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24.438 · Iniziativa parlamentare · 2024-06-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) va modificata come segue:

Art. 83 cpv. 4
L’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a causa di una guerra, una guerra civile, violenza generalizzata o un’emergenza medica.

Begründung

In quanto misura sostitutiva attuata nei casi in cui non risulta possibile eseguire l’espulsione o l’allontanamento, l’ammissione provvisoria non rappresenta un titolo di soggiorno autonomo, dato che per la persona interessata vige comunque l’obbligo di lasciare il Paese. La LStrl prevede tre motivi che ostano all’esecuzione: l’inammissibilità, l’inesigibilità o l’impossibilità dell’esecuzione di un’espulsione o di un allontanamento.
Un allontanamento può essere dovuto a vari motivi: tra questi, il più frequente è il rifiuto della domanda di asilo in Svizzera presentata da cittadini stranieri. L’espulsione, invece, spesso non viene eseguita perché le autorità competenti, soprattutto la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e i tribunali, finiscono per dichiarare il provvedimento come non ragionevolmente esigibile, mentre circa il 10 per cento delle richieste di espulsione vengono considerate come inammissibili o impossibili.
Secondo la formulazione dell’articolo 83 capoverso 4 LStrl, l’esecuzione può essere non ragionevolmente esigibile qualora la persona interessata si trovi in «situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica» che rischiano di esporla a un pericolo concreto. Tuttavia meno della metà delle ammissioni provvisorie sono concesse sulla base delle situazioni contemplate dalla legge. La SEM e i tribunali hanno ampliato notevolmente il catalogo dei possibili criteri di inesigibilità, includendo punti non menzionati nella legge. L’attuale formulazione della disposizione, che contiene le espressioni «può» e «in seguito a situazioni quali», implica che l’elenco «guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica» sia solo da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Ne consegue che oggi l’espulsione o l’allontanamento di più della metà delle persone tenute a lasciare il territorio sono considerate non ragionevolmente eseguibili perché tali persone, ad esempio, non dispongono di una rete di contatti sufficiente nel loro Paese, eventuali familiari non hanno spazio abitativo o denaro a sufficienza per poter accogliere la persona interessata dalla misura, vi è una carenza di lavoro, la persona respinta non ha un buon grado di istruzione ecc.
Conclusione: una parte sostanziale dei rimpatri dei richiedenti a cui è stato negato l’asilo fallisce poiché essi non trovano condizioni individuali favorevoli nel loro Paese di origine (ad es. una famiglia benestante, una buona rete di relazioni o posti di lavoro attrattivi).
Per via delle summenzionate formulazioni di senso lato degli articoli 83 capoverso 4 LStrI, le autorità e i tribunali hanno potuto sviluppare, in aggiunta alle disposizioni attuali, ulteriori criteri «flessibili» di una «inesigibilità individuale», facendo così aumentare costantemente il numero di persone beneficiarie di un’ammissione provvisoria. Una formulazione più restrittiva, secondo cui i criteri menzionati nella legge siano intesi a titolo esaustivo, potrebbe impedire circa la metà di tutte le ammissioni provvisorie.
Una limitazione dei criteri di inesigibilità alle situazioni menzionate nella legge, ossia guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, sarebbe inoltre in linea con le convenzioni internazionali applicate in questo settore. In tal contesto occorre notare come ad esempio la cerchia di persone che beneficia nell’Unione europea della cosiddetta «protezione sussidiaria» sia definita in maniera più netta rispetto alla regolamentazione sull’ammissione provvisoria.