24.4374 · Interpellanza · 2024-12-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 1° gennaio 2025 l’articolo 15 della legge sull’energia recita: «Per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW il Consiglio federale stabilisce le rimunerazioni minime. Queste si fondano sull’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita». Secondo il Consiglio federale, questa regolamentazione dovrà essere attuata a livello di ordinanza dal 1° gennaio 2026. La corretta applicazione di questo articolo è importante, non solo per consentire a chi ha già investito in impianti solari di ammortizzare i propri investimenti, ma anche per tutti gli impianti futuri, che dovranno soddisfare gli obiettivi della «legge sull’elettricità». Pertanto, per continuare il cammino verso le energie rinnovabili, occorre che gli impianti possano essere ammortizzati.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende attuare l'articolo 15 a livello di ordinanza, dopo che il progetto è stato ampiamente criticato?
2. Come intende differenziare gli impianti fotovoltaici che sfruttano bene la superficie del tetto e che hanno un consumo proprio basso, ad esempio del 10 per cento, dai piccoli impianti aventi un consumo proprio di oltre il 40 per cento?
3. Come comunica a chi intende realizzare in futuro un impianto che è effettivamente possibile ammortizzare installazioni ben pianificate su una superficie di tetto adeguata, anziché limitarsi a diramare tariffe minime dissuasive pari ad esempio a 4,6 ct/kWh?
4. Il Consiglio federale ritiene che i prezzi di riferimento trimestrali combinati con le tariffe minime incoraggino i produttori in proprio a immettere elettricità nella rete?
5. La rimunerazione minima, che non deve essere necessariamente una tariffa minima, non dovrebbe garantire ammortamenti accumulati sull'intero arco dell’anno?
6. Un consumo proprio elevato e la ripresa di elettricità garantita acquistano maggiore importanza alla luce delle nuove condizioni quadro legali (regolamentazione della flessibilità, tariffe dinamiche, basse tariffe di ripresa). Lo stesso vale per i nuovi strumenti «RCP virtuale»» e «comunità elettrica locale» in caso di costruzione di grandi impianti. Nel calcolare la rimunerazione minima si tiene conto dei costi legati all’attuazione e alla gestione di tali soluzioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel quadro della procedura di consultazione relativa alle ordinanze interessate, il Consiglio federale ha presentato con la massima trasparenza gli impianti di riferimento selezionati come anche il calcolo e le ipotesi utilizzati per determinare le rimunerazioni minime (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Procedura di consultazione 2024/2). Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le rimunerazioni minime previste hanno dato luogo a numerose critiche. Oltre all’analisi dei pareri relativi alla consultazione, questo aspetto è stato discusso con diverse parti coinvolte. Il Consiglio federale deciderà in merito nel primo trimestre del 2025. 2. Secondo l’interpretazione del Consiglio federale, la domanda concerne gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW. Nell’ordinanza sull’energia posta in consultazione (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Procedura di consultazione 2024/2), non viene fatta alcuna distinzione tra gli impianti di tale categoria di potenza in funzione della percentuale di consumo proprio. L’ipotesi che è stata fatta per calcolare la rimunerazione minima per tale categoria, sulla base di un impianto di riferimento, è quella di un tasso di consumo proprio del 40 per cento. Il Consiglio federale deciderà in modo definitivo in merito nel primo trimestre del 2025. 3. Il Consiglio federale ha effettivamente constatato che il concetto di «rimunerazione minima» sembra talvolta essere frainteso, in quanto la rimunerazione minima sembra essere intesa come l’unica rimunerazione per l’elettricità fotovoltaica e non come una garanzia aggiuntiva rispetto alla rimunerazione al prezzo di mercato medio trimestrale, quando quest’ultimo scende al di sotto della soglia fissata dalla rimunerazione minima. L’Ufficio federale dell’energia (UFE) si impegna quindi a informare in modo particolarmente chiaro su questo aspetto, ad esempio in occasione di eventi informativi. 4. Sì, il Consiglio federale ritiene che i prezzi di riferimento trimestrali combinati con le tariffe minime incoraggino i produttori in proprio ad alimentare la rete elettrica, poiché il proprietario di un impianto fotovoltaico è incentivato a immettere l’elettricità prodotta nella rete dal momento in cui essa viene rimunerata. Tale rimunerazione non avverrebbe unicamente durante i periodi in cui il prezzo dell’elettricità è negativo, ma il sistema previsto fa sì che questa opzione non si verifichi: da un lato, è largamente improbabile che il prezzo di mercato medio trimestrale sia negativo; dall’altro, se dovesse essere troppo basso, il proprietario riceverebbe la rimunerazione minima prevista per la sua categoria d’impianto. 5. L’articolo 15 della legge sull’energia (RS 730.0) rivisto prevede che l’ammortamento avvenga nel corso della durata di vita dell’impianto. Non è quindi possibile stabilire un periodo di ammortamento diverso rispetto a quello previsto dall’ordinanza sull’energia (RS 730.01). 6. Quanto esposto non riguarda il caso del progetto di ordinanza sull’energia posto in consultazione, dato che i grandi impianti fotovoltaici interessati dalla rimunerazione minima non superano la potenza di 150 kW.