto, più si intensifica la guerra dei prezzi e dunque la spinta verso pratiche commerciali illegali.

La responsabilità solidale dell'appaltatore primario subentra quando un subappaltatore non rispetta i salari minimi o le condizioni lavorative. Il presente intervento colma le lacune estendendo la responsabilità solidale ai contributi delle assicurazioni sociali e di altre istituzioni fondate sui contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.

Già oggi i subappaltatori devono notificare all'appaltatore primario, mediante un'autodichiarazione, i lavoratori assunti e i salari versati. Con la modifica proposta, in futuro sarebbero tenuti a fornire anche una conferma rilasciata dalla relativa assicurazione sociale (AVS, SUVA o simili) indicante la somma salariale assicurata e i contributi sociali pagati. L'impegno richiesto all'appaltatore primario per verificare la correttezza delle informazioni sarebbe dunque ridotto.