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24.4364 · Interpellanza · 2024-12-16

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 24 ottobre 2024 il Politecnico federale (PF) comunicava di aver disciplinato con maggiore precisione la procedura di ammissione ai cicli di master e ai dottorati, l’invito di ospiti e l’assunzione di personale. In concreto, per una ventina di Paesi di provenienza le persone verranno sottoposte a controlli di sicurezza più severi. Scorrendo i criteri di verifica (cfr. Merkblatt Sicherheitsprüfung Doktorat, Merkblatt Sicherheitsprüfung Masterbewerbung, non disponibile in italiano) si noterà per esempio che, in caso di candidatura per un master, sono sufficienti come motivi di esclusione il fatto di provenire da uno dei Paesi riportati, il finanziamento da fonti dubbie oppure l’interesse per una disciplina sottoposta a embargo. Non è neppure necessario che esista un sospetto concreto e urgente riguardo a una minaccia di proliferazione o spionaggio, vale a dire proprio le fattispecie che i controlli di sicurezza intendono evitare.

Fatta questa premessa, al Consiglio federale rivolgo le seguenti domande:

1. Come valuta i criteri fissati dal PF per la verifica della sicurezza relativa all’ammissione? Ritiene che si riferiscano alle persone giuste e che siano sufficientemente concreti?

2. Condivide il parere secondo cui, con criteri di esclusione così estesi, non si comprenda anche un’ampia cerchia di persone la cui ammissione in qualità di studenti, dottorandi, oppure la cui assunzione o presenza in quanto ospiti del PF non presenta alcun rischio per la sicurezza?

3. In che modo il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Consiglio federale possono garantire, ai sensi dell’articolo 34a capoverso 1 della legge sui PF, che i criteri di sicurezza introdotti corrispondano agli obiettivi strategici e al mandato di base del settore dei PF?

4. Più in particolare: come valuta il Consiglio federale i criteri di esclusione definiti in modo così ampio in relazione al principio della proporzionalità e la potenziale discriminazione strutturale di persone provenienti da Paesi del Sud globale?

5. Il Consiglio federale concorda con l’affermazione che, con questa pratica, il PF si fa sfuggire talenti che non presentano alcun rischio per la sicurezza?

6. Come valuta la selezione dei Paesi rilevanti dal punto di vista della verifica della sicurezza?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1 e 6.: Da alcuni anni il tema della sicurezza (Knowledge/Research Security) è diventato una sfida strategica globale ed è stato inserito anche nell’agenda della cooperazione internazionale del settore ERI. Per tutelare l’integrità della ricerca e garantire così l’innovazione, diventa sempre più importante proteggere i dati sensibili e i processi di sviluppo, evitare il trasferimento indesiderato del sapere e adottare condizioni di ammissione e assunzione differenziate. Inoltre, le scuole universitarie e gli istituti di ricerca sono tenuti a rispettare le disposizioni sul controllo delle esportazioni e le misure sanzionatorie. In quanto università di fama internazionale in campo tecnico-scientifico, il PF di Zurigo (PFZ) è particolarmente esposto, in particolare per quanto riguarda il settore delle tecnologie che trovano impiego anche in ambito militare (beni a duplice impiego). Nel quadro della propria autonomia giuridica e garantendo al contempo la libertà accademica, svolgendo controlli di sicurezza il PFZ attua il proprio obbligo di prevenire eventuali impieghi abusivi delle tecnologie. Il PFZ ha definito i Paesi rilevanti ai fini della verifica della sicurezza sulla base di disposizioni nazionali e disposizioni internazionali che si applicano anche alla Svizzera, come per esempio la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e le decisioni in materia di embargo. I criteri di verifica includono, oltre al Paese di provenienza, anche l’istituto che ha dispensato la formazione precedente, il finanziamento degli studi o del dottorato, dell’impiego o del soggiorno, così come la disciplina in oggetto. Il PFZ ha pubblicato i criteri sul proprio sito. Ad 2, 4 e 5.: Conla pubblicazione dicriteri di verifica chiaramente definiti, il PFZattua nel proprio campo di competenza e di attività le disposizioni in vigore (v. risp. alle domande 1 e 6).La proporzionalità è data dal fatto che ogni candidatura viene valutata singolarmente e in modo differenziato. Nessun criterio, da solo, comporta un’esclusione. L’aspetto della provenienza viene analizzato solo in relazione alla lista dei Paesi sottoposti a embargo e che presentano un rischio (v. risp. alle domande 1 e 6). Il PFZ rimane un polo di prestigio per studenti e ricercatori svizzeri e stranieri.Ad 3.: Il Consiglio federale gestisce il settore dei PF tramite obiettivi strategici e si aspetta che la consapevolezza riguardo alla «Knowledge Security» venga sostenuta, in particolare, nel quadro della collaborazione con i partner internazionali e industriali.Già nel 2021 le Accademie svizzere delle scienze, il Fondo nazionale svizzero, swissuniversities e Innosuisse hanno emanato un codice di concotta sull’integrità scientifica che contempla anche la cooperazione internazionale. Inoltre, nel 2022 swissuniversities ha pubblicato una guida per una collaborazione internazionale responsabile. Nel quadro del suo programma di sensibilizzazione «Prophylax», a fine 2022 il Servizio delle attività informative della Confederazione ha pubblicato un opuscolo nel quale vengono descritti gli strumenti per la lotta contro lo spionaggio e la proliferazione in ambito accademico. Nel novembre 2024 la Conferenza svizzera delle scuole universitarie ha istituito un gruppo di lavoro diretto da swissuniversities e incaricato di fornire una risposta coordinata al problema della sicurezza scientifica in ambito accademico. In parallelo e previa consultazione del gruppo di lavoro di swissuniversities, la Confederazione ha istituito il gruppo di lavoro interdipartimentale «IDAG Knowledge Security», che fornirà raccomandazioni e consulenza agli attori ERI da un punto di vista giuridico e di politica estera per la gestione delle attività internazionali con Stati sensibili.