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24.4327 · Interpellanza · 2024-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La procedura di naturalizzazione in Svizzera è spesso caratterizzata da complessi doppioni burocratici. La facoltà decisionale dei patriziati in materia di concessione della cittadinanza è un residuo di tempi passati. Molti cittadini non hanno legami stretti con i loro luoghi di attinenza e i loro patriziati, mentre sono saldamente radicati nei loro Comuni di domicilio. I Comuni di domicilio eseguono la maggior parte delle procedure amministrative. La decisione di naturalizzazione compete tuttavia ai patriziati. Formalità intermedie superflue e doppioni burocratici allungano inutilmente la procedura. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti: Come giudica l’efficienza e l’efficacia dell’attuale sistema di naturalizzazione, in cui i patriziati decidono in merito alla concessione della cittadinanza mentre i Comuni di domicilio si assumono quasi integralmente i compiti amministrativi?Il trasferimento della competenza in materia di naturalizzazione ai Comuni di domicilio potrebbe sgravare i patriziati ed eliminare i doppioni?La concessione della cittadinanza è un compito statale direttamente correlato a diritti e doveri civici. Non sarebbe più sensato che questo compito sia assunto dai Comuni di domicilio, che organizzano già altri doveri civici quali le elezioni e le votazioni?Qual è a suo avviso il potenziale di una siffatta riforma in termini di riduzione dei costi e della burocrazia?Come valuta l’attuale rilevanza e i vantaggi specifici dei patriziati nella procedura di naturalizzazione?Trasferire la competenza in materia di naturalizzazione ai Comuni di domicilio, rappresentati da organi democraticamente eletti, potrebbe aumentare la trasparenza e la legittimazione democratica nella procedura di naturalizzazione?Quali modifiche di legge sarebbero necessarie per trasferire integralmente la competenza in materia di naturalizzazione ai Comuni di domicilio, e quanto tempo richiederebbe un’eventuale attuazione di questa riforma?Come risponde alla critica secondo cui l’attuale procedura di naturalizzazione è inutilmente rallentata dalla pertinente competenza dei patriziati?

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

1.-5. In virtù della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore della naturalizzazione ordinaria (art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.; RS 101), soltanto i Cantoni sono a conoscenza delle loro procedure interne e possono decidere se è competente il patriziato o il Comune di domicilio. Spetta pertanto solo a loro decidere se il coinvolgimento dei patriziati nella procedura di naturalizzazione è opportuno ed economico e se si impongono modifiche legislative. Tuttavia, attualmente i patriziati sussistono ancora soltanto in appena la metà dei Cantoni, e sono rari i casi in cui si pronunciano in merito alla concessione della cittadinanza comunale. In tutti gli altri Cantoni questa decisione spetta ai Comuni politici. La Confederazione non è pertanto in grado di valutare se delegare ai Comuni di domicilio la competenza in materia di naturalizzazione permetterebbe di economizzare risorse e guadagnare efficienza. Il Consiglio federale approva tuttavia qualsiasi iniziativa volta a semplificare e rendere più efficienti le procedure amministrative legate alla naturalizzazione ordinaria. 6. La legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) disciplina le condizioni formali e materiali applicabili alla naturalizzazione ordinaria soltanto con principi e prescrizioni minime. Si tratta in particolare di principi procedurali di cui i Cantoni devono tenere conto e che devono far rispettare dai Comuni di domicilio. 7. Affinché il diritto federale possa delegare integralmente ai Comuni di domicilio la competenza in materia di naturalizzazione, sarebbe necessario adeguare l’articolo 38 capoverso 2 Cost. 8. Le domande ordinarie di naturalizzazione sono presentate al Cantone o al Comune compente. Di norma la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in merito alla concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione entro otto mesi dalla ricezione del dossier completo. Dopo l’autorizzazione da parte della SEM, l’autorità cantonale emana la decisione definitiva di naturalizzazione. In base alla ripartizione delle competenze, il Consiglio federale non può esprimersi in merito alla durata delle procedure nei Cantoni e nei Comuni.