Lexipedia

24.4366 · Postulato · 2024-12-16

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato ad analizzare:in che misura alcune prestazioni sociali e deduzioni fiscali potrebbero essere differenziate a seconda del grado d’occupazione dei beneficiari;le situazioni specifiche e oggettive che giustificano un grado d’occupazione ridotto (formazione, figli minori a carico ecc.);le opportunità e le conseguenze di tale adeguamento per ogni assicurazione, individuando i casi in cui una correlazione tra un grado d’occupazione elevato e maggiori prestazioni potrebbe essere giustificata e creare incentivi a favore di un incremento dell’attività lavorativa;le modifiche di legge o di ordinanza necessarie a tal fine, in particolare la menzione del grado d’occupazione nel certificato di salario o in altri documenti amministrativi pertinenti.

Begründung

Per le prestazioni sociali e le deduzioni fiscali non si tiene conto, o lo si fa soltanto in misura limitata, del grado d’occupazione come fattore che determina il diritto alle prestazioni. Questa situazione crea incentivi a favore di una forma di ozio che è costosa per le assicurazioni sociali e i cittadini. Inoltre, l’assenza di un nesso tra prestazioni sociali e grado d’occupazione può comportare incongruenze nei casi in cui una maggiore attività lavorativa potrebbe generare un reddito sufficiente per ridurre il bisogno di alcuni aiuti, creando effetti soglia paradossali che favoriscono la riduzione del grado d’occupazione. L’introduzione di meccanismi che differenzino le prestazioni sociali a seconda del grado d’occupazione potrebbe incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, garantendo nel contempo un’equa ripartizione delle risorse. Ogni cittadino è libero di lavorare, di non lavorare o di lavorare a tempo parziale. È però inaccettabile che le conseguenze di queste scelte siano a carico della collettività, che in ultima analisi ne paga il conto. Ovviamente, si devono prevedere eccezioni per alcune categorie di persone, come quelle in formazione o con figli a carico. Al riguardo il Consiglio federale potrà ispirarsi alla giurisprudenza sviluppata in materia di diritto di famiglia. Sarà inoltre necessario esaminare le conseguenze amministrative e legali di tale riforma in modo da garantire che gli adeguamenti necessari, come la menzione del grado d’occupazione nel certificato di salario, siano attuati in modo coerente ed efficace.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Le prestazioni pecuniarie delle assicurazioni sociali federali servono a compensare finanziariamente le perdite di guadagno subite all’insorgenza di determinati rischi assicurati (in particolare vecchiaia, invalidità, morte, infortunio, malattia, maternità e paternità, servizio obbligatorio e disoccupazione). Di regola i contributi e le prestazioni pecuniarie di queste assicurazioni si basano sull’ammontare del reddito da lavoro assicurato. Se gli assicurati modificano il loro grado d’occupazione e quindi realizzano un reddito più o meno elevato, generalmente anche i contributi dovuti e le aspettative di prestazioni finanziarie aumentano o diminuiscono di conseguenza. Non è quindi necessario né opportuno far dipendere queste ultime direttamente dal grado d’occupazione. Queste prestazioni vanno distinte da quelle concesse in funzione del bisogno, che servono a compensare i redditi bassi per motivi di politica sociale (in particolare la riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie e le prestazioni complementari cantonali per le famiglie). In questo caso, una perdita di reddito imputabile unicamente a una riduzione del grado d’occupazione può eventualmente conferire un diritto a prestazioni. La maggior parte di queste prestazioni è di competenza cantonale. Come ha rilevato il Consiglio federale nella risposta all’interpellanza Silberschmidt 23.3057 «Il lavoro deve essere proficuo. Quali falsi incentivi statali esistono?», i Cantoni possono definire le condizioni di diritto in modo da evitare il più possibile falsi incentivi, ad esempio attraverso un grado d’occupazione minimo conforme alla Costituzione federale. Anche le deduzioni sociali nell’ambito delle imposte cantonali sul reddito sono disciplinate dai Cantoni. Nel parere in risposta al postulato Paganini 23.4094 «Lavoro a tempo parziale e sfruttamento del potenziale di forza lavoro nazionale», il Consiglio federale si è detto disposto a esaminare il ruolo del lavoro a tempo parziale nello sfruttamento del potenziale di forza lavoro nazionale. Date queste premesse, non ritiene opportuno elaborare un ulteriore rapporto, tanto più che riguarderebbe prevalentemente ambiti giuridici che rientrano nella competenza normativa dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.