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24.4368 · Mozione · 2024-12-16

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica dell’articolo 42 capoverso 1 CP che preveda una pena con la condizionale soltanto per le pene detentive fino a un anno. La sospensione condizionale deve essere esclusa per le pene detentive superiori a un anno (non superiori a due anni).

Begründung

Una pena con la condizionale non è eseguita se l’autore non recidiva. All’ex giudice di Coira riconosciuto colpevole di violenza carnale e molestie sessuali plurime nei confronti di una praticante è stata inflitta soltanto una pena con la condizionale, nonostante la condanna a una pena detentiva di 23 mesi. L’ex giudice deve pagare soltanto una multa di 2300 franchi. Non si tratta in alcun modo di un caso isolato. Già un anno fa a Zurigo un uomo riconosciuto colpevole di violenza carnale nei confronti di una ragazza alla pari è stato condannato soltanto a una pena di 22 mesi con la condizionale. Nella metà delle condanne per violenza carnale, la pena è sospesa condizionalmente, senza che il reo debba trascorrere un giorno in carcere. Con questo disciplinamento legale, anche altri reati quali le lesioni gravi o gli atti sessuali con fanciulli possono comportare una pena detentiva con la condizionale. L’articolo 42 capoverso 1 CP prevede esplicitamente la possibilità di sospendere condizionalmente l’esecuzione di una pena detentiva non superiore a due anni. Si tratta tuttavia già di crimini e delitti gravi, che implicano una pena tanto severa. Anche l’effetto deterrente è importante. Una pena con la condizionale significa addirittura che l’iscrizione nel casellario giudiziale è cancellata dopo alcuni anni (se l’autore non commette più reati).Gran parte della popolazione non riesce a comprendere questa normativa, criticata anche da alcuni esperti. Contrariamente all’estero, il diritto penale svizzero è in molti ambiti decisamente meno severo e punta in ampia misura sul reinserimento sociale. Il Consiglio federale deve pertanto adeguare l’articolo 42 capoverso 1 CP affinché possano essere sospese condizionalmente soltanto le pene detentive non superiori a un anno, e non come finora quelle non superiori a due anni. È infatti sempre difficile prevedere se l’autore si asterrà dal commettere un altro crimine o delitto. Inoltre, se è inflitta una pena detentiva superiore a un anno si tratta già di un reato grave. Una pena con la condizionale non esplica un effetto repressivo sufficiente. Questa disposizione del CP va pertanto adeguata.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Va anzitutto rammentato che non è possibile fissare un limite massimo oggettivamente giusto per la concessione della sospensione condizionale di una pena detentiva. Il Consiglio federale è tuttavia convinto che il limite massimo attuale di due anni sia adeguato. Questa convinzione è avvalorata anche dal fatto che da anni il numero di revoche della condizionale o della condizionale parziale è inferiore al 10 per cento. Nel corso degli ultimi 50 anni, questo limite è stato sempre aumentato, mai ridotto. È stato aumentato una prima volta da 12 a 18 mesi nel 1971, poi è passato da 18 a 24 mesi all’inizio del 2007, quando è entrata in vigore la revisione della Parte generale del Codice penale del 2002. Nulla dimostra che queste modifiche abbiano influito negativamente sul tasso di criminalità. In generale, i criminologi considerano limitato l’effetto deterrente delle pene. Per il Consiglio federale è quindi una mera speculazione supporre che una riduzione del limite massimo per la concessione della condizionale permetterebbe di dissuadere potenziali autori dal passare all’atto. Non essendo possibile riscontrare alcuna utilità oggettiva certa della misura, l’attuazione della mozione potrebbe entrare in conflitto con il principio di proporzionalità. Inoltre il Parlamento non ha messo in discussione il limite attuale nel quadro della revisione della disciplina delle sanzioni del 2015. Nessuna proposta in tal senso è stata formulata nei dibattiti parlamentari su tale revisione, che ha inasprito le pene sotto due aspetti. Da un lato, il campo d’applicazione della pena pecuniaria è stato ridotto da 360 a 180 aliquote giornaliere e, dall’altro, il legislatore ha introdotto la possibilità di sostituire una pena pecuniaria con una pena detentiva di breve durata che appare necessaria per dissuadere il condannato dal commettere altri reati. Queste due modifiche miravano ad aumentare la proporzione di pene detentive rispetto alle pene pecuniarie. In occasione dei dibattiti sul progetto di armonizzazione delle pene nel 2021 il limite attuale è stato discusso, ma non modificato. Il Parlamento ha respinto anche l’idea di aumentare la pena minima da uno a oltre due anni per determinati reati, come le lesioni gravi e la violenza carnale qualificata, per limitare la possibilità di sospensione condizionale. Anche nei Paesi limitrofi sono previste normative comparabili: Germania, Austria e Italia prevedono anch’esse un limite di due anni, la Francia addirittura di cinque anni. In linea di massima una condanna a una pena detentiva con la condizionale resta iscritta nel casellario giudiziale per 15 anni dal passaggio in giudicato della sentenza, a condizione che la condizionale non sia revocata. Una riduzione del limite massimo conformemente a quanto chiesto nella mozione comporterebbe conseguenze anche su altre disposizioni, in particolare sulla pena detentiva con la condizionale parziale (art. 43 CP), ma anche sulle pene previste per i diversi reati. Infatti, la Parte generale del Codice penale deve non solo costituire un insieme coerente, ma deve anche essere armonizzata con le differenti pene. Attuare la mozione comporterebbe dunque un’ampia revisione del Codice penale, come nel 2015 e nel 2021. Sapere se una pena pronunciata in un singolo caso è commisurata alla gravità dell’atto e alla colpa dell’autore costituisce una questione diversa da quella del limite massimo della sospensione condizionale della pena. Il Consiglio federale non può esprimersi su questo punto. Rileva tuttavia che il ministero pubblico può far riesaminare una sentenza dall’autorità di ricorso se ritiene che la pena inflitta sia troppo mite.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.