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24.4330 · Mozione · 2024-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare una modifica dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) per migliorare la previdenza dei giovani salariati. In particolare l’articolo 60a capoverso 2 OPP 2 deve essere modificato come segue:
L’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 18 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d’interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

Begründung

Secondo il quadro legale vigente, ovvero l’articolo 79b capoverso 1 LPP, l’articolo 60a capoverso 2 OPP 2 e l’articolo 7 capoverso 1 lettera a OPP 3, l’importo massimo della somma di riscatto è ridotto dell’avere del pilastro 3a che supera i contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni.L’obiettivo di questa disposizione è di evitare che i lavoratori indipendenti, che beneficiano di ampie possibilità per costituire un pilastro 3a, possano effettuare riscatti consistenti nel 2° pilastro se diventano salariati nella seconda parte della carriera professionale. Tuttavia questa disposizione ha altresì effetti negativi sui giovani salariati che versano contributi al pilastro 3a a partire dall’anno in cui raggiungono la maggiore età. Nella sua risposta all’interpellanza 24.3492, pur riconoscendo che una parte dei giovani potrebbe essere penalizzata, il Consiglio federale ha sostenuto che soltanto una parte esigua dei giovani salariati di età compresa tra i 18 e i 24 anni versa contributi al 3° pilastro. Tuttavia, come l’autore dell’interpellanza 24.3492 ha illustrato nella relativa motivazione, i giovani salariati di età compresa tra i 18 e i 24 anni che versano contributi al 3° pilastro saranno penalizzati se vorranno effettuare riscatti nel corso della loro carriera professionale. Si parla di un importo che può ammontare a oltre 40 000 franchi per giovane. Queste ripercussioni sono tanto più importanti per gli apprendisti che iniziano il primo impiego dopo la formazione. Come sottolinea in particolare il Barometro della previdenza Raiffeisen 2024, sempre più giovani tra i 18 e i 24 anni versano contributi al 3° pilastro e il loro numero aumenterà in un futuro prossimo, come testimoniano i molti annunci pubblicitari di banche e assicurazioni rivolti ai giovani. È dunque necessario modificare al più presto queste regole al fine di evitare che i giovani salariati siano ostacolati nell’effettuare riscatti e migliorare la loro situazione finanziaria durante la vecchiaia.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come già sottolineato nella sua risposta all’interpellanza Broulis 24.3492 «Previdenza. I giovani salariati sono ingiustamente penalizzati?», il Consiglio federale ritiene che, allo stato attuale, non si giustifichi un adeguamento della regolamentazione vigente, il cui obiettivo è impedire riscatti eccessivi nel 2° pilastro. Senza di essa, la previdenza delle persone non assicurate a un istituto del 2° pilastro per tutta la loro carriera professionale sarebbe ingiustamente elevata rispetto a chi invece lo è stato. Questa regolamentazione non ha inoltre posto problemi per la stragrande maggioranza dei giovani salariati fino a 24 anni, dato che soltanto il 4,7 per cento di loro ha versato contributi al pilastro 3a (nel 2018). Se si anticipasse a 18 anni (invece di 24 anni) l’età minima determinante per la presa in considerazione del pilastro 3a, l’aumento del potenziale di riscatto nel 2° pilastro andrebbe innanzitutto a vantaggio dei molti assicurati più anziani che iniziano a versare contributi al pilastro 3a soltanto a partire dai 24 anni, piuttosto che del numero ristretto di giovani assicurati che hanno iniziato a versare contributi al pilastro 3a già tra i 18 e i 24 anni. Infatti, se si aumentasse l’importo massimo anticipando a 18 anni l’età minima determinante come richiesto nella mozione, gli assicurati più anziani potrebbero effettuare riscatti fiscalmente deducibili ancora più importanti, pur non avendo versato contributi al pilastro 3a tra i 18 e i 24 anni. Inoltre, dal 1° gennaio 2025 è possibile effettuare riscatti anche nel pilastro 3a, oltre che nel 2° pilastro, a seguito dell’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024 dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (RU 2024 622, RS 831.461.3). Questa nuova possibilità andrà a vantaggio anche dei giovani salariati e permetterà loro di migliorare la propria previdenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.